
Abbiamo visto qual è il presupposto per la nomina dell’amministratore di sostegno, ossia una condizione di generale inadeguatezza gestionale che consiste nell’impossibilità per il soggetto, a causa di una malattia -psichica o fisica- o per altri fattori, di provvedere autonomamente alla gestione dei propri interessi.
Il requisito dell’impossibilità di gestire i propri interessi deve però essere rigorosamente accertato in concreto e deve consistere in una condizione di oggettiva difficoltà del soggetto, che non sia superabile né con l’impegno dell’interessato, né con l’aiuto dei familiari o con l’intervento di terzi investiti istituzionalmente di compiti assistenziali.
L’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO come rimedio sussidiario
Ciò significa che la misura dell’amministrazione di sostegno non potrà essere disposta in presenza del requisito inespresso (c.d. sussidiarietà rimediale), ossia non dovrà essere disposta in ogni situazione di incapacità o di inadeguatezza gestionale, ma solo laddove ve ne sia realmente bisogno, quando manchi una protezione del soggetto da parte della rete familiare o istituzionale o sociale.
Pertanto, le persone impossibilitate a gestire i propri interessi, non solo a causa di una malattia invalidante, non devono necessariamente essere assistite dall’ADS se possono esercitare i loro diritti adeguatamente assistiti da familiari o da terzi. Ne deriva che l’ADS potrà essere disposta nei confronti di tali persone solo come RIMEDIO SUSSIDIARIO, cioè solo se il sistema familiare e sociale non riesca a predisporre un adeguato sistema di protezione.
In sintesi, si può ritenere che l’amministratore di sostegno non dovrebbe essere disposto nei seguenti casi:
- Qualora sia presente una rete familiare attenta alle esigenze della persona, priva al suo interno di conflittualità, né accusabile di sospetti di abusi o sfruttamento;
- Qualora, anche in alternativa alla rete familiare, vi sia un intervento dei soggetti istituzionali addetti all’ausilio delle persone bisognose che sia adeguato a garantire un’idonea protezione della persona; ciò significa che va evitato ogni ricorso strumentale all’ADS da parte dei servizi sociali o di igiene mentale, nonché da parte delle strutture di tipo assistenziale, che pretendano l’applicazione della misura al solo fine di essere esonerati dalle attività di assistenza a cui sono istituzionalmente deputati.
Altre ipotesi di esclusione dell’ADS
Si ritiene che la misura dell’amministrazione di sostegno debba escludersi in presenza anche delle seguenti circostanze:
- Quando vi sia la necessità di eseguire prestazioni sanitarie urgenti (nota Trib. Milano ai direttori Gen. ASST di Milano del 18.04.2018). Si pensi ad esempio ai casi in cui richieda la nomina di ADS al solo scopo di consentire di prestare un valido consenso/dissenso a interventi chirurgici o trattamenti sanitari da eseguirsi con urgenza a pazienti incapaci. A tal proposito, va ricordato che la L. 219/2017, art 1, comma 7, (Legge sul biotestamento) dispone che nelle situazioni di emergenza o di urgenza il medico e i componenti dell’equipe sanitaria assicurano le cure necessarie, nel rispetto della volontà del paziente ove le sue condizioni cliniche e le circostanze consentano di recepirla. Questo significa che in tali casi, il medico è tenuto a garantire le cure necessarie, mentre è tenuto a accettare la volontà del paziente solo quando ciò sia possibile.
- Quando la misura dell’ADS è stata ritenuta non necessaria laddove diretta esclusivamente alla prestazione del consenso agli strumenti di contenzione (es: spondine per il letto, cinture di contenimento per la sedia a rotelle) ed a ordinari trattamenti riabilitativi e assistenziali, poiché attuabili anche indipendentemente dal consenso del paziente, sulla base della sola prescrizione del medico.
Inoltre, l’ADS è da escludersi, in favore della misura dell’interdizione, nei seguenti casi:
- Particolare complessità dell’incarico in quanto vi è la gestione di attività articolate da svolgersi in molteplici direzioni;
- Potenzialità auto-etero lesiva della persona incapace;
- Inadeguatezza dell’ADS, ovvero quando si ritiene preferibile il ricorso alla misura più afflittiva dell’interdizione per garantire alla persona un’adeguata tutela.
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