Semplificazioni nell’accesso alle agevolazioni fiscali sui veicoli adattati alla guida

Semplificazioni agevolazioni fiscali sui veicoli adattati alla guida

Avevamo già parlato delle semplificazioni nell’accesso alle agevolazioni fiscali sui veicoli introdotte dal “decreto infrastrutture” (decreto-legge n. 121 del 10 settembre 2021). In sede di conversione in legge del predetto decreto era stato inserito un comma (articolo 1 bis) che facilita le procedure di accesso alle agevolazioni fiscali sui veicoli (IVA agevolata, detrazione Irpef, esenzione bollo e imposte di trascrizione) per uno specifico gruppo di persone che ne sono già titolari, ossia le persone con disabilità che siano titolari di patente con obbligo di adattamenti alla guida.

Semplificazioni nell’accesso alle agevolazioni fiscali sui veicoli adattati alla guida

Tale intervento di semplificazione diviene finalmente operativo. Infatti, finora le persone disabili titolari di patente con obbligo di adattamenti alla guida, ai fini delle agevolazioni auto, avevano l’obbligo di presentare sia la patente di guida da cui risultasse l’obbligo di adattamenti alla guida, nonché un verbale di invalidità o di handicap in cui risultasse una menomazione che comporta una ridotta o impedita capacità motoria. La norma che a suo tempo (legge 9/04/1986 n. 97) aveva concesso il beneficio a coloro che fossero portatori di una menomazione motoria è poi estesa con differenti norme ad altre categorie (disabilità visiva, uditiva, intellettiva e psichica).

Per tali soggetti il requisito principale, ai fini delle agevolazioni auto, è essere titolari della patente c.d. “speciale” con obbligo di adattamenti ai dispositivi di guida, prescrizione che viene fissata dalla commissione medica locale di cui all’articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. In tali casi, pertanto, risultano già evidenti il requisito soggettivo (persona con una limitazione funzionale) e quello oggettivo (il veicolo per poter essere condotto deve essere adattato alla guida).

Tuttavia, la richiesta aggiuntiva della presentazione del verbale (invalidità o handicap) derivava dal fatto che il decreto originario (decreto ministeriale 16 maggio 1986), che aveva inizialmente disciplinato la materia, prevedeva l’esibizione di un certificato rilasciato dalle commissioni mediche provinciali (ex DPR 393/1959) con modalità ormai superate.

L’articolo 1 bis, inserito in sede di conversione in legge del decreto infrastrutture, ha reso la procedura più snella prevedendo, con forza di legge, che in questi casi sia sufficiente la presentazione della sola patente di guida con obbligo di adattamenti al veicolo.

Il 18 gennaio 2022 il Ministro dell’economia e delle finanze ha firmato il decreto attuativo (in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) della novella legislativa che va a modificare il vecchio decreto ministeriale 16 maggio 1986.

Viene, pertanto, indicata la documentazione necessaria da presentare da parte di chi sia titolare di una patente con obblighi di adattamento al veicolo. Tale documentazione consiste in:

  • atto notorio o dichiarazione di responsabilità attestante che nel quadriennio anteriore non si è fruito della stessa agevolazione;
  • copia semplice della patente posseduta, ove essa contenga l’indicazione di adattamenti, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre, prescritti dalle commissioni mediche locali di cui all’articolo 119, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Invece, non viene più fatto riferimento e quindi non è più richiesto né il verbale di invalidità civile né quello di handicap (legge 104/1992).

Fonte: www.agenziaiura.it

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