
Tribunale ordinario di Roma, con ordinanza del 04.02.2002 ha condannato la scuola a risarcire il danno arrecato all’alunno con handicap grave cui erano state concesse 11 ore di sostegno al posto delle 22 ore come prescritto dal Gruppo di Lavoro sull’Handicap – GLHO.
Scuola condannata a risarcire il danno per riduzione delle ore di sostegno all’alunno con disabilità grave
Nel caso in questione la scuola ha tenuto una “condotta discriminatoria” sul presupposto che la mancata adozione delle misure volte ad assicurare l’inclusione scolastica dell’alunno disabile, hanno dato vita ad una forma di discriminazione indiretta ai sensi dell’art. 2 della l. 67 del 2006, materia attribuita al giudice ordinario.
Il caso
La madre dell’alunno con handicap grave nel corso dell’anno scolastico 2020 ha proposto un ricorso volto ad ottenere l’immediata cessazione della condotta discriminatoria posta in essere dalla scuola, che non aveva approntato misure sufficienti per assicurare l’inclusione scolastica dell’alunno Portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, L.5.2.1992, n.104.
E’ stato, quindi, emesso un provvedimento d’urgenza, con cui è stato ordinato alla scuola di nominare per l’alunno con handicap grave in relazione all’anno scolastico allora in corso (2019/2020) un insegnante di sostegno in deroga, con rapporto 1/1 e per il massimo delle ore consentite, comunque in modo da coprire l’intero orario della didattica a distanza che era al momento vigente su tutto il territorio nazionale in ragione dell’emergenza pandemica.
Il provvedimento cautelare è stato notificato alla scuola che tuttavia non vi ha dato attuazione, nel senso che l’alunno ha continuato ad essere sostenuto per sola durata di 11 ore settimanali.
Pertanto la ricorrente, madre dell’alunno con disabilità, ha chiesto che la scuola fosse condannata al risarcimento del danno, posto che l’intero anno scolastico è trascorso senza che al minore fosse assicurato quanto prescritto dal competente Gruppo di Lavoro sull’Handicap – GLHO, che aveva evidenziato sin dal novembre 2019 la necessità di una figura costantemente presente accanto all’alunno a fini didattici, tanto che nell’elaborare il Piano Educativo Personalizzato (PEI) per l’a.s. 2019/2020, era contenuta l’indicazione specifica della necessità del massimo delle ore di sostegno per l’alunno.
Per ciò che concerne il risarcimento del danno, il giudice ha stabilito che “in presenza della lesione di un diritto fondamentale di rilevanza costituzionale, quale l’accesso all’istruzione, la maturazione di un danno esistenziale può ritenersi provata attraverso il ricorso ad un legittimo procedimento presuntivo, che nel caso di specie si fonda sulla prova da parte del danneggiato del fatto noto (costituito dalla condizione di disabilità dell’alunno e dall’assegnazione di un numero di ore di sostegno inferiori a quelle ritenute necessarie dal PEI), dal quale – secondo regole di comune esperienza- consegue il verificarsi di un danno che può definirsi dinamico relazionale, posto che la presenza dell’insegnante di sostegno è funzionale ad una partecipazione dell’alunno al contesto scolastico che sia piena ed effettiva, o comunque rapportata alla misura massima che le sue condizioni di salute consentono”.
Infine, il Tribunale ha ritenuto che essendo stata negata “l’inclusione della persona con disabilità, ed in ultimo alla sua dignità sociale” la domanda risarcitoria deve essere accolta e la relativa misura può essere stimata in via equitativa in ragione di € 8.000,00 in relazione all’intero anno scolastico.
Nello stesso senso l’Ordinanza del Tribunale di Milano del 10.01.2011 che ha dichiarato che ridurre le ore di sostegno assegnate l’anno precedente, senza una motivazione di carattere pedagogico, ma solo per ragioni di risparmio, è discriminazione verso gli alunni con disabilità. Ha anzi precisato che non vi sarebbe stata discriminazione se fossero state ridotte le ore di scuola a tutti gli alunni della classe. Avere invece ridotto solo quelle di sostegno agli alunni con disabilità li pone in condizione di disuguaglianza nei confronti dei compagni. Pertanto, anche sulla base della convenzione ONU 13.12.2006 recepita con L. 18/2009 il divieto di discriminazione comporta non solo il riconoscimento di una astratta “parità”, ma anche l’obbligo per la pubblica amministrazione di porre il disabile in condizioni tali da poter effettivamente esercitare i diritti fondamentali, tra i quali appunto il diritto all’istruzione. La decisione ha quindi un rilievo generale, utilizzabile anche da chi non era direttamente parte nel giudizio.
Tribunale ordinario di Roma, con ordinanza del 04.02.2002
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