L’INPS, con messaggio n. 188 del 17 gennaio 2025, ha recepito le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 riguardo la valutazione di base della condizione di disabilità ed invalidità previdenziale, dando le prime indicazioni operative.
L’intento è quello di semplificare e rendere più efficaci i procedimenti di revisione e di accertamento sanitario dell’invalidità, con particolare attenzione alle patologie oncologiche e alla gestione unificata delle visite.
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Revisione sugli atti. Accertamenti fino al 31 dicembre 2025
Revisione per soggetti con patologie oncologiche
Il comma 167, art. 1, della Legge di Bilancio 2025, introduce un nuovo comma 3-bis all’art. 33, D.Lgs. 62/2024. Questo dispone che, fino al 31 dicembre 2025, le revisioni per prestazioni già riconosciute a soggetti con patologie oncologiche siano effettuate tramite valutazione sugli atti, a meno che l’interessato non richieda espressamente una visita diretta.
Pertanto, in attuazione di quanto previsto dal citato comma, gli accertamenti di revisione di soggetti con patologie oncologiche devono essere definiti sugli atti in tutti i casi in cui la documentazione sanitaria allegata consenta una valutazione obiettiva.
Ma come funziona il processo di revisione dell’invalidità?
In pratica, in via preliminare, all’interessato viene inviata comunicazione contenente l’invito a trasmettere, entro 40 giorni dal ricevimento della richiesta, la documentazione sanitaria utile a definire sugli atti l’accertamento sanitario. Una volta pervenuta la documentazione sanitaria, la Commissione deve procedere prioritariamente alla valutazione sugli atti. Tenuto conto che il comma 3-bis consente all’interessato di richiedere la visita diretta, l’interessato può, entro lo stesso termine di 40 giorni, farne espressa richiesta, tramite posta elettronica ordinaria o PEC, al Centro Medico Legale di competenza.
Va precisato però che, qualora non pervenga ulteriore documentazione sanitaria o indicazione da parte dell’interessato della preferenza di visita diretta, la Commissione medica può, comunque, procedere alla definizione sugli atti sulla base della documentazione in suo possesso, qualora ritenuta sufficiente per la formulazione del giudizio medico-legale.
Revisione per soggetti affetti da patologie non oncologiche
La valutazione sugli atti (ai sensi dell’articolo 29-ter del decreto-legge n. 76 del 20.07.2020, , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 11 settembre 2020) deve intendersi tuttora valida per gli accertamenti sanitari effettuati su tutto il territorio nazionale, comprese le nove province in cui è prevista la sperimentazione della valutazione di base, per le patologie non oncologiche, ai sensi dell’articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 62/2024.
Infatti, quest’ultimo prevede che: “Fino al 31 dicembre 2025, alle revisioni e alle revoche delle prestazioni già riconosciute si applicano, anche nei territori soggetti a sperimentazione ai sensi dell’articolo 33, le condizioni di accesso ed i sistemi valutativi in vigore precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Si ricorda che, in adesione allo spirito della riforma della disabilità (decreto legislativo n. 62/2024) che non prevede una scadenza dell’accertamento sanitario salvo casi eccezionali, l’Inps ha più volte fornito indicazioni circa l’opportunità che la revisione sanitaria sia evitata in presenza di patologie cronico-degenerative e limitata ai soli casi in cui sia prevedibile in concreto (e non meramente in ipotesi) un miglioramento della condizione di salute.
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Semplificazione dei procedimenti di accertamento sanitario per l’invalidità e l’inabilità
Il comma 168 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2025 (introduzione dell’articolo 33-bis nel decreto legislativo n. 62/2024) ha regolamentato e semplificato per l’anno 2025 il procedimento di accertamento sanitario in caso di “contestuale” attivazione del procedimento di accertamento dell’invalidità assistenziale, ai sensi della legge n. 104/1992, della legge n. 68/1999 (collocamento mirato), per le prestazioni di invalidità civile, cecità civile, sordità, sordocecità e disabilità, e previdenziale, ai sensi degli articoli 1, 2, 5 e 6 della legge n. 222/1984, e dell’articolo 1, comma 8, del decreto legislativo n. 503/1992, , per le prestazioni di invalidità e inabilità ordinaria.
Nello specifico è stabilito che per tutto l’anno 2025 “l’INPS è tenuto a effettuare l’accertamento dei requisiti sanitari in un’unica visita, integrando, ove necessario, la composizione della commissione medica competente. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche alle visite di revisione delle prestazioni già riconosciute, programmate dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, a condizione che l’intervallo temporale tra i due accertamenti non sia superiore a tre mesi”.
La norma riguarda anche gli ambiti territoriali in cui, già nell’anno 2025, si applica in via sperimentale il procedimento valutativo di base.
Nell’anno 2025, in tutto il territorio nazionale, pertanto, si deve procedere a effettuare una visita sanitaria unica, valida sia per il riconoscimento dell’invalidità o dell’inabilità previdenziale, che per il procedimento valutativo di base.

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