L’INPS con messaggio n. 4465 del 27.12.2024 illustra le principali novità che riguardano l’iter amministrativo per il riconoscimento della condizione di disabilità, fornendo quindi approfondimenti sull’avvio della sperimentazione della riforma sulla disabilità.
Si ricorda che dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025 l’INPS avvierà infatti una sperimentazione della riforma in materia di disabilità che si propone un nuovo approccio all’accertamento della disabilità, attraverso una “valutazione di base”, che vedrà l’INPS come accertatore unico del nuovo percorso di valutazione; tale nuovo percorso di valutazione verrà poi esteso a livello nazionale a partire dal 1° gennaio 2026.
Per il 2025 le province coinvolte nella fase sperimentale sono: Brescia, Catanzaro, Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone, Perugia, Salerno, Sassari e Trieste.
Alcuni regolamenti interministeriali, su iniziativa del Ministro della Salute, definiranno poi le modalità di attuazione e di verifica degli esiti della sperimentazione, oltre che i criteri di valutazione per l’accertamento della disabilità in relazione alle patologie oggetto della fase sperimentale, ossia disturbi dello spettro autistico, diabete di tipo 2 e sclerosi multipla.
Avvio del procedimento per il riconoscimento della disabilità: i medici certificatori
La riforma della disabilità prevede che il nuovo certificato medico introduttivo può essere rilasciato e trasmesso dai medici:
- in servizio presso aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, centri di diagnosi e cura delle malattie rare;
- di medicina generale, pediatri di libera scelta, specialisti ambulatoriali del Servizio sanitario nazionale, medici in quiescenza iscritti all’albo, liberi professionisti e i medici in servizio presso strutture private accreditate.
Per identificare i medici certificatori, l’INPS acquisirà la documentazione relativa alla formazione effettuata nel contesto del programma “Educazione continua in medicina”, in relazione a classificazioni internazionali dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), promozione della salute e accertamenti sanitari di base.
Il nuovo certificato medico introduttivo
Il procedimento si avvierà tramite la trasmissione telematica all’INPS del certificato medico introduttivo, compilato in forma semplificata e firmato digitalmente dal medico certificatore.
Il nuovo certificato medico introduttivo contiene:
- i dati anagrafici dell’interessato completi di codice fiscale, cittadinanza, estremi del documento di riconoscimento, anagrafica e codice fiscale di eventuali figure di tutela, codice identificativo tessera sanitaria;
- in caso di soggetti minori, i dati anagrafici di un eventuale altro genitore e/o l’indicazione del genitore unico, genitore affidatario, tutore curatore, completi di codice fiscale ed estremi del documento di riconoscimento;
- i dati riguardanti il domicilio dell’interessato ai fini della convocazione a visita;
- la diagnosi codificata in base al sistema dell’International Classification of Diseases (ICD), il decorso e la prognosi;
- la documentazione relativa all’accertamento diagnostico (allegazione obbligatoria);
- l’eventuale segnalazione di una malattia neoplastica in atto (cfr. la legge 9 marzo 2006, n. 80);
- la segnalazione di intrasportabilità, ove ne ricorrano i presupposti, con conseguente richiesta di visita domiciliare da trasmettere entro 7 giorni dalla data di convocazione a visita;
- l’eventuale segnalazione che una o più infermità per le quali si richiede il riconoscimento dello stato invalidante potrebbero dipendere da fatto illecito di terzi (cfr. l’art. 41 della legge 4 novembre 2010, n. 183);
- l’eventuale segnalazione di patologie di cui al decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della Salute, 2 agosto 2007 e all’articolo 25, comma 6, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- l’eventuale segnalazione di una patologia di competenza dell’Associazione Nazionale di famiglie e Persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo (ANFFAS), associazione che tutela le persone con disabilità intellettiva e relazionale (messaggio Inps n. 6880 del 10.11.2015).
A seguito della compilazione, il medico certificatore provvede a firmare digitalmente e a trasmettere il certificato medico introduttivo all’Istituto tramite la procedura messa a disposizione nel sito istituzionale dell’Inps. Tale certificato viene acquisito nel fascicolo sanitario elettronico (FSE).
Eventuali prestazioni economiche riconosciute (come la pensione per gli invalidi civili o l’accompagnamento) decorrono dal mese successivo alla data di trasmissione del certificato medico introduttivo (quindi la decorrenza della prestazione sarà dal primo giorno del mese successivo all’inoltro del certificato medico “introduttivo”).
La ricevuta di trasmissione del certificato deve essere stampata dal medico certificatore e consegnata all’interessato (come è avvenuto finora), che deve apporre la propria firma. La copia firmata deve essere conservata dal medico certificatore.
ATTENZIONE: il certificato medico introduttivo rappresenta l’istanza per la “valutazione di base della condizione di disabilità” ai sensi del decreto legislativo n. 62/2024, e non richiederà quindi la presentazione della domanda amministrativa all’INPS, come avveniva finora.
Vi è la possibilità di integrare il certificato medico introduttivo già inviato con la trasmissione di ulteriore documentazione medica fino a 7 giorni prima della data fissata per la visita ambulatoriale/domiciliare.
