Modifiche alla Legge 104: certificazione provvisoria dopo 45 giorni

modifiche legge 104

Il nuovo decreto legge sulla Pubblica Amministrazione prevede nuove regole per l’ottenimento dello status di handicap.

Il decreto legge n. 90 del 2014, con l’art.25 ,  modifica la legge 104 del 1992. Vediamo quali sono le novità.

Tempi ridotti: per ottenere lo stato di handicap i tempi si riducono, passando dagli attuali 90 giorni a 45 giorni. Quindi dalla data di presentazione della domanda, la commissione medica ha 45 giorni  di tempo per pronunciarsi. Decorso inutilmente tale periodo, gli accertamenti sanitari potranno essere fatti in via provvisoria da uno specialista della patologia, sempre però presso l’unità sanitaria locale dell’assistito.

Accertamento provvisorio: tale accertamento potrà essere effettuato, in sostituzione di quello della commissione medica, sia per l’ottenimento dei permessi dal lavoro per assistere i portatori di handicap grave (ex art. 33, Legge n. 104/1992) nonché per l’ottenimentodel congedo straordinario biennale retribuito (ex art. 42, comma 5 e segg., D.Lgs. n. 151/2001). Quindi, in tal caso si potranno fruire di due ore al giorno di riposo, nonché dei permessi dal lavoro.

In ogni caso, il certificato medico provvisorio, rilasciato al termine della visita dalla Commissione   medica   competente,    previa    richiesta    motivata dell’interessato (se siano decorsi i 45 giorni dalla presentazione della domanda)   produce effetto fino all’emissione  dell’accertamento  definitivo  da parte della Commissione medica dell’INPS .

Indennità di frequenza: ai minori già titolari di indennità di frequenza, che  hanno provveduto a  presentare la domanda in via amministrativa entro i  sei mesi antecedenti il compimento della maggiore eta’, sono riconosciute in via provvisoria, al compimento del diciottesimo anno di  età,  le prestazioni erogabili agli invalidi  maggiorenni.  Rimane  fermo,  al raggiungimento della maggiore età, l’accertamento  delle  condizioni sanitarie  e  degli  altri  requisiti  previsti  dalla  normativa  di settore.

Indennità accompagnamento minori:  ai  minori  titolari  dell’indennità  di  accompagnamento  per invalidi civili,  ovvero dell’indennità di accompagnamento per  ciechi, ovvero dell’indennità di comunicazione,  nonché  ai  soggetti  riconosciuti dalle Commissioni mediche, individuate dall’articolo 20, comma 1, del decreto-legge 1 luglio 2009,  n.  78,  convertito  con  modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, affetti  dalle  patologie  di  cui all’articolo 42-ter, comma 1, del decreto-legge 21  giugno  2013,  n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98, sono attribuite al compimento  della  maggiore  età,   e   previa presentazione della domanda in  via  amministrativa,  le  prestazioni economiche  erogabili  agli  invalidi  maggiorenni,  senza  ulteriori accertamenti sanitari, ferma  restando  la  sussistenza  degli  altri requisiti previsti dalla normativa di settore.

Concorsi pubblici: all’articolo 20 della legge 104/92 è aggiunto che la persona handicappata affetta da  invalidità  uguale  o superiore all’80% non è tenuta a  sostenere  la  prova  preselettiva eventualmente prevista.

Informazioni su Avv. Nadia Delle Side 634 Articoli
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3 Commenti

  1. Gent.le Redazione, in merito al ricorso al Ctu per il riconoscimento del comma 3 della legge 104 (permessi dal lavoro), in attesa della sentenza, può essere presa in considerazione la perizia del Ctu?
    Inoltre, se entro il periodo predisposto, (se esiste), il giudice non emette la sentenza, si può chiedere il sollecito, o come dicevo prima, fa fede la perizia?

    • Deve attendere l’omologa del giudice poichè intanto, ossia fino alla conclusione del procedimento, vale il verbale della Commissione medica che non ha riconosciuto la condizione di gravità, art 3, comma 3.

  2. buongiorno.
    vorrei farle una domanda. premetto che ho un’invalidità permanente a seguito di incidente stradale dal 2001 del 60%.
    Detto ciò nel 2014 mi è stata diagnosticata l’artrite reumatoide che mi ha bloccato le mani (io faccio il ceramista quindi le mani sono fondamentali) e cmq soffro di dolori continui e persistenti in tutto il corpo .
    Allora ho deciso di fare domanda all’inps per l’aggravamento , il mio medico mi ha fatto la domanda sia per invalidità civile sia per handicap, fatta la visita mi arriva la risposta nella quale mi veniva riconosciuta la legge 104 art 3 comma 1 . e la percentuale di invalidità invariata . tra me e me ho detto va bè c’era da aspettarmelo che non mi avrebbero aumentato l’invalidità e questo riferito tutto alla domanda num° 00000000000 . Dopo un pò di tempo mi arriva una lettera dall’inps nella quale c’era scritto di presentarmi presso il uoc/uos in tale data in riferimento alla domanda, non quella accettata con lo stato di handicap, ma a quella di invalidità civ. n° 00000000 . la mia domanda è : sicome io il 60% lo ho dal 2001 con visita nel marzo 14 per il collocamento mirato confermata con dicitura permanente senza revisione , e confermata pure con la visita del marzo 2015 con la dicitura permanente senza revisione ,allora perchè sono stato chiamato a questa visita ? sarà forse perchè mi hanno aumentato l’invalidità oltre il 74 % e quindi hanno voluto fare una visita di conferma ? altrimenti che senso ha se con il 60 % e lo status di handicapato con l’art 3 comma 1 non spetta nulla in quanto a diritti. la ringrazio in anticipo
    Alessandro

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