
Il procedimento per la nomina dell’Amministratore di sostegno si introduce con un ricorso che va depositato presso il tribunale (ufficio del giudice tutelare) del luogo di residenza o di domicilio del destinatario della misura.
AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO: il ricorso, contenuto e documentazione
Quindi, con il ricorso il soggetto legittimato all’azione si rivolge direttamente al giudice tutelare, dando impulso ad un giudizio dalle forme semplificate e snelle.
Contenuto del ricorso
Il ricorso per la nomina dell’ADS (individuato ai sensi dell’art 407, comma 1 c.c., art 712 e 125 cpc) deve di norma indicare:
- Il giudice tutelare territorialmente competente;
- Le generalità del ricorrente (nome, cognome, codice fiscale);
- Le generalità del beneficiario (nome, cognome, codice fiscale);
- La residenza, domicilio e dimora abituale del beneficiario;
- Le ragioni per cui si chiede la nomina dell’amministratore di sostegno, con indicazione della situazione sanitaria del beneficiario;
- Gli atti che il beneficiario è in grado di compiere autonomamente e quelli per cui ha necessità di essere rappresentato o assistito;
- Il nominativo ed il domicilio, se conosciuti, del coniuge (o persona unita civilmente col beneficiario), dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.
Inoltre, il ricorso deve contenere tutta una serie di ulteriori elementi, pur non necessari ai fini della sua validità, ma particolarmente utili per consentire al giudice di acquisire la migliore conoscenza della vicenda.
Pertanto, il ricorso deve indicare:
- Eventuali atti di carattere negoziale o di particolare rilevanza che devono essere compiuti con urgenza, come ad esempio l’accettazione di un’eredità, un intervento sanitario urgente ecc.;
- La situazione patrimoniale e reddituale della parte, con l’indicazione delle entrate e delle uscite periodiche, delle spese che deve affrontare.
Ulteriormente, nel ricorso potranno essere descritti la storia, le abitudini, le attuali condizioni di vita, nonché i profili problematici nella gestione personale e patrimoniale, le esigenze e le disponibilità economiche del destinatario della misura.
Documenti da allegare al ricorso
La normativa non prevede l’obbligo di allegare alcuna documentazione unitamente al ricorso, posto che ogni produzione può essere effettuata o integrata nel corso del procedimento.
E’, in ogni caso, raccomandabile provvedere al deposito di un ricorso corredato della documentazione più importante, in grado di fornire al giudice quanto meno gli elementi per valutare fin da subito la non manifesta infondatezza della domanda.
Pertanto, sarebbe opportuno l’allegazione della seguente documentazione:
- Estratto integrale dell’atto di nascita del beneficiario, che consente di verificare se la persona è già destinataria di una misura di protezione;
- La documentazione medica, attestante la situazione sanitaria e da cui risulti l’incapacità, anche solo parziale o temporanea, di attendere ai propri interessi;
- Il certificato storico di residenza e lo stato di famiglia del beneficiario, che consente di verificare la competenza e ricostruire i rapporti di parentela;
- I documenti d’identità del ricorrente, del beneficiario e dell’amministratore di sostegno;
- Dichiarazioni di assenso sottoscritte dai parenti prossimi, con allegati i documenti di identità; non è un documento indispensabile, essendo i parenti fonti di informazione per il giudice, ma potranno costituire un elemento utile soprattutto nei casi in cui essi non siano in grado di presenziare all’udienza fissata per l’ascolto del beneficiario, intendendo comunque esprimere al giudice la propria posizione in merito al procedimento;
- La documentazione relativa alla situazione patrimoniale, oltre che la prospettazione delle entrate e delle uscite; potranno dunque essere allegati gli estratti dei conti correnti, le dichiarazioni dei redditi e le visure catastali relative alle proprietà immobiliari.
Ovviamente è sempre preferibile presentare un ricorso completo, anche se in presenza di ragioni di urgenza è consentito il deposito di un atto con allegazioni parziali, con riserva di effettuare ogni integrazione quanto prima.
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