Permessi e congedo straordinario ai parenti in caso di unione civile

Nuove Linee Guida Inps distrofia di Duchenne e Becker

Si rammenta che l’articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, prevede il diritto ad fruire di tre giorni di permesso mensili retribuiti in favore di lavoratori dipendenti che prestino assistenza al coniuge, a parenti o ad affini riconosciuti in situazione di disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della medesima legge.

Il comma 5 dell’articolo 42 del D.lgs n. 151 del 2001 stabilisce la concessione del congedo straordinario in favore di soggetti con disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992, fissando un ordine di priorità dei soggetti aventi diritto al beneficio che, partendo dal coniuge, degrada fino ai parenti e agli affini di terzo grado.

Permessi e congedo straordinario anche ai parenti in caso di unione civile (Circ. Inps 36/2022)

Tali disposizioni sono state nel tempo coordinate con quelle introdotte dalla legge n. 76 del 2016 (disciplina delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e delle convivenze di fatto), e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 213 del 5 luglio 2016 (ha incluso il convivente tra i soggetti legittimati a fruire dei permessi L.104).

Pertanto, la circolare Inps n. 38 del 27 febbraio 2017 ha fornito le istruzioni operative per la concessione dei permessi di cui alla legge n. 104/1992 e del congedo straordinario in favore del lavoratore dipendente del settore privato, parte di un’unione civile o convivente di fatto, che presti assistenza all’altra parte o convivente, precisando quanto segue:

– la parte di un’unione civile, che presti assistenza all’altra parte, può usufruire dei permessi di cui alla legge n. 104/1992 e del congedo straordinario ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001;

– il convivente di fatto di cui ai commi 36 e 37 dell’articolo 1 della legge n. 76/2016, che presti assistenza all’altro convivente, può usufruire unicamente dei permessi di cui alla legge n. 104/1992.

Circolare 36/2022

Tanto premesso, con la presente circolare l’Inps fornisce nuove istruzioni operative finalizzate al riconoscimento dei benefici in oggetto in favore dei parenti dell’altra parte dell’unione civile.

Permessi 104/92

Al fine di evitare comportamenti discriminatori nei riguardi di due situazioni giuridiche, comunque, comparabili (uniti civilmente e coniugi), seppure l’articolo 78 del codice civile non venga espressamente richiamato dalla legge n. 76/2016, ai fini del riconoscimento dei benefici in parola, va riconosciuto sussistente il rapporto di affinità anche tra l’unito civilmente e i parenti dell’altra parte dell’unione.

Ne deriva che, per i lavoratori del settore privato, il diritto ai PERMESSI di cui all’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992 va riconosciuto:

alla parte di un’unione civile che presti assistenza all’altra parte; il diritto ai permessi va riconosciuto all’unito civilmente, oltre che nel caso in cui in cui questi presti assistenza all’altra parte dell’unione, anche nel caso in cui rivolga l’assistenza ad un parente dell’unito. Allo stesso modo i parenti dell’unito civilmente avranno diritto ad assistere l’altra parte dell’unione.

al convivente di fatto, di cui ai commi 36 e 37 dell’articolo 1 della legge n. 76/2016, che presti assistenza all’altro convivente.

Il rapporto di affinità non è riconoscibile invece tra il “convivente di fatto” e i parenti dell’altro partner, non essendo la “convivenza di fatto” un istituto giuridico, ma una situazione di fatto tra due persone che decidono di formalizzare il loro legame affettivo stabile di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale. Pertanto, a differenza di quanto avviene per i coniugi e gli uniti civilmente, il “convivente di fatto” può usufruire dei permessi di cui alla legge n. 104/1992 unicamente nel caso in cui presti assistenza al convivente e non nel caso in cui intenda rivolgere l’assistenza a un parente del convivente.

