
Dal 1° gennaio 2022 sono aumentate le sanzioni a carico dei datori di lavoro che non adempiono agli obblighi previsti dalla legge n. 68/99 (L. sul Collocamento mirato).
Com’è noto, la Legge 68/99 ha introdotto una importante novità in materia di sanzioni per le imprese private e gli enti pubblici economici che non rispettano gli obblighi di assunzione di persone con disabilità.
Assunzione lavoratori con disabilità: dal 1° gennaio 2022 aumentate le sanzioni per i datori di lavoro
Infatti, le imprese private e gli enti pubblici economici che non adempiano agli obblighi previsti dalla legge 68/99 per il diritto al lavoro delle persone con disabilità sono soggetti a sanzioni amministrative.
Se per le imprese private l’inadempienza è stata penalizzata, per le pubbliche amministrazioni inadempienti perdurano anche le sanzioni di tipo penale.
Nella Pubblica Amministrazione, ai responsabili, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, di inadempienze alle disposizioni della legge 68/99, si applicano le sanzioni penali, amministrative e disciplinari previste dalle norme sul pubblico impiego (art. 15, comma 3, della legge 68/99).
Inoltre, la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica (n. 6 del 14 dicembre 2009) rammenta che la mancata copertura della quota d’obbligo riservata alle categorie protette è sanzionata sul piano penale, amministrativo e disciplinare secondo quanto previsto dall’art. 15, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68.
La rimodulazione delle sanzioni amministrative a carico dei datori di lavoro inadempienti agli obblighi di cui alla legge sul collocamento mirato è stata operata dai decreti ministeriali n. 193 e 194 del 30 settembre 2021, in vigore dal 1° gennaio 2022.
Vediamo nel dettaglio quali sono le sanzioni in caso di ritardata o omessa presentazione del prospetto informativo, in caso di mancata assunzione e omesso o inesatto versamento dei contributi esonerativi.
Assunzione lavoratori disabili: Sanzioni ritardato invio prospetto informativo
Le sanzioni per ritardato invio del prospetto informativo sono state aggiornate con D.M. n. 194 del 30 settembre 2021.
Dal 1° gennaio 2022 è previsto il pagamento di una somma pari a Euro 702,43 per ritardato invio del prospetto informativo che le aziende, con almeno 15 dipendenti, devono inviare agli uffici competenti entro il 31 gennaio di ogni anno. Tale somma è maggiorata di Euro 34,02 per ogni giorno di ulteriore ritardo (art. 15 – comma 1 Legge n. 68/99 e D.M. 194/2021).
Anteriormente, la sanzione per ritardata presentazione del prospetto informativo era pari a Euro 635,11 più Euro 30,76 per ogni giorno di ulteriore ritardo.
Assunzione lavoratori disabili: sanzioni in caso di mancata assunzione
A decorrere dal 1° gennaio 2022 le sanzioni per mancato adempimento dell’obbligo di assunzione di persone con disabilità sono aumentate a seguito dell’aggiornamento del contributo per esonero parziale. Infatti, il D.M. n. 193 del 30 settembre 2021 dispone che dal 1° gennaio 2022, l’importo del contributo esonerativo passa dagli attuali Euro 30,64 a Euro 39,21 per ogni persona disabile non assunta e per ogni giorno lavorativo.
Tale incremento del contributo esonerativo comporta in automatico anche l’aumento della sanzione per la mancata assunzione di persone con disabilità. Invero, l’art. 5, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo n. 185/2016 ha modificato l’art. 15, comma 4 della Legge n. 68/99, prevedendo che decorsi 60 giorni dalla data in cui insorge l’obbligo di assunzione, per ogni giorno in cui l’obbligo risulta scoperto, il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione pari a 5 volte il contributo esonerativo. Pertanto dal 1° gennaio 2022 la sanzione per mancata assunzione passa da Euro 153,20 a Euro 196,05 al giorno per ogni disabile non assunto.
Si rammenta poi che il decreto legislativo n. 185/2016 ha introdotto il comma 4 bis all’art. 15 della legge n. 68/99, prevedendo la procedura della diffida di cui all’art. 13 del decreto legislativo n. 124/2004, in base alla quale, prima di applicare la sanzione, il datore di lavoro è diffidato alla regolarizzazione dell’inosservanza di legge. Per cui, se il datore di lavoro ottempera alla diffida, presentando agli uffici competenti la richiesta di assunzione o la stipulazione del contratto con persona disabile già avviata dagli uffici (ai fini della copertura della quota d’obbligo), il datore dovrà pagare una sanzione ridotta, pari ad ¼ di quella prevista.
Assunzione lavoratori disabili: sanzioni per omesso versamento del contributo esonerativo
I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, a causa delle speciali condizioni della loro attività non possono occupare l’intera percentuale di persone con disabilità, possono essere parzialmente esonerati dall’obbligo di assunzione; ciò, però, a patto che versino al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili un contributo esonerativo.
Il D.M. n. 193 del 30 settembre 2021, prevede che dal 1° gennaio 2022 l’importo del contributo esonerativo passa da euro 30,64 a Euro 39,21 per ogni disabile non assunto e per ogni giorno lavorativo.
In caso, invece, di omissione totale o parziale del versamento del contributo esonerativo la somma dovuta può essere maggiorata, a titolo di sanzione amministrativa, dal 5 per cento al 24 per cento su base annua.
L’art. 8 del D.P.R. 333 /2000 prevede che:
- le sanzioni amministrative sono disposte dalla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio a cui spetta anche l’attività ispettiva in materia di assunzioni obbligatorie;
- i servizi per il collocamento trasmettono gli atti al servizio ispettivo della Direzione provinciale attivando la procedura prevista dalla legge 24 novembre 1981, n.689, recante: “Modifiche al sistema penale”.
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