IVA 4% sui veicoli per persone con disabilità: anche con il foglio rosa (Risoluz. ADE 40/2023)

IVA 4% sui veicoli per persone con disabilità

Per avere l’applicazione dell’IVA al 4% sui veicoli per le persone con disabilità, il soggetto interessato può produrre anche il foglio rosa; l’importante è che contenga l’indicazione degli adattamenti alla guida al veicolo. Inoltre, occorre allegare l’atto notorio o la dichiarazione di responsabilità attestante che nel quadriennio anteriore non si è fruito della stessa agevolazione, fermo restando che il beneficio della riduzione dell’aliquota viene meno nel caso in cui l’invalido non abbia conseguito la patente di guida delle categorie A, B o C speciali, entro un anno dalla data dell’acquisto del veicolo.

Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 40 del 2023.

Il Quesito

La legge n. 156 del 9 novembre 2021, in sede di conversione del decreto-legge n. 121 del 10 settembre 2021, ha introdotto l’articolo 1 bis che consente ai soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, abilitati alla guida, di acquistare un veicolo fruendo dell’aliquota IVA agevolata del 4% presentando una copia “semplice” della patente posseduta, ove essa contenga l’indicazione di adattamenti, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre, prescritti dalle commissioni mediche locali.

Inoltre, l’articolo 27 della legge 104/1992, ha novellato la legge 9 aprile 1986, n. 97 aggiungendo all’articolo 1 il comma 2-bis che amplia la platea dei beneficiari anche agli invalidi in possesso di c.d. “foglio rosa” prevedendo che il beneficio decada “qualora l’invalido non abbia conseguito la patente di guida delle categorie A, B o C speciali, entro un anno dalla data dell’acquisto del veicolo”.

Alla luce della normativa descritta, è stato rilevato che, nonostante queste semplificazioni, vi sono comportamenti non uniformi da parte dei concessionari auto in merito alla vendita di veicoli agevolati a favore di soggetti riconosciuti invalidi con ridotte o impedite capacità motorie. Nello specifico, è stato evidenziato come alcuni concessionari richiedano, oltre alla patente di guida che rechi, come prescritto in precedenza, l’obbligo di adattamenti al veicolo, anche il verbale di invalidità e/o di handicap (legge n. 104 del 1992) da cui risulti la natura motoria delle disabilità.

Soluzione dell’Agenzia delle Entrate

Ai fini della disamina della questione rappresentata, l’Agenzia ritiene utile operare una ricostruzione del quadro normativo di riferimento e della sua evoluzione.

L’articolo 1 della legge n. 97 del 9 aprile 1986 ha introdotto una aliquota IVA ridotta per le cessioni e le importazioni di veicoli “adattati ad invalidi, titolari di patente F per ridotte o impedite capacità motorie”, da applicarsi sulla base dei criteri, delle modalità e delle procedure disposte con decreto del Ministro delle finanze 16 maggio 1986.

In particolare, ai sensi dell’articolo 1 del Decreto, nel testo vigente, “I soggetti titolari di patente F per ridotte o impedite capacità motorie, ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui alla legge 9 aprile 1986, numero 97, per l’acquisto o l’importazione, da parte di soggetti d’imposta, di veicoli di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2500 centimetri cubici, se con motore diesel, adattati all’uso in relazione alle proprie deficienze motorie accertate devono produrre:

  1. a) fotocopia della patente di guida;
  2. b) certificato rilasciato da una delle commissioni mediche provinciali attestante le ridotte o impedite capacità motorie, ovvero copia del predetto certificato rilasciato in occasione del conseguimento o della conferma di validità della patente di guida;
  3. c) atto notorio attestante che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto del veicolo non è stato effettuato acquisto o importazione di veicolo con applicazione dell’aliquota agevolata e, nel caso di cancellazione, nel predetto periodo, dal pubblico registro automobilistico […], certificato rilasciato dal detto ente.”.

Successivamente, l’articolo 27 della legge 104 del 5 febbraio 1992, ha modificato il richiamato articolo 1:

– al comma 1, sopprimendo le parole «titolari di patente F» ed aggiungendo il riferimento ai veicoli «anche prodotti in serie»;

– aggiungendo un comma 2-bis in base al quale «Il beneficio della riduzione dell’aliquota […] decade qualora l’invalido non abbia conseguito la patente di guida delle categorie A, B o C speciali, entro un anno dalla data dell’acquisto del veicolo. Entro i successivi tre mesi l’invalido provvede al versamento della differenza tra l’imposta sul valore aggiunto pagata e l’imposta relativa all’aliquota in vigore per il veicolo acquistato».

Il comma 3, dell’articolo 8 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997, ha poi previsto:

– estensione delle disposizioni della citata legge n. 97 del 1986 anche alle cessioni di motoveicoli e autoveicoli rispondenti a determinati requisiti «anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti», nonché a determinate prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli, «effettuate nei confronti di detti soggetti o dei familiari di cui essi sono fiscalmente a carico»;

– che «Gli adattamenti eseguiti devono risultare dalla carta di circolazione».

