Tutela della disabilità: ADS, interdizione, inabilitazione: criteri di scelta tra i tre strumenti di tutela

TUTELA DELLA DISABILITA’: ADS (amministrazione di sostegno), interdizione, inabilitazione: criteri di scelta tra i tre strumenti di tutela

Partiamo dal ricordare cosa prevede la normativa. L’art. 1 del codice civile fissa al momento della nascita l’acquisto della capacità giuridica, mentre l’art. 2 del c.c. stabilisce che la maggiore età si ottiene al compimento del 18esimo anno e con essa, di conseguenza, la capacità di agire.

La capacità giuridica è la capacità di essere titolari di situazioni giuridiche: avere diritti, doveri, poteri e obblighi. La capacità d’agire, invece, è la capacità di determinare con la propria volontà le proprie situazioni giuridiche: acquistare o alienare diritti, assumere obblighi.

Quindi, si parla di incapacità giuridica se l’incapace non può essere sostituito da nessun altro soggetto nel compimento dell’atto, mentre si parla di incapacità d’agire se l’atto può essere compiuto, al posto dell’incapace, da un altro soggetto, in modo che i risultati vadano all’incapace.

Il nostro ordinamento giuridico si pone l’obiettivo della tutela delle persone fragili, degli incapaci, essenzialmente, con tre strumenti: l’interdizione, l’inabilitazione e l’amministrazione di sostegno.

L’amministrazione di sostegno è stata introdotta dalla legge n. 6 del  9 gennaio 2004 e con la stessa legge sono state poi modificate l’interdizione, l’inabilitazione e di conseguenza è risultato il nuovo titolo XII del libro I del c.c., profondamente diverso da quello precedente, nella sua struttura, principi e nelle sue regole.

L’amministrazione di sostegno rispetto agli strumenti dell’interdizione e dell’inabilitazione costituisce un’importante novità ed un passo in avanti nella tutela delle persone fragili in quanto volta a valorizzare e promuovere l’autonomia residua della persona e non emarginare o escludere.

Se la scelta tra l’amministrazione di sostegno e gli altri due strumenti di tutela era inizialmente basata sul criterio del grado di infermità o sulla valutazione in favore dell’amministrazione di sostegno se fosse possibile il convogliamento del soggetto debole nella sua concreta attuazione dei propri interessi o in favore dell’interdizione ove invece mancasse ogni possibilità di autodeterminazione, ora si ritiene che l’amministrazione di sostegno sia da preferirsi agli altri due strumenti di tutela per la maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, per la sua flessibilità e per la maggiore agilità della sua procedura applicativa.

L’interdizione rimane, quindi, una misura residuale. Difatti, dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 440 del 9 dicembre 2005 emerge  come la “complessiva disciplina inserita dalla legge n.6/2004 sulle preesistenti norme del c.c. affida al giudice il compito di individuare l’istituto che, da un lato, garantisca all’incapace la tutela più adeguata alla fattispecie e, dall’altro, limiti nella minore misura possibile la sua capacità; solo se non si ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare alla persona incapace siffatta protezione, il giudice può ricorrere alle più invasive misure dell’interdizione e inabilitazione”.

Differenze tra gli strumenti di tutela dell’ADS, inabilitazione, interdizione

Dopo aver indicato quali sono i criteri di scelta tra i vari strumenti di tutela della persona disabile, ci si soffermerà sulle loro principali differenze.

Dapprima è opportuno delineare alcune differenze tra l’ADS (amministrazione di sostegno) e l’interdizione.

L’ADS, a differenza dell’interdizione, è uno strumento di tutela duttile, flessibile e modulabile in base sia alle condizioni di salute e di vita della persona al momento in cui viene predisposta la protezione, sia in relazione ad un eventuale mutamento nel tempo delle stesse condizioni.

Mentre l’interdizione estingue la capacità d’agire della persona, l’ADS prevede un intervento che si adatta alle peculiarità del caso specifico e tiene conto delle richieste e bisogni del beneficiario, senza prevedere a priori limitazioni della capacità. Infatti, nell’emanare il decreto di nomina dell’ADS il Giudice tutelare deve indicare l’oggetto dell’incarico (cura della persona, del patrimonio o entrambe) e precisare gli atti il cui compimento sarà sottratto al beneficiario per essere attribuito in tutto o in parte all’amministratore, potrà altresì stabilire un incarico a tempo determinato, con facoltà di proroghe, potrà modificare o integrare le decisioni assunte con il decreto di nomina dell’ADS.

La persona sottoposta all’ADS conserva la CAPACITA’ DI AGIRE, mentre l’incapacitazione rappresenta un’eccezione. Invece, nell’interdizione la persona sottoposta a tale strumento di tutela PERDE LA CAPACITÀ D’AGIRE. Dunque, la finalità dell’ADS è quella di offrire la massima protezione con la minima compressione della capacità d’agire.

Sotto l’aspetto della rappresentanza, il tutore (interdizione) si pone come una figura sostitutiva dell’interdetto, rappresentandolo nel compimento di tutti gli atti negoziali, mentre l’ADS può assumere talvolta figura sostitutiva, altre figura con ruolo di assistenza.

Ancora, se l’ADS pone il beneficiario al centro dell’azione, conferendogli un ruolo attivo (si pensi al dovere in capo al giudice tutelare di sentire personalmente la persona beneficiaria), l’interdetto assume un ruolo passivo nell’intervento di protezione.

Quanto alla fase procedimentale, il procedimento di ADS si svolge in camera di consiglio con snellezza di forme e rapidità di intervento, anche con l’attribuzione della competenza ad un giudice monocratico, il giudice tutelare. Il procedimento non incide sullo status, ma sono previste misure modificabili o revocabili in base ai sopravvenuti mutamenti delle condizioni di vita, di salute della persona e delle sue esigenze personali.

Invece, il procedimento di interdizione incide sullo status della persona in maniera più afflittiva e definitiva, è un procedimento di natura contenziosa a cognizione piena che prevede il coinvolgimento del tribunale in composizione collegiale, con rigidità di forme.

A differenza dell’interdizione e ADS, l’inabilitazione è uno strumento di protezione facoltativo volto alla tutela degli interessi patrimoniali della persona e quindi applicato nei casi meno gravi rispetto a quelli che portano ad una pronuncia di interdizione.

Infatti, i destinatari dell’INABILITAZIONE sono il maggiorenne infermo di mente (non tanto grave da legittimare l’interdizione), coloro che per prodigalità o abuso abituale di alcol o stupefacenti espongono sé e la propria famiglia a gravi pregiudizi economici, infine il sordo ed il cieco dalla nascita qualora non abbiano ricevuto un’educazione sufficiente.

L’inabilitazione prevede la nomina di un curatore che assiste l’inabilitato nel compimento degli atti di straordinaria amministrazione. L’inabilitato ha la capacità di agire limitata agli atti patrimoniali di ordinaria amministrazione e agli atti riguardanti rapporti non patrimoniali salvo alcune eccezioni.

AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO: caratteristiche

 

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