
Le prestazioni economiche a favore dei ciechi assoluti e ipovedenti sono:
– PER I CIECHI ASSOLUTI: la pensione non reversibile e l’indennità di accompagnamento per ciechi civili;
– PER I CIECHI PARZIALI VENTESIMISTI: la pensione non reversibile e l’indennità speciale.
Cos’è l’indennità speciale per i ciechi parziali?
Innanzi tutto è una prestazione economica prevista dalla legge n. 508 del 21 novembre 1988, all’art. 3.
Essa spetta ai ciechi parziali indipendentemente dall’età e dal reddito personale dell’interessato, ossia spetta per il solo titolo della minorazione.
Condizioni per beneficiare dell’indennità speciale:
– essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunicario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
– essere stato riconosciuto cieco parziale, ossia con un residuo visivo non superiore al totale di un ventesimo in entrambi gli occhi, anche con eventuale correzione;
– è indipendente dal reddito personale.
– è indipendente dall’età.
L’indennità spetta per 12 mensilità ed è pari a euro 200,04 per il 2014.
Incompatibilità
L’indennità speciale per ciechi parziali è incompatibile con l’indennità di frequenza o con altre indennità simili concesse per cause di servizio, lavoro o guerra.
Viceversa, è compatibile con la pensione spettante ai ciechi civili parziali.
La Provincia Autonoma di Bolzano prevede un importo di Euro 196,78 mensili per l’indennità speciale, per 13 mensilità. Inoltre agli stessi è riconosciuto anche un assegno integrativo pari a Euro 81,50.
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