
Nomina di amministratore di sostegno provvisorio
E’ possibile la nomina di un amministratore di sostegno provvisorio quando vi siano ragioni urgenti tali da non poter attendere i tempi ordinari.
Si pensi al caso in cui occorra procedere all’accettazione dell’eredità, oppure compiere particolari atti relativi alla cura della persona come interventi chirurgici urgenti, trasfusioni ecc.
In queste eventualità, il Giudice Tutelare, su istanza di parte o anche d’ufficio, anche prima di procedere all’instaurazione del contraddittorio e senza effettuare ulteriore istruttoria, può disporre la nomina di un amministratore di sostegno provvisorio e adottare con decreto i provvedimenti necessari.
Precisamente ai sensi dell’art 405 c.c. il giudice tutelare, “qualora ne sussista la necessità, adotta anche d’ufficio, i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l’amministrazione del suo patrimonio. Può procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere”.
La norma è espressione degli ampi poteri ufficiosi del giudice, nonché della flessibilità della misura, volta a garantire la più sollecitata tutela della persona.
Per tale motivo occorre applicare tale previsione con molta prudenza poiché, dato che la limitazione dell’autonomia della persona viene effettuata anche inaudita altera parte, l’eventuale richiesta di protezione proveniente da un soggetto diverso dal beneficiario potrebbe nascondere un uso strumentale della misura.
In ogni caso il decreto emesso in via provvisoria e urgente può essere sempre revocato nel corso del procedimento, fino alla decisione finale.
L’amministratore di sostegno provvisorio è, naturalmente, tenuto a prestare giuramento all’atto di assunzione dell’incarico.
Inoltre, nel decreto provvisorio di norma il giudice fisserà udienza per la comparizione del beneficiario, del ricorrente e di eventuali altri soggetti di cui occorra procedere all’ascolto.
Il decreto, unitamente al ricorso, dovrà essere notificato secondo le formalità indicate nel paragrafo seguente.
Un aspetto rilevante è poi il fatto che il decreto adottato in via d’urgenza non è impugnabile in considerazione della non definitività del provvedimento. Pertanto, la nomina dell’amministratore provvisorio non potrà essere oggetto di reclamo, così come gli altri provvedimenti adottati nel medesimo decreto interinale.
In considerazione di questo aspetto è opportuno che si faccia ricorso a tale strumento solo in caso di reale necessità e che, comunque, si provveda all’emissione del decreto definitivo in tempi celeri, in modo da garantire la piena tutela dei diritti delle persone interessate.
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