Contributo per genitori separati o divorziati: fino a 800 euro

Contributo genitori separati divorziati fino a 800 euro

È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 26.10.2022 il decreto attuativo riguardante il contributo per genitori separati e divorziati.

Il decreto definisce le regole ed i requisiti del predetto contributo che può arrivare fino a un massimo di 800 euro per 12 mensilità a favore dei genitori lavoratori separati o divorziati ed è finalizzato a garantire il mantenimento dei figli.

Contributo per genitori separati o divorziati con figli minori o maggiorenni con handicap: fino a 800 euro

Chi può richiedere il contributo

Il contributo spetta al genitore in stato di  bisogno  che  deve provvedere al mantenimento proprio e dei figli  minori, nonché dei figli maggiorenni portatori di handicap grave,  conviventi.

Il genitore non deve avere ricevuto, in tutto o in parte, l’assegno di mantenimento a causa dell’inadempienza dell’ex partner e genitore del figlio che  vi  era  tenuto,  dovuta  all’incapacità   a   provvedervi   in conseguenza dell’emergenza pandemica,  per  effetto della quale ha  cessato,  ridotto  o  sospeso  la  propria  attività lavorativa a decorrere dall’8 marzo 2020 per  una  durata  minima  di 90 giorni o per una riduzione del reddito di almeno  il  30% rispetto a quello percepito nel 2019.

Pertanto:

  • il contributo è erogato solo a favore del genitore che risulti convivente con figli minori o maggiorenni portatori di handicap grave alla data della  mancata  percezione  dell’assegno di mantenimento successivamente all’8 marzo 2020;
  • l’handicap è considerato grave quando la persona necessita di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, quindi in presenza del riconoscimento dello stato di handicap ai sensi della Legge 104/92, art 3, comma 3.
  • ai fini dell’individuazione dei criteri per lo stato di bisogno, il reddito del genitore richiedente relativo all’anno  di  mancata  o ridotta corresponsione  del  mantenimento  deve  essere  inferiore  o uguale a euro 8.174,00.

Il contributo spetta solo ai genitori che non hanno ricevuto l’assegno di mantenimento o lo hanno  ricevuto  in maniera parziale nel periodo compreso tra l’8  marzo  2020  e  il  31 marzo 2022, data  nella  quale  è  venuto  a  cessare  lo  stato  di emergenza.

Criteri e modalità di erogazione del contributo

Il contributo è corrisposto in unica soluzione, in misura pari all’importo non versato dell’assegno di  mantenimento  di  cui  è titolare il richiedente, fino a concorrenza di euro 800,00 mensili, e per  un  massimo   di   dodici   mensilità,   tenuto   conto  delle disponibilità del fondo rispetto al numero dei beneficiari, fino  a esaurimento delle risorse.

Come si presenta la domanda

Le modalità per presentare la domanda verranno definite con un avviso pubblico sul sito del Dipartimento per le politiche della famiglia, all’indirizzo: famiglia.governo.it.

La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità, l’autodichiarazione riguardante:

  • le generalità e i dati anagrafici del richiedente;
  • il codice fiscale;
  • gli estremi del proprio conto corrente bancario o postale;
  • l’importo dell’assegno di mantenimento di cui è titolare il richiedente, relativo al periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2022, e l’ammontare delle  somme  non  versate  a  titolo  di mantenimento, nello stesso periodo di tempo, dal coniuge obbligato;
  • se il coniuge inadempiente  percepisca  redditi  da  lavoro dipendente e, nel caso affermativo, l’indicazione  della  sussistenza dell’obbligo disposto dal giudice di versamento diretto a favore  del richiedente ex art. 156, VI c., c.c.;
  • il reddito eventualmente percepito nel corso dell’annualità per la quale non è stato corrisposto, in tutto o in parte, l’assegno di mantenimento. Per i contributi da erogare  per  il periodo 1° gennaio-31 marzo 2022, il reddito eventualmente  percepito nel corso dell’anno 2021;
  • la dichiarazione attestante il nesso di  causalità  tra inadempienza e emergenza epidemiologica, quale fattore determinante  la  cessazione,   la   riduzione   o   la   sospensione dell’attività lavorativa del coniuge obbligato, nei termini indicati dalla legge;
  • l’indirizzo di posta elettronica ordinaria o pec a cui l’interessato intende ricevere le comunicazioni relative al monitoraggio della pratica.

All’istanza deve essere allegata, a pena di inammissibilità:

  • copia del documento di identità del richiedente;
  • copia del titolo che fonda il  diritto  all’assegno   di mantenimento.

Ai fini della valutazione delle domande il Dipartimento verificherà il rispetto dei requisiti reddituali, mediante l’incrocio dei dati con l’Agenzia delle Entrate, e l’importo dell’assegno di mantenimento rivolgendosi agli uffici giudiziari.

Informazioni su Avv. Nadia Delle Side 654 Articoli
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