
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza n. 16710 del 24 maggio 2022, rigettando la tesi di un pensionato invalido. Occorre sempre il parere medico legale dell’Inps per il riconoscimento dell’ANF sulla pensione dell’invalido sebbene questi sia già titolare di una prestazione di invalidità civile. La Corte di Cassazione spiega, infatti, che non è possibile ritenere idoneo ai fini dell’ANF l’accertamento sanitario eventualmente già espletato.
La maggiorazione ANF (assegno nucleo familiare) non è automatica per coloro che sono titolari di pensione di invalidità civile
Il caso
Un invalido, già titolare di pensione di inabilità civile, aveva richiesto l’erogazione degli ANF sulla pensione senza, tuttavia, sottoporsi al giudizio medico legale dell’Inps ritenendo il requisito sanitario già espletato in sede di valutazione dell’invalidità civile. Le Corti di Merito gli avevano dato ragione ordinando all’Inps la corresponsione degli ANF con gli arretrati maturati sin dall’attestazione della commissione sanitaria in relazione alla domanda di invalidità civile. Come noto, in sede di riconoscimento dell’ANF, i limiti di reddito vengono aumentati di 11.633 € circa se nel nucleo familiare sono presenti soggetti inabili a proficuo lavoro.
La sentenza
Per la Cassazione, invece, ha ragione l’Inps in quanto il giudizio sanitario espresso in sede di invalidità civile comprende situazioni di diversificata gravità, mentre il requisito medico legale da porre a presupposto degli ANF deve essere obbligatoriamente di certa e severa gravità come richiesto dalla legge n. 222/1984.
Infatti, si legge nella sentenza, la legge 222/1984 ha introdotto un’unica ed unitaria nozione di “inabilità” che vale per “integrare il diritto sia alla relativa pensione, sia alla pensione di reversibilità (come si evince dal riferimento contenuto nella legge cit., art. 8 e della L. 21 luglio 1965 n. 903, artt. 21 e 22), sia ai fini del diritto agli assegni familiari, posto che l’art. 8 cit., comma 2 sostituisce l’art. 4 del TU 30 maggio 1955, n. 797 (Cass. 26/08/2004, n. 16955; Cass. 26/6/2016, n. 10953; Cass. 9/4/2018, n. 8678)”.
Nello specifico, sono inabili “le persone che, a causa di infermità o difetto tisico o mentale, si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”. Tale concetto va determinato esclusivamente dalla infermità ovvero dal difetto fisico o mentale, “non già da circostanze estranee alle condizioni di salute, senza che debba verificarsi, in caso di mancato raggiungimento di una totale inabilità, il possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto (in tal senso, Cass. n. 10953/2016, cit., e Cass. n. 8678/2018, cit.)”.
Quindi, per ottenere la maggiorazione ANF è necessario un ulteriore giudizio sanitario da parte dei medici Inps allo scopo di si accertare la presenza o meno di una invalidità media o grave.
La Cassazione ha pertanto sconfessato l’orientamento delle Corti di merito che avevano invece ammesso la prestazione pur in mancanza del positivo accertamento del necessario requisito sanitario, che, come detto, non coincide con il diverso riconoscimento della inabilità civile.
Vedi anche: Assegno al nucleo familiare (ANF) in cui sia presente un persona inabile
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