Pensione ai superstiti anche al coniuge separato per colpa o con addebito senza diritto agli alimenti (Circolare Inps n° 19 del 01-02-2022)

Pensione ai superstiti anche al coniuge separato per colpa o con addebito senza diritto agli alimenti (Circolare Inps n° 19 del 01-02-2022)

La Legge n.903 del 21.07.1965, art 22, riconosce il diritto alla pensione ai superstiti in favore del coniuge superstite. Tale disposizione normativa richiede, quale requisito per ottenere la pensione di reversibilità o indiretta in favore del coniuge superstite, unicamente l’esistenza del rapporto coniugale con il coniuge defunto pensionato o assicurato, non richiede invece la vivenza a carico del dante causa al momento della morte di quest’ultimo.

La circolare Inps n. 185 del 2015 ha precisato che anche il coniuge separato ha diritto alla pensione ai superstiti e nel caso di addebito della separazione, lo stesso ha diritto al trattamento in argomento solamente se titolare di assegno alimentare. Quest’indicazione, nel recepire il contenuto della sentenza n. 450 del 1989 della Corte Costituzionale, subordina, dunque, il riconoscimento della pensione ai superstiti in favore del coniuge separato, per colpa o con addebito della separazione con sentenza passata in giudicato, alla sussistenza del diritto agli alimenti a carico del coniuge deceduto.

In merito, è stato tuttavia riscontrato che la giurisprudenza costante della Corte di Cassazione afferma il principio secondo cui non sussiste alcuna differenza di trattamento per il coniuge separato in ragione del titolo della separazione.

Perciò, nel caso di separazione, con o senza addebito, trova applicazione l’articolo 22 della legge n. 903 del 1965 che, con riferimento al coniuge superstite, non richiede, quale requisito per ottenere la pensione di reversibilità o indiretta, la vivenza a carico del dante causa al momento della morte di quest’ultimo, ma unicamente l’esistenza del rapporto coniugale con il coniuge defunto pensionato o assicurato.

Secondo tale consolidato orientamento, il coniuge separato con addebito e senza assegno alimentare ha, pertanto, diritto alla pensione ai superstiti in qualità di coniuge superstite (cfr. Cass. n. 2606 del 2018 e n. 7464 del 2019).

Con la presente circolare Inps n° 19 del 01 febbraio 2022, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si recepisce il richiamato orientamento costante della giurisprudenza della Corte di Cassazione e si forniscono le istruzioni in ordine alla gestione delle domande già presentate o respinte, nonché in merito alla ricostituzione o alla revoca delle pensioni già liquidate ad altre categorie di superstiti.

Ne deriva che devono intendersi superate le indicazioni contenute nella circolare n. 185 del 2015, al paragrafo 2.1, ove incompatibili con la presente circolare.

Circolare INPS N° 19 DEL 01/02/2022

Informazioni su Avv. Nadia Delle Side 654 Articoli
Avvocato specializzato su invalidità, e disabilità, indennità di accompagnamento, cecità, sordità, handicap, prestazioni Inps e Inail. Richiedi una Consulenza Legale Online. Lo Studio offre un servizio di consulenza legale on line puntuale ed eccellente ad un costo che, nella maggior parte dei casi, è compreso tra i 60 e 150 euro. Clicca qui!

Commenta per primo

Lascia un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*