Quindi, il diritto ad usufruire dei permessi per assistere il disabile in situazione di gravità può essere concesso, in alternativa, al coniuge, alla parte dell’unione civile, al convivente di fatto, al parente o all’affine entro il secondo grado. Inoltre, è possibile concedere il beneficio a parenti o affini di terzo grado qualora i genitori o il coniuge/la parte dell’unione civile/il convivente di fatto della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Congedo straordinario D.lgs 151/2001

Per la concessione del congedo straordinario in favore di soggetti con disabilità grave accertata il d.lgs 151/2001 fissa un ordine di priorità dei soggetti aventi diritto al beneficio che degrada dal coniuge fino ai parenti e agli affini di terzo grado.

Mentre l’unito civilmente è incluso, in via alternativa e al pari del coniuge, tra i soggetti individuati prioritariamente dal legislatore ai fini della concessione del beneficio in parola, la tutela del congedo straordinario non è prevista, invece, in favore del convivente di fatto ( SI VEDA LA SCHEDA DI AGGIORNAMENTO IN BASSO) poiché, si è già detto, la “convivenza di fatto” non un istituto giuridico, ma una situazione di fatto tra due persone.

Tutto quanto sopra premesso, è possibile usufruire del congedo in esame secondo il seguente ordine di priorità:

  1. il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente” della persona disabile in situazione di gravità;
  2. il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del “coniuge convivente”/della “parte dell’unione civile convivente”;
  3. uno dei “figli conviventi” della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente” ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  4. uno dei “fratelli o sorelle conviventi” della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”, “entrambi i genitori” e i “figli conviventi” del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  5. un “parente o affine entro il terzo grado convivente” della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”, “entrambi i genitori”, i “figli conviventi” e i “fratelli o sorelle conviventi” siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  6. uno dei figli non ancora conviventi con la persona disabile in situazione di gravità, ma che tale convivenza instauri successivamente, nel caso in cui il “coniuge convivente” /la “parte dell’unione civile convivente”, “entrambi i genitori”, i “figli conviventi” e i “fratelli o sorelle conviventi”, i “parenti o affini entro il terzo grado conviventi” siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

Anche con riferimento al congedo straordinario, il diritto per i lavoratori del settore privato va riconosciuto all’unito civilmente oltre che nel caso in cui in cui questi presti assistenza all’altra parte dell’unione, anche nel caso in cui rivolga l’assistenza a un parente dell’unito.  Allo stesso modo i parenti di una parte dell’unione civile avranno diritto ad assistere l’altra parte dell’unione.

Testo integrale circolare INPS n. 36 del 7 marzo 2022

AGGIORNAMENTO 2022:

Il decreto legislativo n.105 del 30 giugno 2022 n.105 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2022 (n.176) per l’attuazione della direttiva europea 2019/1158, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza, che introduce anche delle novità in tema di congedi, modificando il D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, la Legge n. 104/1992, la Legge n. 81/2017 e il D.Lgs. n. 81/2015.

Viene meno il principio del “referente unico” per l’utilizzo dei permessi mensili di cui alla legge n. 104/1992 per assistere i disabili, cosa che impediva a più aventi diritto (fatta eccezione per i genitori) di fruire dei 3 giorni di permesso mensile per l’assistenza alla stessa persona con disabilità grave. Questo significa che a partire dal 13 agosto 2022 il diritto ai permessi può essere riconosciuto a più aventi diritto che possono fruire dei permessi in via alternativa tra loro. Per il settore privato l’INPS, con il messaggio n. 3096 del 5 agosto 2022 ha comunicato che è possibile richiedere la fruizione alternativa dei permessi presentando domanda attraverso i consueti canali.

Con riferimento al congedo straordinario di due anni per assistere familiari con disabilità, previsto dall’articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, viene stabilito che:
1.      Per il diritto a fruire del congedo di due anni vengono equiparati al coniuge convivente della persona con disabilità grave anche la parte di un’unione civile e il convivente di fatto.
2.      Il diritto a fruire del congedo deve essere riconosciuto entro i 30 giorni dalla richiesta.
3.      Il diritto al congedo spetta anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo.

Informazioni su Avv. Nadia Delle Side 654 Articoli
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