
Il nuovo decreto legge sulla Pubblica Amministrazione prevede nuove regole per l’ottenimento dello status di handicap.
Il decreto legge n. 90 del 2014, con l’art.25 , modifica la legge 104 del 1992. Vediamo quali sono le novità.
Tempi ridotti: per ottenere lo stato di handicap i tempi si riducono, passando dagli attuali 90 giorni a 45 giorni. Quindi dalla data di presentazione della domanda, la commissione medica ha 45 giorni di tempo per pronunciarsi. Decorso inutilmente tale periodo, gli accertamenti sanitari potranno essere fatti in via provvisoria da uno specialista della patologia, sempre però presso l’unità sanitaria locale dell’assistito.
Accertamento provvisorio: tale accertamento potrà essere effettuato, in sostituzione di quello della commissione medica, sia per l’ottenimento dei permessi dal lavoro per assistere i portatori di handicap grave (ex art. 33, Legge n. 104/1992) nonché per l’ottenimentodel congedo straordinario biennale retribuito (ex art. 42, comma 5 e segg., D.Lgs. n. 151/2001). Quindi, in tal caso si potranno fruire di due ore al giorno di riposo, nonché dei permessi dal lavoro.
In ogni caso, il certificato medico provvisorio, rilasciato al termine della visita dalla Commissione medica competente, previa richiesta motivata dell’interessato (se siano decorsi i 45 giorni dalla presentazione della domanda) produce effetto fino all’emissione dell’accertamento definitivo da parte della Commissione medica dell’INPS .
Indennità di frequenza: ai minori già titolari di indennità di frequenza, che hanno provveduto a presentare la domanda in via amministrativa entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore eta’, sono riconosciute in via provvisoria, al compimento del diciottesimo anno di età, le prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni. Rimane fermo, al raggiungimento della maggiore età, l’accertamento delle condizioni sanitarie e degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore.
Indennità accompagnamento minori: ai minori titolari dell’indennità di accompagnamento per invalidi civili, ovvero dell’indennità di accompagnamento per ciechi, ovvero dell’indennità di comunicazione, nonché ai soggetti riconosciuti dalle Commissioni mediche, individuate dall’articolo 20, comma 1, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, affetti dalle patologie di cui all’articolo 42-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono attribuite al compimento della maggiore età, e previa presentazione della domanda in via amministrativa, le prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, senza ulteriori accertamenti sanitari, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore.
Concorsi pubblici: all’articolo 20 della legge 104/92 è aggiunto che la persona handicappata affetta da invalidità uguale o superiore all’80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista.
Gent.le Redazione, in merito al ricorso al Ctu per il riconoscimento del comma 3 della legge 104 (permessi dal lavoro), in attesa della sentenza, può essere presa in considerazione la perizia del Ctu?
Inoltre, se entro il periodo predisposto, (se esiste), il giudice non emette la sentenza, si può chiedere il sollecito, o come dicevo prima, fa fede la perizia?
Deve attendere l’omologa del giudice poichè intanto, ossia fino alla conclusione del procedimento, vale il verbale della Commissione medica che non ha riconosciuto la condizione di gravità, art 3, comma 3.
buongiorno.
vorrei farle una domanda. premetto che ho un’invalidità permanente a seguito di incidente stradale dal 2001 del 60%.
Detto ciò nel 2014 mi è stata diagnosticata l’artrite reumatoide che mi ha bloccato le mani (io faccio il ceramista quindi le mani sono fondamentali) e cmq soffro di dolori continui e persistenti in tutto il corpo .
Allora ho deciso di fare domanda all’inps per l’aggravamento , il mio medico mi ha fatto la domanda sia per invalidità civile sia per handicap, fatta la visita mi arriva la risposta nella quale mi veniva riconosciuta la legge 104 art 3 comma 1 . e la percentuale di invalidità invariata . tra me e me ho detto va bè c’era da aspettarmelo che non mi avrebbero aumentato l’invalidità e questo riferito tutto alla domanda num° 00000000000 . Dopo un pò di tempo mi arriva una lettera dall’inps nella quale c’era scritto di presentarmi presso il uoc/uos in tale data in riferimento alla domanda, non quella accettata con lo stato di handicap, ma a quella di invalidità civ. n° 00000000 . la mia domanda è : sicome io il 60% lo ho dal 2001 con visita nel marzo 14 per il collocamento mirato confermata con dicitura permanente senza revisione , e confermata pure con la visita del marzo 2015 con la dicitura permanente senza revisione ,allora perchè sono stato chiamato a questa visita ? sarà forse perchè mi hanno aumentato l’invalidità oltre il 74 % e quindi hanno voluto fare una visita di conferma ? altrimenti che senso ha se con il 60 % e lo status di handicapato con l’art 3 comma 1 non spetta nulla in quanto a diritti. la ringrazio in anticipo
Alessandro