Alunni con disabilità: il diritto all’assistenza solo con handicap grave?

Alunni con disabilità: il diritto all’assistenza
Alunni con disabilità: il diritto all’assistenza

Interessante sentenza del Tribunale di Ancona n.501 del 08 marzo 2024, che stabilisce l’illegittimità dei regolamenti comunali, in tema di assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale per gli alunni disabili, nella parte in cui limitano la concessione dell’anzidetto servizio ai soli studenti in situazione di gravità, escludendo pertanto l’assistenza agli alunni affetti da handicap non grave.

Alunni con disabilità: l’assistenza deve essere concessa anche agli alunni con handicap non grave

Il caso

Il caso riguardava un minore a cui il Comune aveva negato l’assistenza, sostenendo che la normativa la prevede solo per i portatori di handicap grave.

Il minore era stato riconosciuto portatore di handicap non grave (art 3, comma 1) ai sensi della legge n. 104/1992 in quanto affetto da un ritardo mentale lieve e un deficit di apprendimento. A fronte di tale disabilità i genitori del ragazzo avanzavano domanda per l’ammissione del minore al servizio gratuito di assistenza scolastica. Però, il Comune di Ancona comunicava il rifiuto all’accesso al suddetto servizio.

Per tale motivo i genitori del minore presentavano ricorso al Tribunale di Ancona chiedendo la cessazione della condotta discriminatoria (artt. 28 d.lgs. n. 150/2011 e 3 l. n. 67/2006), la dichiarazione di illegittimità del Regolamento comunale di Ancona nella parte in cui limitava la concessione dell’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale ai soli studenti portatori di handicap in situazione di gravità, la disapplicazione degli atti di diniego adottati dal medesimo Comune e inoltre il risarcimento del danno non patrimoniale subito dal minore per la mancata assegnazione dell’assistente.

Il Comune si costituiva in giudizio chiedendo l’integrale rigetto del ricorso in quanto alcun comportamento discriminatorio era stato posto in essere poiché la decisione di negare il servizio era stata presa sulla base del Regolamento vigente e della documentazione medica presentata dai genitori del minore.

La sentenza

Il Tribunale di Ancona ha però chiarito che il principio di assicurare il servizio a tutti gli studenti con disabilità, indipendentemente dalla gravità o meno dell’handicap, discende direttamente dall’art. 13, comma 3, l. n. 104/1992 che riconosce “… l’obbligo per gli enti locali di fornire assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap …”.

La legge 104/1992, quindi, richiamata dallo stesso Regolamento comunale, in nessuna parte contempla una tale limitazione legata alla gravità dell’handicap, che invece era stata aggiunta dal Comune di Ancona in contrasto anche con la stessa delibera della Giunta della Regione Marche che invece, confermava l’assistenza ai soggetti disabili compresi coloro che non erano in condizioni di gravità.

Alla luce di quanto sopra il Tribunale di Ancona dichiarava l’illegittimità e conseguentemente la disapplicazione degli atti di diniego adottati dal Comune di Ancona e del Regolamento Comunale approvato con delibera del 20.09.1997 e condannava il Comune a concedere al minore l’assistenza scolastica.

Il Tribunale ha poi sottolineato la distinzione tra l’assistenza ed il sostegno didattico, chiarendo come il sostegno didattico, fornito dall’insegnante di sostegno, si concentra sugli aspetti pedagogici e sull’apprendimento. Al contrario, l’assistenza è un supporto materiale individualizzato, volto a facilitare l’autonomia e la comunicazione dell’alunno, agevolandolo nelle diverse necessità e garantendo la sua piena partecipazione alle attività scolastiche.

In pratica, secondo il Tribunale il Comune non può opporsi all’accertamento del diritto all’assistenza, che deriva da una valutazione medica effettuata da una Commissione a ciò preposta.

La sentenza in oggetto rappresenta un importante precedente a favore di una piena inclusione scolastica, ribadendo che il diritto all’assistenza non può essere negato sulla base di interpretazioni restrittive della normativa. L’obiettivo è quello di assicurare a tutti gli alunni con disabilità, a prescindere dalla gravità del loro handicap, le stesse opportunità di apprendimento e di partecipazione alla vita scolastica.

Infine, con riferimento alla richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale subito dal minore per la mancata assegnazione dell’assistente, il Tribunale la rigettava, evidenziando come la norma prevede che vi sia discriminazione quando una persona a causa della propria disabilità viene tratta meno favorevolmente di quanto sia trattato un soggetto non disabile. Nel caso in esame veniva pertanto, dichiarata l’assenza di discriminazione poiché il comportamento posto in essere dal Comune di Ancona non si era tradotto in un comportamento che aveva posto un soggetto disabile in una posizione di svantaggio rispetto ad altri soggetti non disabili.

 

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