Invalidità Civile: sospensione delle pensioni in mancanza di comunicazione dei redditi

Pensioni di invalidità sospese

L’Inps con messaggio n. 4097 del 4 dicembre 2024 rende noto che gli invalidi civili che si siano dimenticati di comunicare i redditi rilevanti ai fini della concessione e del mantenimento delle prestazioni di invalidità civile riceveranno un preavviso di sospensione a mezzo di raccomandata A/R con l’invito a sanare l’omissione entro 60 giorni. Decorsi i quali senza che siano stati dichiarati i redditi, l’INPS sospenderà la prestazione e procederà al recupero dell’indebito.

Coinvolti nelle procedure coloro che percepiscono prestazioni di invalidità civile come la pensione di inabilità civile, assegno mensile, pensione ai ciechi civili e pensione ai sordi che non abbiano comunicato la propria situazione reddituale all’Inps per l’anno 2020.

Si ricorda, infatti, che le prestazioni economiche di invalidità civile sono collegate al reddito: per poterle ricevere, il cittadino invalido deve dimostrare di non possedere un reddito superiore al limite previsto dalla legge.

Non solo vi è un limite di reddito da non superare, ma per alcune prestazioni economiche bisogna anche documentare di non superarlo. Per questo motivo i soggetti beneficiari sono obbligati a comunicare all’INPS la propria situazione reddituale nell’ipotesi in cui non siano tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi o non la comunichino integralmente.

Chi ha l’obbligo di comunicare all’INPS i redditi posseduti?

Tale obbligo vige per i percettori di:

  • pensione di inabilità civile (di cui all’articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, di conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5);
  • assegno mensile di assistenza (di cui all’articolo 13 della legge n. 118/1971);
  • pensione ai ciechi civili (di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382);
  • pensione ai sordi (di cui all’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381);

Queste prestazioni vengono corrisposte se il pensionato dimostri di possedere redditi personali calcolati ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili e al lordo delle imposizioni fiscali, non superiori al limite previsto dalla legge.

Sospensione delle prestazioni

Nel messaggio n. 4097 l’INPS comunica che, dalle verifiche effettuate sono stati individuati dei soggetti titolari delle prestazioni economiche che non hanno adempiuto all’obbligo di comunicazione dei redditi per l’anno 2020. Per questi cittadini è stato quindi è stato avviato l’iter di sospensione delle provvidenze, con l’invio del preavviso di sospensione, a mezzo raccomandata A/R.

Come mettersi in regola?

I pensionati che hanno ricevuto comunicazione dell’avvio di iter di sospensione delle prestazioni economiche devono comunicare all’INPS i redditi posseduti attraverso la specifica domanda telematica. Potranno farlo autonomamente:

  • online, accedendo all’area personale “MyINPS” del sito www.inps.it con la propria identità digitale: Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) almeno di livello 2, Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Carta d’identità Elettronica (CIE 3.0) attraverso il percorso: “Pensione e Previdenza” > “Domanda di Pensione” > Aree tematiche “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci” > “Variazione pensione” > “Ricostituzione reddituale per sospensione art.35 comma 10bis D.L. 207/2008”;

oppure potranno rivolgersi:

  • agli gli Istituti di patronato o gli altri soggetti abilitati all’intermediazione con l’Istituto.

 

 

Informazioni su Avv. Nadia Delle Side 739 Articoli
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