
La legge di bilancio ha introdotto per il solo 2022 un trattamento di pensione anticipata “QUOTA 102” conseguibile con un’età anagrafica minima di 64 anni e 38 di contributi per tutti i lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all’INPS.
Destinatari Quota 102
Possono richiedere la pensione anticipata in quota 102 i lavoratori autonomi e subordinati del settore pubblico e privato che, nel 2022, compiano 64 anni di età e maturino almeno 38 anni di anzianità contributiva. Occorre che entrambi i requisiti siano maturati nel corso dell’anno 2022, mentre l’accesso alla pensione è permesso anche successivamente al 31 dicembre 2022.
In sostanza la Quota 102 si rivolge ai nati entro il 1958 che raggiungono tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2022 i 38 anni di contributi.
Requisiti contributivi
Ai fini della maturazione del requisito contributivo si può fare ricorso al cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti temporalmente maturati presso l’assicurazione generale obbligatoria e le gestioni sostitutive ed esclusiva alla stessa gestite dall’lnps. Al contrario non è consentito il cumulo dei periodi di contribuzione versati presso casse libero professionali; questi ultimi, dunque, potranno essere valorizzati solo previa ricongiunzione onerosa all’assicurazione generale obbligatoria ai sensi della legge. n. 45/1990.
Sono utili ai fini della maturazione del requisito contributivo anche i periodi di contribuzione versati all’estero non temporalmente coincidenti, purché riguardanti a Paesi a cui si applichino i regolamenti dell’Unione Europea di sicurezza sociale ovvero a Paesi extracomunitari legati all’Italia da convenzioni bilaterali di sicurezza sociale che regolino la totalizzazione internazionale; la totalizzazione è possibile solo se risultino perfezionati i minimali di contribuzione previsti dalle convenzioni (circ. Inps n. 117/2019).
Per i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (settore privato) ai sensi dell’art. 22, I. n. 153/1969 almeno 35 anni di contributi devono essere raggiunti al netto di eventuali periodi di contribuzione figurativa accreditati per periodi di malattia, di disoccupazione o equiparati. Trovano, invece applicazione le disposizioni che prevedono maggiorazione dell’anzianità contributiva o rivalutazione dei periodi di lavoro per il conseguimento della pensione anticipata, come ad esempio l’invalidità superiore al 74%, esposizione all’amianto, ecc.
Presentazione della domanda Quota 102
L’INPS con messaggio n. 97 del 10.01.2022 spiega che a decorrere dal 7 gennaio 2022 i cittadini in possesso delle credenziali di accesso (SPID, Carta nazionale dei servizi, Carta di identità elettronica 3.0) possono presentare l’istanza online nelle more della pubblicazione della circolare attuativa.
La domanda è disponibile alla sezione “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci”. Una volta effettuato l’accesso e scelta l’opzione “Nuova prestazione pensionistica”, occorre selezionare in sequenza: “Anzianità/Anticipata/Vecchiaia” > “Pensione di anzianità/anticipata” > “Requisito quota 102”. È sufficiente successivamente selezionare il Fondo e la Gestione di liquidazione della prestazione.
La procedura può essere utilizzata da parte dei lavoratori iscritti alle Gestioni private, alla Gestione pubblica e alla Gestione spettacolo e sport, anche al fine di chiedere il cumulo dei periodi assicurativi per il conseguimento del diritto alla pensione “quota 102”.
La domanda può essere presentata anche avvalendosi degli Istituti di Patronato e degli altri soggetti abilitati alla intermediazione delle istanze di servizio all’INPS ovvero, in alternativa, utilizzando i servizi del Contact center.
Decorrenza Quota 102
Per i lavoratori autonomi e subordinati del settore privato è prevista una finestra di tre mesi dalla maturazione dei requisiti, mentre per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001 la finestra è di sei mesi.
Un’eccezione è prevista per il personale del comparto Scuola ed AFAM, per il quale la decorrenza della pensione resta fissata dall’anno scolastico successivo alla domanda di collocamento a riposo (art. 59, comma 9, I. n. 449/1997). Peraltro, siccome il termine per la presentazione della domanda di pensionamento con decorrenza dall’anno scolastico o accademico 2022-2023 è scaduta lo scorso 2 novembre 2021, è previsto che coloro che maturino i requisiti entro il 31 dicembre 2022 possano presentare domanda di quota 102 entro il 28 febbraio 2022.
Incumulabilità quota 102 con redditi da lavoro
La pensione in Quota 102 non è cumulabile con altri redditi da lavoro autonomo o subordinato, anche se prodotti all’estero, riguardanti attività svolte successivamente alla decorrenza del trattamento e sino al compimento dell’età per il pensionamento di vecchiaia (67 anni). Il cumulo reddituale è permesso solamente con redditi da lavoro autonomo occasionale, ossia percepiti entro la soglia dei 5.000 euro lordi annui.
Quindi, nell’anno di percezione di redditi da lavoro autonomo o subordinato oppure di superamento del limite di cumulabilità di 5.000 euro con redditi da lavoro occasionale è sospeso il pagamento della pensione in Quota 102 e i ratei di pensione eventualmente già posti in pagamento sono recuperati dall’ente previdenziale.
Incumulabilità Quota 102 con altri sostegni al reddito
La Quota 102, inoltre, non è compatibile con la titolarità di altri trattamenti temporanei di sostegno al reddito al di fuori del rapporto di lavoro (Es. Naspi, Dis-Coll, mobilità ordinaria o in deroga, assegno emergenziale erogato da fondi di solidarietà, prestazioni integrative della NASpI erogate dal fondo trasporto aereo, ape sociale, indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale).
E’ confermata la possibilità di servirsi degli assegni straordinari erogati dai fondi di solidarietà bilaterali (art. 26, D.Lgs. n. 148/20115) per accompagnare i lavoratori alla maturazione del diritto a pensione in Quota 102 nell’ambito di programmi di incentivazione all’esodo concordati con le organizzazioni sindacali che prevedano l’obbligo per il datore di lavoro di assumere un determinato numero di lavoratori in sostituzione degli esodati.
A breve l’Inps diffonderà la relativa circolare attuativa.
Fonte: pensionioggi.it
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