PEI e bocciatura. Sentenza del TAR Lazio n. 6624/2022

PEI e bocciatura Sentenza del TAR Lazio

In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal PEI occorre fare ripetere l’anno allo studente con disabilità.

PEI e bocciatura. Sentenza del TAR Lazio n. 6624/2022

Il PEI (Piano Educativo Individualizzato) è un documento redatto a inizio anno scolastico e indirizzato a garantire l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità certificata. Nel PEI è descritta la programmazione delle attività didattiche ed educative ritenute più utili per raggiungere gli obiettivi fissati e sono indicati metodi, materiali e criteri di valutazione.

Nel caso in cui gli obiettivi fissati nel PEI non vengono raggiunti, magari anche a causa di una incompleta attuazione delle misure per l’inclusione previste dallo stesso PEI, occorre bocciare lo studente e fargli ripetere l’anno. A questa conclusione è giunto il TAR Lazio con la sentenza n. 6624 del 23.05.2022.

IL CASO

Il TAR del Lazio con la sentenza 6624/2022 si è pronunciato su un ricorso presentato dall’amministratore di sostegno di uno studente con autismo e handicap grave (certificato dalla Legge 104, articolo 3 comma 3). Lo studente era stato ammesso all’esame di stato conclusivo del quinto anno di scuola secondaria di secondo grado per l’a.s. 2020/2021 malgrado il mancato completamento di un percorso inclusivo soddisfacente e, quindi, in presenza di un rendimento complessivo non adeguato.

Con successiva ordinanza veniva accolta l’istanza cautelare formulata in via incidentale con il ricorso, disponendo la reiscrizione dell’alunno al quinto anno della scuola secondaria di secondo grado frequentata.

Nello specifico, nel corso dell’anno i docenti (non solo quello di sostegno) avevano rilevato una importante regressione dell’alunno, frutto di una incompleta attuazione delle misure per l’inclusione previste dal PEI in conseguenza delle restrizioni imposte dal Covid-19 negli ultimi due anni scolastici. Cosicché in sede di riunione del consiglio di classe con funzioni di GLO, nel corso dell’anno era stato anche modificato il PEI in precedenza approvato, rivedendo al ribasso gli obiettivi formativi da raggiungere, al fine di renderli maggiormente adatti alla situazione dell’alunno. Però, nemmeno tali obiettivi non sono stati raggiunti dall’alunno.

La sentenza

Nelle argomentazioni affrontate dal Tar viene sottolineata la centralità del PEI, in considerazione del fatto che le “Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità”, adottate con nota dell’agosto 2009 da parte del M.I.U.R., al punto 2.4 prevedono che “La valutazione in decimi va rapportata al P.E.I., che costituisce il punto di riferimento per le attività educative a favore dell’alunno con disabilità. Si rammenta inoltre che la valutazione in questione dovrà essere sempre considerata come valutazione dei processi e non solo come valutazione della performance”.

Inoltre, così come indicato nel P.E.I. che, invero, prevede una programmazione didattica “differenziata”, è previsto che “le verifiche e le valutazioni saranno frutto dell’osservazione quotidiana dei docenti di sostegno” i quali, attesa la centralità del progetto inclusivo dell’alunno, hanno più volte evidenziato, anche nell’ambito della riunione per lo scrutinio finale di ammissione all’esame di stato, la necessità che quest’ultimo ripetesse l’anno, al fine di poter essere messo nelle migliori condizioni per recuperare il deficit maturato nel suo percorso di inclusione scolastica dovuto alla pandemia in atto”.

Quindi, attesa la centralità del P.E.I. anche ai fini della valutazione del rendimento scolastico degli alunni disabili, appare evidente come, nel caso di specie, a fronte di molteplici documenti che attestano il mancato raggiungimento degli obiettivi in esso formulati, nonostante le valutazioni positive del primo e secondo quadrimestre, e il generico richiamo alla assidua frequenza scolastica, evidenziati dal consiglio di classe in sede di scrutinio finale, stante il mancato raggiungimento degli obiettivi, il progetto inclusivo dell’alunno non è stato completato.

Per tali ragioni, il ricorso merita accoglimento, con conseguente conferma degli effetti promananti dall’accoglimento della domanda cautelare ed annullamento degli atti impugnati. Viene quindi confermata la reiscrizione dell’alunno al quinto anno per l’anno scolastico 2021/22.

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