Pensione quota 102: le novità in tema di pensione anticipata (circolare Inps n.38/2022)

Pensione quota 102: le novità in tema di pensione anticipata (circolare Inps n.38/2022)

Con la circolare n. 38 del 8 marzo 2022 l’INPS illustra le novità in tema di pensione anticipata introdotte dalla legge di bilancio.

Si legge nella circolare che la legge n. 234/2021 riconosce il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2022, di un’età anagrafica di almeno 64 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni.

La nuova norma coordina, inoltre, la previgente disciplina della pensione Quota 100, applicabile alla pensione anticipata, ai nuovi requisiti pensionistici da maturare entro il 2022.

Requisiti pensione quota 102

La legge n. 234/2021, all’articolo 1, comma 87, lettera a), ha statuito che gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima gestite dall’Inps, nonché alla Gestione separata, perfezionano il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2022, di un’età anagrafica di almeno 64 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni.

Il diritto alla pensione anticipata con la quota 102 maturato entro il 31 dicembre 2022 può essere fatto valere anche dopo tale data, ai fini del conseguimento della pensione, fermo restando il decorso del tempo previsto per l’apertura della c.d. finestra.

Requisito contributivo e cumulo con il lavoro

Le lettere b) e c) del comma 87, dell’articolo 1, della legge n. 234/2021 coordinano la previgente disciplina della pensione Quota 100, applicabile alla pensione anticipata introdotta dalla disposizione in argomento, ai nuovi requisiti pensionistici da perfezionare entro l’anno 2022, con particolare riferimento:

  • alla possibilità di cumulare, tutti e per intero, i periodi assicurativi versati o accreditati presso due o più forme di assicurazione obbligatoria, gestite dall’Inps, secondo le modalità indicate nella circolare n. 11 del 29 gennaio 2019;
  • al divieto di cumulo con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli da lavoro autonomo occasionale nel limite dei 5.000 euro lordi annui, i cui criteri applicativi sono stati forniti con circolare n. 117 del 9 agosto 2019;
  • alla disciplina della decorrenza della pensione anticipata per i lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni;
  • all’applicabilità, per il personale del comparto Scuola e AFAM.

Per di più, l’Inps precisa che non possono accedere alla pensione anticipata in oggetto il personale militare delle Forze armate, delle Forze di polizia e di Polizia penitenziaria, nonché il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e il personale della Guardia di finanza.

Decorrenza Quota 102

Ai fini della decorrenza del trattamento pensionistico Quota 102, si applicano le disposizioni previste dall’articolo 14, commi 5 e 6, del decreto-legge n. 4/2019, che prevedono una disciplina differenziata in materia di conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico a seconda del datore di lavoro, pubblico o privato, nonché della Gestione previdenziale a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

Inoltre, dato che la disposizione in esame riguarda coloro che maturano 38 anni di anzianità contributiva dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, il trattamento pensionistico decorre una volta che siano trascorsi i seguenti termini:

  • TRE mesi dalla data di maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle pubbliche Amministrazioni e i lavoratori autonomi. Pertanto, la decorrenza della pensione non può essere anteriore al 1° maggio 2022, laddove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO, ovvero, al 2 aprile 2022, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO.
  • SEI mesi dalla maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni. Pertanto, la decorrenza della pensione non può essere anteriore al 2 luglio 2022, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO, ovvero al 1° agosto 2022, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO.

Per il personale del comparto Scuola e AFAM, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge n. 449/1997.

Testo integrale della Circolare INPS n° 38 del 08-03-2022

Informazioni su Avv. Nadia Delle Side 634 Articoli
Avvocato specializzato su invalidità, e disabilità, indennità di accompagnamento, cecità, sordità, handicap, prestazioni Inps e Inail. Richiedi una Consulenza Legale Online. Lo Studio offre un servizio di consulenza legale on line puntuale ed eccellente ad un costo che, nella maggior parte dei casi, è compreso tra i 60 e 150 euro. Clicca qui!

Commenta per primo

Lascia un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*