Acquisto auto disabili con Iva 4%: la Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 313 del 30 maggio 2022

Acquisto auto disabili Iva 4%: Risposta Agenzia delle Entrate n. 313 del 30 maggio 2022

Si segnala la risposta dell’Agenzia delle Entrate, n. 313 del 30 maggio 2022, all’interpello proposto da un contribuente, riguardante l’applicazione o meno dell’iva ridotta sull’acquisto di un’auto da parte di una persona con disabilità.

L’uomo, in possesso di patente speciale con indicazione degli adattamenti necessari, riteneva di avere diritto all’iva 4% agevolata, ritenendo di essere compreso nella categoria dei disabili con ridotte o impedite capacità motorie ai sensi dell’articolo 8 della legga n. 449 del 1997.

Il concessionario ha voluto esaminare la documentazione emessa dalle Commissioni mediche attestanti l’handicap e l’invalidità, rilevando come la documentazione riguardante l’invalidità civile era risalente all’anno 2003, mentre quella riguardante l’handicap al 2011, quindi, antecedente alla legge n. 5, art 4, del 2012, quindi sprovvista delle indicazioni relative al diritto all’agevolazione.

Inoltre, dalla documentazione per il riconoscimento dell’invalidità si desume che il soggetto ” deambula autonomamente” e da quella relativa all’accertamento dell’handicap che ” le capacità motorie sono normali”, che la minorazione fisica è media (non grave) e che non vi è minorazione psichica e, infine, che si riconosce l’handicap ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge n. 104/1992 (quindi, handicap non grave).

Da ultimo, risulta che la patente di guida del contribuente sia patente speciale (codice 05) e dalla relazione medica risultano doverosi gli adattamenti all’autoveicolo che fanno presumere l’esistenza di ridotte capacità motorie.

Risposta dell’Agenzia delle Entrate

Secondo l’Agenzia delle Entrate, nel caso de quo, trova applicazione l’iva al 4% per il contribuente, in virtù delle semplificazioni introdotte dal Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 13 gennaio 2022.

L’Agenzia è giunta a tale conclusione per i motivi di seguito specificati:

Da gennaio 2022 è stata introdotta una semplificazione riguardante i documenti da presentare per avere diritto all’iva al 4% per acquisto di auto da parte di persone disabili con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, dotate di patente di guida con obbligo di adattamenti.

L’ha previsto il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 13 gennaio 2022, che ha modificato l’articolo 1 del DM 16 maggio 1986. Grazie a tale semplificazione, i soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti per avere l’Iva al 4% sull’acquisto auto devono presentare al concessionario unicamente:

–        copia semplice della patente posseduta, che deve contenere l’indicazione di adattamenti alla macchina, anche di serie, prescritti dalle commissioni mediche;

–        l’atto notorio o la dichiarazione di responsabilità attestante che nel quadriennio anteriore non si è fruito della stessa agevolazione.

Prima dell’introduzione di questa semplificazione, per ottenere le agevolazioni auto era necessario presentare, oltre alla patente di guida da cui risultasse l’obbligo di adattamenti, anche un verbale di invalidità o verbale di accertamento dell’handicap (legge 104/1992) in cui fosse evidenziata la natura motoria della menomazione.

Inoltre, si rammenta che dal 2012 (entrata in vigore dell’articolo 4 della legge n. 35 del 2012) le commissioni mediche che attestano invalidità e handicap indicano espressamente, nei verbali, anche la presenza dei requisiti sanitari che danno diritto alle agevolazioni fiscali relative ai veicoli acquistati per le persone con disabilità.

Ricordiamo inoltre che possono accedere all’agevolazione le persone con disabilità:

– motoria,

– intellettiva (solo se titolari di indennità di accompagnamento e con certificato di handicap grave),

– sensoriale (ciechi e sordi)

e che in taluni casi (disabili motori senza gravi problemi di deambulazione e titolari di patente di guida speciale) è obbligatorio adattare il veicolo per poter accedere all’agevolazione.

In conclusione, l’Agenzia delle Entrate, con riferimento al caso prospettato dall’istante, è dell’avviso che il contribuente, possa beneficiare dell’aliquota ridotta del 4 % per l’acquisto del veicolo in argomento, presentando al concessionario auto la copia della patente posseduta, l’atto notorio o la dichiarazione di responsabilità attestante che nel quadriennio anteriore non si è fruito della stessa agevolazione, sempre che lo stesso sia titolare di patente di guida speciale di categoria BS dalla quale emerga che sul veicolo debbano essere previsti adattamenti necessari per la propria disabilità.

Risposta Agenzia delle Entrate n. 313/2022

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