
Il bonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche è stato introdotto per la prima volta dalla Legge di bilancio 2022. Il bonus barriere architettoniche consiste in una detrazione d’imposta del 75% delle spese sostenute per l’abbattimento delle barriere architettoniche in edifici già esistenti.
Bonus barriere architettoniche: chiarimenti dell’Agenzia delle entrate
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato numerosi chiarimenti in tema di bonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Si pubblicano, quindi, di seguito una rassegna delle principali risposte rilasciate dal Fisco.
Soggetti IRES: sì al bonus barriere architettoniche
Dopo aver confermato, con un recente chiarimento, la possibilità per le imprese di accedere al bonus barriere architettoniche, con la risposta n. 475 del 27 settembre 2022 l’Agenzia delle entrate torna sul tema e specifica altri dettagli.
Viene confermato che, come chiarito con la circolare n. 23/2022, nell’ambito soggettivo di applicazione della disposizione agevolativa rientrano, tra gli altri, anche i contribuenti che conseguono reddito d’impresa.
Nel caso in esame, una società voleva avere certezza sul fatto di poter beneficiare, quale soggetto IRES, dell’agevolazione in argomento su interventi migliorativi dell’accessibilità nei locali commerciali detenuti in locazione e nel caso affermativo di poter optare per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali. L’Agenzia ha risposto in modo affermativo, confermandone la possibilità.
Bonus barriere architettoniche per adeguare casa alle necessità della persona disabile
Con la risposta 461 del 21 settembre 2022 l’Agenzia delle entrate ha chiarito l’ampia portata di impiego del bonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche.
Nella vicenda due coniugi, comproprietari di unità residenziali nello stesso condominio, hanno iniziato dei lavori per collegare due abitazioni ed eliminare le barriere architettoniche in esse presenti, così da consentire alla figlia affetta da disabilità motoria, di accedere ai locali autonomamente per mezzo di una carrozzina elettrica. L’adeguamento ha comportato l’ampliamento delle porte del bagno e della camera da letto e la completa ristrutturazione del bagno, compresa la sostituzione dei vecchi sanitari con altri idonei.
L’istante ha quindi chiesto se poteva beneficiare della detrazione del 75% per i lavori descritti e per gli altri ad essi strettamente connessi, come la sistemazione del pavimento, l’adeguamento dell’impianto elettrico, la sostituzione dei sanitari e la parziale sistemazione dell’intonaco. L’istante ha inoltre chiesto se per le spese di ristrutturazione rivolte al collegamento dei due appartamenti, comprensive dell’eventuale sostituzione di una delle porte di ingresso esterno con serramenti, possa avvalersi della detrazione del 50% prevista dall’articolo 16-bis del Tuir. La risposta dell’Agenzia delle Entrate è stata affermativa in entrambi i casi.
Quindi, nel caso, infatti, i lavori siano finalizzati a permettere l’accesso ai locali autonomamente per mezzo di una carrozzina elettrica, la detrazione può essere usata anche per interventi come: la ristrutturazione completa del bagno, l’ampliamento e la sostituzione delle porte, nonché per le opere di completamento di tali interventi come la sistemazione del pavimento, l’adeguamento dell’impianto elettrico e la sostituzione dei sanitari.
Sostituzione dell’ascensore in condominio con uffici
Con la risposta n. 465 del 21 settembre 2022 il quesito da risolvere riguardava l’installazione di un ascensore in un edificio condominiale a prevalenza non residenziale.
Il condominio ha chiesto se la detrazione del 75% prevista per incentivare i lavori finalizzati al superamento delle barriere architettoniche valga anche per l’ascensore collocato in un palazzo in cui le abitazioni non rappresentano la parte maggioritaria.
La risposta dell’Agenzia è stata positiva: sì al bonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche anche per l’installazione di un ascensore in un condominio non a prevalenza residenziale.
Bonus barriere architettoniche anche alle Associazioni
Con due distinte risposte (n. 455 e n. 456 del 16 settembre 2022) l’Agenzia delle Entrate conferma che la detrazione al 75% per l’abbattimento delle barriere architettoniche spetta, sia dal punto di vista soggettivo che da quello oggettivo, anche alle Associazioni.
Con la risposta n. 455 del 16 settembre 2022 il Fisco risponde positivamente ad una associazione sportiva dilettantistica titolare di reddito Ires, che chiedeva se potesse accedere come tale all’agevolazione, per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche sull’impianto sportivo che ha attualmente in concessione.
Con la risposta n. 456 del 16 settembre 2022, invece, l’Agenzia delle Entrate risponde ad una associazione di promozione sociale decisa a effettuare sull’unità immobiliare di proprietà esclusiva di categoria catastale C/4, oltre all’abbattimento delle barriere architettoniche, anche alcuni interventi trainanti (antisismici, isolamento delle superfici opache, sostituzione dell’impianto di climatizzazione) e trainati (installazione di pannelli fotovoltaici, colonnina per ricarica elettrica, sostituzione infissi che comporterà un aumento della superficie complessiva iniziale ) riconducibili al Superbonus (articolo 119, Dl “Rilancio). In questo caso l’istante chiedeva se in qualità di Associazione di promozione sociale potesse accedere a tre tipi di agevolazione, quella per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, Superbonus ed Eco bonus.
Si veda anche: Rimozione barriere in musei e luoghi di cultura: pubblicati due bandi PNRR
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