
Le spese mediche generiche ma anche quelle di assistenza specifica sostenute da persone disabili o dai loro familiari, qualora le persone disabili siano a loro carico, sono del tutto deducibili dal reddito complessivo.
Sono deducibili allora:
– Spese generiche come l’acquisto di medicinali;
– Spese di assistenza specifica possono essere quelle sostenute per personale autorizzato o per infermieri volte ad eseguire prestazioni sanitarie come prelievi ai fini di analisi e applicazioni con apparecchiature elettromedicali.
Se la persona è ricoverata in un istituto di ricovero e di assistenza è possibile detrarre solo le spese mediche e paramediche di assistenza specifica (che andranno indicate specificamente nella documentazione rilasciata dall’istituto), non la retta per intero. Le spese sanitarie specialistiche danno diritto alla detrazione Irpef del 19% sulla parte eccedente i 129,11;tale detrazione spetta anche ai familiari della persona disabile qualora quest’ultima sia considerata fiscalmente a carico degli stessi .
Danno diritto altresì alla detrazione Irpef del 19% per l’intero e quindi senza la franchigia di 19,11 euro le spese sostenute per:
– Il trasporto in ambulanza della persona disabile; le prestazioni specialistiche eseguite durante il trasporto rappresentano invece spese sanitarie che danno diritto a detrazione solo sulla parte eccedente i 129,11 euro;
– L’acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
– L’acquisto di arti artificiali utili per la deambulazione;
– La realizzazione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni (ma non si può fruire contemporaneamente di questa detrazione e di quella del 36% di cui all’art. 1 della L. 449/97 e successive modifiche, per cui la detrazione del 19%per spese sanitarie spetta solo sulla somma eccedente la quota di spesa già assoggettata alla detrazione del 36% per ristrutturazioni);
– La trasformazione dell’ascensore per adattarlo al contenimento della carrozzella;
– i sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione dei portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 104/92. Sono tali ad esempio, le spese sostenute per l ’acquisto di fax,modem,computer, telefono a viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa.
Spetta la detrazione del 19% per intero anche nel caso di spese sostenute per l’acquisto di mezzi necessari:
– all’accompagnamento,
– alla deambulazione,
– al sollevamento, dei disabili accertati ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 104/92, indipendentemente dal fatto che fruiscano o meno dell’assegno di accompagnamento.
A partire dal 2002, la detrazione del 19% è prevista anche per le spese sostenute dai sordomuti (riconosciuti ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381) per il servizio di interpretariato. Occorrono in tal caso le certificazioni fiscali rilasciate dai fornitori dei servizi di interpretariato poiché esse andranno conservate dal contribuente al fine dell’esibizione agli uffici delle entrate in caso di apposita richiesta.
Documentazione da conservare
Sono considerati persone disabili ai fini della deduzione e della detrazione coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 104/92, noché coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra, eccetera.
Anche i grandi invalidi di guerra di cui all’articolo 14 del T.U. n. 915 del 1978, e le persone ad essi equiparate, sono considerati portatori di handicap e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari da parte della Commissione medica istituita ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 104/92. In quest’ultimo caso è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.
I soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge n.104/92 possono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) facendo riferimento a precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati all’accertamento di invalidità.
In ogni caso, sia di detrazione che di deduzione, bisogna conservare la documentazione fiscale, quindi le fatture, ricevute o quietanze al fine di poterla esibire o trasmettere, a richiesta degli uffici finanziari. Così ad esempio in caso di protesi bisogna conservare non solo le fattura ma anche la prescrizione del medico curante.
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