
Superbonus 110% anche per gli interventi diretti all’eliminazione delle barriere architettoniche.
La Legge di Bilancio 2021 ha previsto tra le varie misure anche l’estensione della detrazione del 110%, già previsto per interventi di efficientamento energetico, agli interventi diretti all’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici.
Gli interventi che rientranti in tale agevolazione, dunque, sono quelli rivolti alla eliminazione delle barriere architettoniche, come ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a facilitare la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Va ricordato che per accedere alla detrazione, tutti gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dalla legge e nel caso specifico le caratteristiche tecniche stabilite dal Decreto Ministeriale n. 236 del 1989 “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche”.
A seguito di un’interrogazione presentata alla Camera volta a chiarire se i requisiti degli abitanti nell’edificio influiscano sulla possibilità di usufruire o meno dell’agevolazione, è pervenuto il chiarimento del ministero dell’Economia.
La risposta chiarisce che la presenza di persone di età superiore ai 65 anni nell’edificio oggetto degli interventi è irrilevante per l’applicazione del beneficio e che la detrazione spetta per le spese sostenute per gli interventi che presentano le caratteristiche previste dalla specifica normativa di settore applicabile ai fini dell’eliminazione delle barriere architettoniche, anche in assenza di persone disabili nell’unità immobiliare o nell’edificio oggetto degli interventi.
Ciò significa che gli interventi che eliminano le barriere architettoniche prendono il Superbonus 110% sempre, anche negli appartamenti dove non sono presenti Over 65 o disabili.
La detrazione però è subordinata al fatto che detti interventi siano eseguiti congiuntamente a uno degli interventi “trainanti” di efficienza energetica (comma 1, art. 119, DL n. 34/2020)
In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito.
Gli interventi possono riguardare anche gli spazi non residenziali (garage, cantine etc. ); in tal caso basta il consenso della maggioranza assoluta dei condomini per ottenere il bonus (il massimale va calcolato su tutte le unità e ripartito solo per chi ha aderito).
Il Superbonus 110% si applica alle spese per l’eliminazione delle barriere architettoniche sostenute dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2022, su un ammontare massimo di spesa attualmente pari a 96.000 euro.
Per gli interventi effettuati entro il 31 dicembre 2021 la detrazione verrà applicata attraverso 5 quote annuali di pari importo; invece, per i lavori realizzati tra il 1 gennaio 2021 e il 30 giugno 2022 le rate annuali diventeranno quattro.
GUIDA SUPERBONUS 110% AGENZIA DELLE ENTRATE (aggiornata a marzo 2021
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