Bonus 200 euro per pensionati e invalidi: chiarimenti dell’INPS (circolare n. 73 del 24 giugno 2022)

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Bonus 200 euro per pensionati e invalidi: chiarimenti dall’INPS (circolare n. 73 del 24 giugno 2022)

Con la circolare n. 73 del 24 giugno 2022 INPS ha fornito ulteriori chiarimenti sul cosiddetto Bonus 200 euro, in particolare per ciò che riguarda l’erogazione del bonus alle persone con disabilità.

Il Bonus da 200 euro è stato introdotto dal “decreto aiuti” (decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50) e spetta a lavoratori e pensionati, incluse le persone con disabilità in possesso di determinati requisiti, come contributo per far fronte all’aumento dei prezzi di energia e altri beni di consumo.

Tra i chiarimenti vi è l’indicazione che dal Bonus 200 euro sono esclusi i percettori della sola indennità di accompagnamento e dell’indennità di frequenza.

Cos’è il bonus 200 euro

Si ricorda che il Bonus 200 euro è una erogazione introdotta con l’articolo 32 del Decreto-legge n. 50 (Decreto aiuti) dal Governo in forma di assegno. Per ora è una misura una tantum, ossia che verrà erogata una sola volta, nella mensilità di luglio, a meno che l’esecutivo non preveda variazioni.

Ai fini del diritto, per i pensionati occorre rimanere entro un limite di reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l’anno 2021 a 35.000 euro.

In linea generale il Bonus 200 euro viene inserito in automatico, senza bisogno di presentare domanda, direttamente in busta paga o pensione, ma per alcune categorie di lavoratori, bisogna presentare apposita domanda, come nel caso del bonus 200 euro per le badanti.

Per i soli lavoratori, per il riconoscimento in automatico della provvidenza in busta paga, c’è l’obbligo di una dichiarazione da presentarsi al datore di lavoro relativamente al fatto di non essere beneficiari di prestazioni di cui all’articolo 32, commi 1 e 18.

Bonus 200 euro e invalidità (trattamenti assistenziali)

Con riguardo alle persone con disabilità e invalidità, nella circolare INPS vengono elencate quali sono le misure di natura assistenziale che danno diritto al Bonus 200 euro.

Quindi, l’indennità viene corrisposta d’ufficio ai soggetti che risultino titolari, alla data del 1° luglio 2022, di:

pensione di inabilità, di cui all’articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, di conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5;

assegno mensile di cui all’articolo 13 della legge n. 118/1971;

pensione, non reversibile, per i ciechi (assoluti o parziali), di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 66;

pensione, non reversibile, per sordi, di cui all’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381;

assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge n. 335/1995;

pensione sociale di cui all’articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Nel suindicato elenco non compaiono accompagnamento e indennità di frequenza, i cui titolari sono dunque esclusi dal beneficio.  Ciò significa che se una persona percepisce solo l’accompagnamento (o l’indennità di frequenza) non ha diritto al bonus, ma se oltre all’accompagnamento riceve anche la pensione di inabilità o un’altra indennità tra quelle in elenco, ne ha diritto.

Bonus 200 euro e Assegno ordinario di invalidità (trattamento previdenziale)

L’assegno ordinario di invalidità è, a differenza delle prestazioni già menzionate che sono di natura assistenziale, una prestazione di natura previdenziale. Infatti, spetta ai lavoratori con capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica e che soddisfino anche alcuni requisiti di anzianità contributiva.

Con riferimento ad essi la circolare INPS segnala che i titolari di assegno ordinario di invalidità:

a) in scadenza al 30 giugno 2022 saranno ricompresi tra i destinatari del beneficio, qualora il trattamento sia confermato senza soluzione di continuità.

b) per i quali alla data del 30 giugno 2022 sia in corso il periodo per esercitare l’opzione per la NASpI o per la DIS-COLL, saranno ricompresi tra i destinatari del beneficio, qualora sia esercitata l’opzione in favore del trattamento pensionistico. In tal caso il pagamento sarà eseguito in tempi successivi.

c) la cui prestazione sia stata sospesa in quanto hanno optato per le indennità NASpI o DIS-COLL di cui sono titolari per il mese di giugno 2022, saranno destinatari dell’indennità una tantum di 200 euro secondo le modalità di cui alla Parte III, Sezione I, paragrafo 1 della presente circolare.

Nel caso di soggetti contitolari di pensione ai superstiti, la prestazione deve essere corrisposta a ciascun contitolare in misura intera, con verifica reddituale personale.

Testo integrale circolare INPS n. 73 del 24 giugno 2022

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