Con tale disposizione, quindi, l’agevolazione ai fini dell’Iva è stata estesa, per i veicoli con determinati requisiti di cilindrata, ai soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ancorché non muniti di patente speciale ed ai familiari di cui essi risultino fiscalmente a carico, di cui all’articolo 3 della legge n. 104 del 1992. Tale previsione è attualmente contenuta nel numero 31) della Tabella A, parte II, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Da ultimo, il legislatore è intervenuto con l’articolo 1-bis del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, introdotto in sede di conversione dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, disponendo che:

– Per il riconoscimento delle agevolazioni previste dall’articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con riferimento all’acquisto di veicoli, i soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, abilitati alla guida, presentano una copia semplice della patente posseduta, ove essa contenga l’indicazione di adattamenti, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre, prescritti dalle commissioni mediche locali di cui all’articolo 119, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285» (cfr. comma 1);

Di conseguenza, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 13 gennaio 2022, con decorrenza dal 29 gennaio 2022, è stato aggiunto all’articolo 1 del Decreto un secondo comma ai sensi del quale “In sostituzione della documentazione di cui al primo comma, lettere a) e b), i soggetti ivi indicati possono produrre copia semplice della patente posseduta, ove essa contenga l’indicazione di adattamenti, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre, prescritti dalle commissioni mediche locali , fermo restando l’obbligo di presentazione dell’atto notorio di cui al primo comma, lettera c)”.

Inoltre, l’articolo 116, comma 4 del Codice della Strada dispone che «I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono conseguire la patente speciale delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D, anche se alla guida di veicoli trainanti un rimorchio. Le suddette patenti possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche, e possono indicare determinate prescrizioni in relazione all’esito degli accertamenti di cui all’articolo 119, comma 4. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente utilizzando i codici comunitari armonizzati, ovvero i codici nazionali stabiliti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici. […]».

Il richiamato articolo 119 del Codice della Strada disciplina i requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida:

– «L’accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nel comma 4, è effettuato dall’ufficio della unità sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medicolegale» o di altro medico come individuato dalla medesima disposizione

– «L’accertamento dei requisiti psichici e fisici è effettuato da commissioni mediche locali, costituite dai competenti organi regionali ovvero dalle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono altresì alla nomina dei rispettivi presidenti, nei riguardi: a) dei mutilati e minorati fisici. Nel caso in cui il giudizio di idoneità non possa essere formulato in base ai soli accertamenti clinici si dovrà procedere ad una prova pratica di guida su veicolo adattato in relazione a particolari esigenze […]».

Al riguardo, l’articolo 330 del Regolamento di attuazione al medesimo Codice della Strada prevede, inoltre, al comma 5 che «Nel caso in cui l’accertamento dei requisiti fisici e psichici sia richiesto da mutilati e minorati fisici per minorazioni anatomiche o funzionali a carico degli arti o della colonna vertebrale, la composizione della commissione medica locale è integrata da un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione, nonché da un dipendente della Direzione generale della motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici,(…)».

Alla luce dell’evoluzione del predetto quadro di riferimento, si ritiene che, a decorrere dal 29 gennaio 2022, per il riconoscimento delle agevolazioni previste per l’acquisto di veicoli rispondenti a determinati requisiti di cilindrata o potenza dal richiamato articolo 8 della legge n. 449 del 1997, i soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, abilitati alla guida, possono fruire dell’aliquota Iva agevolata del 4 per cento presentando la seguente documentazione:

copia semplice della patente posseduta, ove essa contenga l’indicazione degli adattamenti alla guida, anche di serie, prescritti dalle commissioni mediche locali di cui al citato articolo 119, comma 4, del Codice della Strada;

atto notorio o la dichiarazione di responsabilità attestante che nel quadriennio anteriore non si è fruito della stessa agevolazione.

Pertanto, ai fini dell’applicazione della predetta aliquota Iva ridotta del 4%, i soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, abilitati alla guida, non devono disporre della copia della certificazione di handicap o di invalidità rilasciata dalla commissione pubblica deputata all’accertamento di tali condizioni, qualora la patente contenga l’indicazione di adattamenti, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre.

Con riferimento all’ulteriore quesito relativo alla possibilità da parte dei soggetti interessati di poter produrre il c.d. “foglio rosa” che contenga la prescrizione degli adattamenti alla guida, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre, si ritiene di fornire una soluzione positiva alla luce del tenore del comma 2-bis dell’articolo 1 della legge n. 97 del 1986.

Dunque, ai fini dell’applicazione dell’Iva 4% per l’acquisto o la vendita di auto, il soggetto interessato può produrre anche il “foglio rosa” che rechi l’indicazione degli adattamenti alla guida al veicolo, oltre all’atto notorio o la dichiarazione di responsabilità attestante che nel quadriennio anteriore non si è fruito della stessa agevolazione, fermo restando che «Il beneficio dell’IVA al 4% decade qualora l’invalido non abbia conseguito la patente di guida delle categorie A, B o C speciali, entro un anno dalla data dell’acquisto del veicolo».

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