I permessi di cui alla legge 104 del 1992 non obbligano il lavoratore a fornire assistenza al parente disabile in un certo orario rigido. Il lavoratore, infatti, può scegliere di prestare assistenza in altro orario della giornata senza commettere un errore che giustifichi il licenziamento.
Lo chiarisce un’interessante ordinanza della Corte di cassazione civile (ordinanza n. 26514 del 11 ottobre 2024) secondo cui il lavoratore ha il diritto di scegliere come usare i permessi di cui alla Legge 104/1992 per assistere i familiari con disabilità, anche in orari non coincidenti con il suo turno di lavoro.
Il caso
Il dipendente di un supermercato veniva licenziato per giusta causa poiché, a detta del datore di lavoro, non aveva utilizzato in modo corretto i permessi previsti dalla Legge n. 104/1992 per l’assistenza a familiari con disabilità.
Nello specifico, a seguito di un controllo a campione disposto dal datore di lavoro, il lavoratore veniva incolpato del fatto che in tre giornate i permessi in questione non erano stati utilizzati (e quindi non avrebbe prestato assistenza) durante il turno dalle ore 8 alle ore 14:30, cioè nell’arco temporale durante il quale il lavoratore avrebbe dovuto prestare la sua attività lavorativa all’interno dell’esercizio.
In conseguenza di ciò, l’azienda riteneva violati da parte del lavoratore i principi di correttezza e buona fede, licenziandolo per giusta causa.
Il dipendente impugnava il licenziamento avanti il Tribunale del lavoro di Palermo che annullava il licenziamento ordinando la sua reintegrazione nel posto di lavoro ed il conseguente risarcimento del danno per le mensilità medio tempore maturate.
Tale decisione veniva però riformata dalla Corte di Appello di Palermo che, al contrario, ha ritenuto un abuso di diritto il comportamento del lavoratore.
Pertanto, il lavoratore impugnava la sentenza della Corte di Appello davanti la Corte di cassazione, ritenendo di avere la facoltà di modulare liberamente tempi e modalità dell’assistenza al familiare, senza interferenze da parte del datore di lavoro.
La sentenza
La Cassazione ha accolto il ricorso del lavoratore, sancendo una serie di importanti principi.
Innanzi tutto, nell’ordinanza si ricorda che l’art. 33 della L. n. 104/1992 (permessi) nulla prevede in relazione alle modalità di utilizzo dei permessi.
Di conseguenza la Cassazione ha chiarito che:
– l’assistenza al familiare disabile può essere data nell’arco dell’intera giornata, non spettando al datore di lavoro il potere di controllare le modalità di esercizio della stessa;
– il datore di lavoro, qualora vi fossero i presupposti, può comunque opporsi a eventuali abusi se incidenti sull’organizzazione lavorativa e sul dovere di buona fede e correttezza. Pertanto, il lavoratore che, in relazione al permesso L. 104 si avvalga dello stesso non per l’assistenza al familiare, bensì per attendere ad altra attività, integra l’ ipotesi di abuso del diritto, poiché tale condotta si palesa, nei confronti del datore di lavoro, come lesiva della buona fede, privandolo ingiustamente della prestazione lavorativa in violazione dell’affidamento riposto nel dipendente, ed integra, nei confronti dell’ente di previdenza erogatore del trattamento economico, un’indebita percezione dell’ indennità;
– le esigenze organizzative del datore di lavoro non possono in ogni caso incidere sulla scelta del lavoratore dei giorni in cui usare dei permessi;
– la scelta dei giorni di permesso deve essere comunicata al datore di lavoro, ma non è soggetta al suo gradimento o alla sua discrezionalità;
– il datore di lavoro non può sindacare, in assenza di accordi tra le parti sociali, la scelta delle giornate in cui prestare l’assistenza al familiare disabile, e quindi questa scelta si pone al di fuori degli obblighi di diligenza e fedeltà del lavoratore;
– non costituisce abuso di diritto l’aver prestato assistenza al familiare disabile in orari non integralmente coincidenti con il turno di lavoro, in quanto si tratta di permessi giornalieri su base mensile e non su base oraria. È stato peraltro precisato che l’assistenza non va intesa riduttivamente come mera assistenza personale al soggetto disabile presso la sua abitazione, ma deve necessariamente comprendere lo svolgimento di tutte le attività che il soggetto non sia in condizioni di compiere autonomamente; l’abuso quindi va a configurarsi solo quando il lavoratore utilizzi i permessi per fini diversi dall’assistenza, da intendere in senso ampio.
Sulla base di questi presupposti la Corte di Cassazione ha dunque cassato la sentenza della Corte di Appello di Palermo, rinviando alla stessa per una nuova decisione che dovrà attenersi ai principi sopra esposti.
Come si può notare, l’ordinanza in questione sembra privilegiare le esigenze di assistenza familiare rispetto a quelle organizzative del datore di lavoro.

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