
L’Inps con messaggio n. 3518 del 27 settembre 2022 recepisce le modifiche contenute nel decreto Semplificazioni (n. 73/2022) che ha aumentato gli importi dell’assegno unico universale per i figli disabili maggiorenni modificando anche altri aspetti del decreto legislativo 230/2021 che ha istituito l’Assegno unico universale per le famiglie con figli.
Quindi con il messaggio 3518/2022 l’INPS ha pubblicato le istruzioni operative per l’applicazione delle novità, che sono retroattive, ragion per cui gli aumenti si applicano automaticamente a partire dal 1 marzo 2022 per chi aveva fatto richiesta entro il 30 giugno 2022. Inoltre, gli aumenti saranno validi però solo per un anno salvo nuovi interventi legislativi.
Assegno unico 2022: importi maggiorati per figli disabili maggiorenni (messaggio Inps 3518/2022)
La versione originaria dell’assegno unico riconosceva un importo tra le 85€ alle 25€ al mese per figlio a seconda dell’Isee del nucleo familiare (il valore più alto in presenza di un Isee non superiore a 15.000 €; quello più basso in presenza di un Isee superiore a 40.000€ o senza Isee) più una maggiorazione di 80 € (fissa) se il figlio disabile maggiorenne aveva un’età compresa tra 18 e 21 anni (non compiuti).
Assegno unico: Nuovi Importi maggiorati
Il decreto semplificazioni ha previsto queste novità:
- L’assegno unico spetta ai figli disabili maggiorenni nella stessa misura prevista per i figli minorenni. Quindi, ogni figlio disabile maggiorenne avrà diritto ad un assegno unico da 175€ al mese (se l’Isee non supera i 15.000€) a 50€ al mese (se l’Isee è superiore a 40.000€ o senza Isee). Prima di tale modifica al figlio disabile maggiorenne spettava un importo oscillante tra 85€ e 25€.
- Se il figlio disabile ha un’età compresa tra 18 e 21 anni (non compiuti) in aggiunta ai 175€/50€ al mese spetta una maggiorazione fissa (ossia non legata all’Isee) in misura pari a 105€, 95€ e 85€ a seconda rispettivamente se il disabile versa in una condizione di non autosufficienza, disabilità grave o disabilità media. Questo in sostituzione della previgente maggiorazione (sempre fissa) di 80€ al mese.
- Non cambia nulla per i minorenni disabili, i quali continuano a ricevere l’assegno unico nelle misure di cui al punto precedente.
Maggiorazione transitoria
Ai nuclei beneficiari della cd. “maggiorazione transitoria” (prevista per i nuclei con Isee non superiore a 25mila euro che hanno goduto degli ANF nel 2021) l’importo della stessa viene incrementata di una somma forfettaria 120€ al mese se nel nucleo familiare è presente almeno un figlio a carico con disabilità. La quota della maggiorazione transitoria, cui applicare l’incremento pari a 120 euro mensili, spetta se la differenza tra la sommatoria delle componenti familiare e fiscale sottratta all’ammontare dell’assegno unico ha valore positivo.
Assegno unico: aumenti solo per un anno
L’Inps spiega nel messaggio che i suddetti aumenti spettano per il solo periodo che va dal 1° marzo 2022 al 28 febbraio 2023. Gli aumenti saranno riconosciuti d’ufficio dall’Inps con gli arretrati decorrenti dal 1° marzo 2022 (se la domanda di assegno unico è stata presentata entro il 30 giugno 2022) oppure dal 1° luglio 2022 se la domanda è stata presentata successivamente al 30 giugno 2022.
Dal 1° marzo 2023, in assenza di un ulteriore intervento legislativo, tornerà ad applicarsi la disciplina originaria.
Nuclei familiari orfanili
Con riferimento ai nuclei familiari orfanili (cioè composti dal solo disabile oltre, eventualmente, a fratelli e sorelle normodotati) il decreto semplificazioni riconosce, infine, il diritto all’assegno unico anche agli orfani maggiorenni, alle seguenti condizioni:
- Titolarità di pensione ai superstiti;
- disabilità grave ai sensi della legge n. 104/1992.
In tal caso senza accertare il requisito del carico familiare. Questa modifica, però, non ha carattere temporaneo, ma è destinata a durare anche oltre il 28 febbraio 2023.
Di seguito, si riporta una tabella riepilogativa del confronto tra importi ante e post modifiche al decreto legislativo n. 230/2021:
TIPO DI PRESTAZIONE | IMPORTO EROGATO EX D.LGS N. 230/2021 | NUOVO IMPORTO EX D.L. N. 73/2022
(SOLO PER ANNUALITÀ 2022) |
Assegno e maggiorazione figli disabili fino a 18 anni con ISEE ≤ 15.000 euro | 175 euro+(min. 85 euro; max 105 euro*)
*in funzione del grado di disabilità media, grave, non autosufficiente |
INVARIATO |
Assegno e maggiorazione figli disabili 18-20 anni, con ISEE ≤15.000 | Assegno unico = 85 euro + 80 euro | Assegno unico = 175 euro +(min. 85 euro; max 105 euro*)
*in funzione del grado di disabilità media, grave, non autosufficiente |
Assegno figli disabili di età pari o superiore a 21 anni con ISEE ≤ 15.000 euro | Assegno unico = 85 euro | Assegno unico = 175 euro |
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