L’opzione contributivo per le donne: in pensione a 57 anni

contributivo donna

La Riforma Fornero 2011 ha confermato la possibilità (fino al 31 dicembre 2015) per le donne lavoratrici di andare in pensione prima, ossia con almeno 57 anni e 3 mesi di età per le dipendenti (58 e 3 mesi per le lavoratrici autonome) e 35 di contributi.

Optando per tale regime, detto sperimentale donna, si accetta però che la pensione sia calcolata con il sistema di calcolo contributivo, invece che con il retributivo.

I requisiti rimangono quelli stabiliti dalla legge n.243 del 2004, distinti per le donne che lavorano come dipendenti e per le lavoratici autonome.

I Requisiti anagrafici e Contributivi

A far data dal 1° gennaio 2013, le lavoratrici devono compiere 57 anni e 3 mesi di età (58 anni e 3 mesi le autonome) unitamente a 35 anni di contributi. Si tratta di una forma di pensione anticipata per la quale resta in vigore il regime della finestra mobile: ciò significa che l’assegno non spetta dal mese successivo alla maturazione dei requisiti, ma dopo un periodo di 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e 18 mesi per quelle autonome.

La possibilità di optare per il regime sperimentale donna rimane aperta sino al 31 dicembre 2015, a patto che a tale data risultino perfezionati i requisiti sia anagrafici che contributivi. A tale data deve anche essersi aperta la finestra mobile.
In pratica occorre che le lavoratrici dipendenti abbiano maturato i requisiti (57 anni e 3 mesi e 35 anni di contributi) entro il 30 Novembre 2014; le dipendenti del pubblico impiego iscritte all’ex Inpdap entro il 30 Dicembre 2014; le autonome entro il 31 Maggio 2014 (occorrono qui 58 anni e 3 mesi di età e 35 anni di contributi).

 
LAVORATRICI Autonome Dipendenti sett. privato Dipendenti sett. pubblico
Requisito contributivo 35 anni 35 anni 34 anni, 11 mesi, 16 giorni
Maturazione requisito contrib. entro il 31/05/2014 entro il 30/11/2014 entro il 30/12/2014
Età occorrente 58 anni e 3 mesi 57 anni e 3 mesi 57 anni e 3 mesi
Ultima data di nascita utile 28/02/1956 31/08/1957 30/09/1957
Finestra mobile 18 mesi 12 mesi 12 mesi
Decorrenza pensione 01/12/2015 01/12/2015 31/12/2015

 

Decurtazione dell’assegno

Essendo la pensione calcolata col sistema totalmente contributivo essa sarà più bassa e quindi meno conveniente del sistema retributivo perché tiene conto dell’intera carriera lavorativa e non solo degli ultimi dieci anni. A ciò si aggiunga il fatto che il calcolo contributivo viene periodicamente aggiornato con conseguente riduzione dell’importo per tenere conto dell’aumento dell’aspettativa di vita.
Le lavoratrici che optano per il regime in questione subiscono mediamente una decurtazione sull’assegno che può andare dal 25 al 30% rispetto a quanto avrebbero conseguito con il sistema misto. In ogni caso la decurtazione è molto variabile e tiene conto dell’età della lavoratrice, delle caratteristiche di carriera, della retribuzione ed anzianità contributiva maturata alla data di accesso al regime.

Limiti

Per il perfezionamento dei 35 anni di contributi sono utili, nel limite di 52 settimane annue, i contributi obbligatori, quelli da riscatto e/o da ricongiunzione, i contributi volontari, quelli figurativi fatta eccezione per i contributi accreditati per malattia e disoccupazione.

Al regime sperimentale possono accedere:

1) Le lavoratrici aventi un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995 che non abbiano già esercitato il diritto di opzione per il sistema contributivo;

2) Le lavoratrici con un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995 che non abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2007, i requisiti di anzianità contributiva e di età anagrafica utili per il conseguimento del diritto a pensione di anzianità, ai sensi della disciplina vigente prima dell’entrata in vigore della L. 243/2004 (messaggio inps 7300/2010).

Di conseguenza non possono beneficiare del regime sperimentale le lavoratrici che hanno perfezionato il diritto al trattamento pensionistico (vecchiaia o anzianità) in base ai requisiti previsti per la generalità dei lavoratori vigenti al 31/12/2011 o i nuovi requisiti per la pensione di vecchiaia o pensione anticipata introdotti dalla Riforma Fornero del 2011. Analogamente non possono beneficiare della sperimentazione, le lavoratrici destinatarie delle disposizioni in materia di “salvaguardia” introdotte dalle norme che sono intervenute nel tempo (messaggio inps 219/2013).

La disciplina sperimentale prevede che l’applicazione del sistema contributivo sia limitata alle sole regole di calcolo. Pertanto a tale pensione si applicano le disposizioni sul trattamento minimo e non è richiesto il requisito dell’importo minimo previsto per coloro che accedono al trattamento pensionistico in base alla disciplina del sistema contributivo. Nello specifico si tratta del trattamento:

1) non inferiore a 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale per le richiedenti che hanno meno di 65 anni di età (art. 1, co. 20, L. 335/1995), se la pensione contributiva è maturata entro il 31.12.2011;

2) non inferiore a 1,5 volte l’assegno sociale per chi matura la penisone contributiva dal 1.1.2012 in poi (INPS mess. 219/2013).

Alle lavoratrici che scelgono l’opzione donna non si applica il beneficio previsto dall’articolo 1, comma 40 della legge 335/1995 che prevede la scelta delle lavoratrici madri di anticipare il pensionamento fino ad un anno rispetto all’età di 57 anni, o in alternativa, l’applicazione di un coefficiente di trasformazione più favorevole, in base al numero dei figli.

Decorrenza dell’opzione donna

L’opzione per il regime sperimentale è esercitabile dalle lavoratrici la cui finestra mobile si apra entro il 31 Dicembre 2015. Ciò significa che il diritto, con i 57 (o 58) anni e 3 mesi anni di età e 35 di contributi, deve essere conseguito entro il 30 novembre 2014 per le lavoratrici dipendenti (30 dicembre nel pubblico impiego) ed entro il 31 maggio 2014 per le autonome. La domanda però per l’opzione può essere fatta anche dopo tali date e fino a tutto il 2015.

Attualmente, invece, non risulta che l’Inps abbia prorogato i termini per l’accesso al regime sperimentale donna.

Aggiornamento Inps del 3 dicembre 2014:

E’ di ieri la notizia diffusa sul sito dell’Inps che chiarisce che è stato sottoposto un parere al Ministero del lavoro per definire se la data del 31 dicembre 2015 debba essere intesa come termine per maturare i requisiti o per la decorrenza della pensione (a causa dell’applicazione della c.d. “finestra mobile”).
In attesa dei chiarimenti richiesti, le domande di pensione di anzianità delle lavoratrici che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2015, con conseguente finestra di accesso in data successiva, restano in stand by.
Le lavoratrici che abbiano già superato i requisiti anagrafici e contributivi minimi previsti, possono comunque optare sempre entro il termine del 31 dicembre 2015

Fonte: pensionioggi.it

Informazioni su Avv. Nadia Delle Side 654 Articoli
Avvocato specializzato su invalidità, e disabilità, indennità di accompagnamento, cecità, sordità, handicap, prestazioni Inps e Inail. Richiedi una Consulenza Legale Online. Lo Studio offre un servizio di consulenza legale on line puntuale ed eccellente ad un costo che, nella maggior parte dei casi, è compreso tra i 60 e 150 euro. Clicca qui!

Commenta per primo

Lascia un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*