
È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 26.10.2022 il decreto attuativo riguardante il contributo per genitori separati e divorziati.
Il decreto definisce le regole ed i requisiti del predetto contributo che può arrivare fino a un massimo di 800 euro per 12 mensilità a favore dei genitori lavoratori separati o divorziati ed è finalizzato a garantire il mantenimento dei figli.
Contributo per genitori separati o divorziati con figli minori o maggiorenni con handicap: fino a 800 euro
Chi può richiedere il contributo
Il contributo spetta al genitore in stato di bisogno che deve provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, nonché dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi.
Il genitore non deve avere ricevuto, in tutto o in parte, l’assegno di mantenimento a causa dell’inadempienza dell’ex partner e genitore del figlio che vi era tenuto, dovuta all’incapacità a provvedervi in conseguenza dell’emergenza pandemica, per effetto della quale ha cessato, ridotto o sospeso la propria attività lavorativa a decorrere dall’8 marzo 2020 per una durata minima di 90 giorni o per una riduzione del reddito di almeno il 30% rispetto a quello percepito nel 2019.
Pertanto:
- il contributo è erogato solo a favore del genitore che risulti convivente con figli minori o maggiorenni portatori di handicap grave alla data della mancata percezione dell’assegno di mantenimento successivamente all’8 marzo 2020;
- l’handicap è considerato grave quando la persona necessita di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, quindi in presenza del riconoscimento dello stato di handicap ai sensi della Legge 104/92, art 3, comma 3.
- ai fini dell’individuazione dei criteri per lo stato di bisogno, il reddito del genitore richiedente relativo all’anno di mancata o ridotta corresponsione del mantenimento deve essere inferiore o uguale a euro 8.174,00.
Il contributo spetta solo ai genitori che non hanno ricevuto l’assegno di mantenimento o lo hanno ricevuto in maniera parziale nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2022, data nella quale è venuto a cessare lo stato di emergenza.
Criteri e modalità di erogazione del contributo
Il contributo è corrisposto in unica soluzione, in misura pari all’importo non versato dell’assegno di mantenimento di cui è titolare il richiedente, fino a concorrenza di euro 800,00 mensili, e per un massimo di dodici mensilità, tenuto conto delle disponibilità del fondo rispetto al numero dei beneficiari, fino a esaurimento delle risorse.
Come si presenta la domanda
Le modalità per presentare la domanda verranno definite con un avviso pubblico sul sito del Dipartimento per le politiche della famiglia, all’indirizzo: famiglia.governo.it.
La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità, l’autodichiarazione riguardante:
- le generalità e i dati anagrafici del richiedente;
- il codice fiscale;
- gli estremi del proprio conto corrente bancario o postale;
- l’importo dell’assegno di mantenimento di cui è titolare il richiedente, relativo al periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2022, e l’ammontare delle somme non versate a titolo di mantenimento, nello stesso periodo di tempo, dal coniuge obbligato;
- se il coniuge inadempiente percepisca redditi da lavoro dipendente e, nel caso affermativo, l’indicazione della sussistenza dell’obbligo disposto dal giudice di versamento diretto a favore del richiedente ex art. 156, VI c., c.c.;
- il reddito eventualmente percepito nel corso dell’annualità per la quale non è stato corrisposto, in tutto o in parte, l’assegno di mantenimento. Per i contributi da erogare per il periodo 1° gennaio-31 marzo 2022, il reddito eventualmente percepito nel corso dell’anno 2021;
- la dichiarazione attestante il nesso di causalità tra inadempienza e emergenza epidemiologica, quale fattore determinante la cessazione, la riduzione o la sospensione dell’attività lavorativa del coniuge obbligato, nei termini indicati dalla legge;
- l’indirizzo di posta elettronica ordinaria o pec a cui l’interessato intende ricevere le comunicazioni relative al monitoraggio della pratica.
All’istanza deve essere allegata, a pena di inammissibilità:
- copia del documento di identità del richiedente;
- copia del titolo che fonda il diritto all’assegno di mantenimento.
Ai fini della valutazione delle domande il Dipartimento verificherà il rispetto dei requisiti reddituali, mediante l’incrocio dei dati con l’Agenzia delle Entrate, e l’importo dell’assegno di mantenimento rivolgendosi agli uffici giudiziari.
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