
Assegno unico figli e grado di disabilità
Si è già visto che l’assegno unico rappresenta un sostegno economico alle famiglie, attribuito per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni, e che va a sostituire il precedente sistema prevedendo parametri diversi per l’accesso al beneficio.
Per fruire dell’assegno unico, non si tiene conto del reddito familiare, ma si guarda alla situazione economica complessiva (ISEE). La conseguenza è che quindi la misura di sostegno può ora essere fruita da tutte le famiglie, anche da quelle con redditi elevati che prima venivano esclusi, seppur in misura minima.
L’ammontare dell’assegno unico, infatti, varia a seconda di diversi fattori. Innanzi tutto, in base all’Isee, laddove il beneficio è massimo per nuclei familiari con Isee pari o inferiore a 15.000 euro (€175 mensili per figlio minorenne) e va a scalare fino ad un minimo per i nuclei familiari con Isee superiore a € 40.000 (€50 mensili per figlio minorenne).
Nel caso poi in cui nel nucleo familiare vi sia un figlio con disabilità lo scenario cambia. Il legislatore ha previsto una maggiorazione dell’assegno unico a seconda del tipo di disabilità del minore:
- Nel caso di disabilità media, la famiglia potrà beneficiare di un incremento della misura di € 85,00;
- Nel caso di disabilità grave, l’importo è aumentato a € 95,00;
- Nel caso di figlio minore non autosufficiente, l’incremento della misura sarà pari a € 105,00.
Si tratta di una maggiorazione “fissa” nel senso che non aumenta o non diminuisce in base all’Isee del nucleo familiare, ma che dipende solo ed esclusivamente dal grado di disabilità.
Discorso leggermente diverso riguarda i figli maggiorenni.
Per essi, nel caso in cui non abbiano ancora compiuto i 21 anni, indipendentemente dal grado di disabilità, spetta una maggiorazione nella misura di € 80,00. Ai fini del riconoscimento della misura occorre però che abbiano una disabilità almeno di grado medio (si veda la circolare Inps n. 23/2022).
Nel caso in cui, invece, il figlio abbia compiuto i 21 anni, è previsto un assegno unico che varia, in base all’Isee del nucleo familiare, da un massimo di € 85,00 ad un minimo di € 25,00 (senza ulteriori maggiorazioni). In quest’ultimo caso resta ferma la possibilità della famiglia di cumulare l’assegno unico con la detrazione per familiari a carico (art. 12 del Tuir) come anche recentemente confermato dalla circolare 4/E del 2022 dell’Agenzia delle Entrate.
Nell’ipotesi poi di figli senza disabilità che abbiano compiuto i 21 anni, non è previsto l’erogazione dell’assegno unico (salva l’applicazione dell’art. 12 del Tuir, detrazione per familiari a carico).
Va, inoltre, specificato che per i figli senza disabilità, nel periodo tra i 18 e i 21 anni, l’assegno unico non è automatico, essendo necessario a tal fine che essi si trovino in una delle seguenti condizioni:
- Che il figlio stia studiando o lavorando (basta anche un tirocinio purché al di sotto degli € 8.000);
- Che il figlio sia iscritto presso un ufficio pubblico di collocamento.
Resta inteso che diversamente non sarà possibile erogare né l’assegno unico né dovrebbe operare la detrazione ex art. 12 del Tuir, non avendo il figlio compiuto i 21 anni.
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