Il certificato medico introduttivo, una volta inviato all’Istituto, può essere consultato accedendo al “Portale della Disabilità” sul sito istituzionale.
La convocazione a visita
La convocazione alla visita sarà inviata tramite raccomandata A/R che contiene la data, l’orario e il luogo della visita. Nella lettera viene, inoltre, segnalata la necessità di recarsi a visita muniti di un documento di riconoscimento, la possibilità di richiedere una nuova convocazione nei casi in cui sia accertata l’indisponibilità a presenziare nel giorno e nell’orario fissato e l’avvertenza che l’assenza a visita, qualora non giustificata, viene considerata a tutti gli effetti come rinuncia alla valutazione.
I dati della convocazione a visita (data, orario e luogo) possono essere altresì visualizzati dall’interessato all’interno del “Portale della disabilità”.
L’accertamento sanitario
La condizione di disabilità è individuata a seguito di un unico procedimento accertativo nell’ambito della valutazione di base, che riguarda contemporaneamente i livelli di sostegno e di sostegno intensivo (legge n. 104/92), l’invalidità civile, la cecità civile, la sordità civile, la legge 12 marzo 1999, n. 68 (collocamento mirato), e l’inclusione scolastica di cui al decreto legislativo 12 aprile 2017, n. 66.
L’accertamento della condizione di disabilità viene svolto dalle nuove Unità di Valutazione di Base (UVB), presiedute da un medico dell’INPS specializzato in medicina legale, e composta da due medici nominati dall’INPS, un rappresentante delle associazioni di categoria e una figura professionale delle aree psicologiche e sociali.
Nel caso di minori, le UVB sono composte da due medici nominati dall’INPS, dal componente individuato dalle associazioni di categoria e da una sola figura professionale appartenente alle aree psicologiche e sociali e sono presiedute da un medico dell’INPS specializzato in ed in ogni caso, almeno uno dei medici nominati dall’Istituto deve essere in possesso di specializzazione in pediatria, in neuropsichiatria infantile o equipollenti o affini o di specializzazione nella patologia che connota la condizione di salute del minore.
Nel corso della valutazione di base, la persona interessata può farsi assistere dal proprio medico o psicologo di fiducia, senza diritto di voto.
Nelle more dell’emanazione dei decreti attuativi della sperimentazione, la valutazione viene effettuata, per tutte le patologie, utilizzando le tabelle di cui al decreto interministeriale 5 febbraio 1992 e la valutazione può essere effettuata agli atti sulla base della documentazione presentata dall’interessato ai sensi dell’articolo 29-ter del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
Alla fine dell’accertamento verrà prodotto un “certificato attestante la condizione di disabilità” (ex verbale), unico e complessivo, che comprende ogni accertamento previsto dalla normativa vigente: legge n. 104/1992, legge 11 febbraio 1980, n. 18, legge 21 novembre 1988, n. 508, legge 11 ottobre 1990, n. 289, legge 27 maggio 1970, n. 382, legge 3 aprile 2001, n. 138, legge 26 maggio 1970, n. 381, legge 24 giugno 2010, n. 107, legge n. 68/1999 e decreto legislativo n. 66/2017 (cfr. gli artt. 5 e 13 del decreto legislativo n. 62/2024).
Il procedimento di valutazione di base si conclude entro:
- 15 giorni per la valutazione di patologie oncologiche;
- 30 giorni per la valutazione di soggetti minori;
- 90 giorni negli altri casi, prendendo a riferimento la data di trasmissione del certificato medico introduttivo.
La commissione UVB può richiedere un’integrazione documentale per il riconoscimento di una maggiore intensità dei sostegni o qualora vi siano motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.
In tali casi, i termini di definizione si sospendono per 60 giorni, prorogabili, su richiesta dell’interessato, di ulteriori 60 giorni.
Il “certificato” viene trasmesso al fascicolo sanitario elettronico e inviato con raccomandata A/R all’interessato, che potrà visualizzarlo anche all’interno del “Portale della disabilità”.
Trasmissione dei dati socio-economici
Dal momento in cui il certificato medico introduttivo viene trasmesso all’INPS, l’interessato, se vuole velocizzare l’erogazione delle prestazioni economiche eventualmente riconosciute, può comunicare già all’INPS i dati socio-economici utilizzando la procedura “DATI SOCIOECONOMICI DISABILITA” presente nel sito dell’INPS, avvalendosi degli Istituti di Patronato.
Nell’apposita maschera devono essere indicate, qualora non siano già precompilate, le seguenti informazioni:
- i dati anagrafici del richiedente comprensivi del codice fiscale;
- lo stato civile e, in caso di cittadino coniugato, anche i dati anagrafici e il codice fiscale del coniuge;
- il reddito annuo lordo posseduto al netto degli oneri deducibili (con riferimento all’anno in corso di trasmissione del certificato e decorrenza dell’eventuale prestazione economica);
- il ricovero a titolo gratuito superiore a 29 giorni consecutivi;
- la modalità di pagamento (IBAN – in contanti presso sportello Poste/Banca);
- l’attività lavorativa eventualmente svolta.

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