
Sede di lavoro e trasferimento: la tutela dei lavoratori disabili o dei familiari che prestano assistenza a persone con handicap grave. La “legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, meglio nota come Legge 104/1992 con successive modifiche e integrazioni, ha sancito un importante diritto per i lavoratori, siano essi disabili o familiari che assistono uno o più congiunti disabili.
Il diritto alla scelta prioritaria e al mantenimento della sede di lavoro è finalizzato, nell’intenzione del legislatore, a consentire l’adempimento della prestazione lavorativa di persone disabili e/o dei loro familiari e il contemporaneo soddisfacimento delle esigenze familiari espresse da costoro.
L’art. 21 della Legge 104 stabilisce, infatti, che “la persona handicappata con un grado di invalidità superiore a due terzi e con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla Legge n.648/1950” ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi di lavoro disponibili qualora debba essere assunto presso enti pubblici. Medesima priorità viene riconosciuta per il trasferimento a richiesta dell’interessato.
Il 5 comma dell’art. 33 Legge 104 si applica, invece, ai lavoratori pubblici e privati disabili e ai familiari di persone con disabilità grave bisognose di assistenza: entro la categoria dei congiunti sono compresi i parenti e gli affini del disabile purché entro il secondo grado, ossia coniuge, genitori, nonni, figli, fratelli, suoceri, nuore e generi.
I parenti e gli affini di terzo grado godono del medesimo diritto qualora i soggetti indicati precedentemente siano impossibilitati, non in maniera temporanea, a prestare assistenza.
Il diritto riconosciuto al lavoratore ai sensi dell’art. 33, 5°comma, consiste nella scelta della sede lavorativa più vicina al domicilio della persona da assistere e nel divieto di trasferimento ad altra sede, salvo consenso o richiesta dell’interessato.
Non è più richiesto il requisito della convivenza tra il lavoratore e la persona disabile e, secondo quanto sembra risultare dalle recenti modifiche introdotte dalla Legge 183/2010, i diritti sarebbero riconosciuti indipendentemente dall’esclusività e continuità dell’assistenza.
La scelta della sede deve, tuttavia, essere contemperata con le esigenze produttive dell’azienda privata o con l’interesse degli enti pubblici: sembra, pertanto, doversi ammettere che il lavoratore disabile o chi presta assistenza al familiare disabile debba soccombere innanzi a particolari esigenze organizzative del datore di lavoro che non possano altrimenti essere risolte.
Se la scelta della sede non gode di una tutela effettiva dal punto di vista pratico, il divieto di trasferimento opera in maniera più energica: il codice civile prevede genericamente che nessun lavoratore possa essere trasferito in maniera arbitraria ossia se non sussistono ragioni tecniche, produttive, organizzative comprovate e tali da rendere indispensabile lo spostamento del lavoratore. In aggiunta a questa tutela, il lavoratore disabile o il familiare che presta assistenza ha diritto di non essere trasferito dalla sua sede originaria. Se ciò avviene, il trasferimento si qualifica come atto illegittimo e per tale violazione si può ricorrere al Giudice.
Angela Marcantonio
docente l104 h grave inv 80%…ho diritto o no ai benefici di scelta lavorativa art.21 nei confronti di altri colleghi con piu punti di me ma una ha la 104 per assistenza una non ce l’ha??…possono mettermi al posto oroo su 2 sedi con tutte le conseguenze per me che deambulo a malapena per paralisi???
Era molto meglio la prosopta di fissare un tetto di reddito per l’accompagnamento (che assorbe l’80% della spesa), poi naufragata per le proteste delle varie associazioni, motivate dal fatto che in un paese di evasori, quasi tutti avrebbero eluso la nuova norma: un incentivo all’evasione fiscale, in poche parole.Secondo me, pif9 che accanirsi con visite mediche (e successivi ricorsi in tribunale), che vanno a danno di tutti (erario e famiglie; solo gli avvocati dei patronati, legati alle associazioni, ci guadagnano) sarebbe meglio fare serie verifiche reddituali, non solo formali. Un’occasione perduta: si poteva ridurre la spesa dando la caccia agli evasori, invece che martirizzare tanti poveracci (fra cui molti malati terminali).
Buonasera avrei bisogno di un’informazione riguardante la distanza massima che posso avere di sede di lavoro .sono tutore legale di mia sorella con invalidità 100% dalla nascita.