Cessazione dell’amministrazione di sostegno

Cessazione dell’amministrazione di sostegno

La misura dell’amministrazione di sostegno può cessare per diversi motivi.

L’art 413 c.c. , impropriamente rubricata “revoca dell’amministrazione di sostegno” dispone che la revoca della misura di protezione può avvenire nei seguenti casi:

  • Per il venir meno dei presupposti applicativi (art 413 comma 1 c.c.); ossia nel caso in cui il beneficiario sia rientrato nel pieno possesso delle proprie capacità e della propria autonomia, o nell’eventualità che la misura sia stata disposta con finalità riabilitative ed egli abbia quindi compiuto con successo il suo percorso;
  • Nel caso opposto in cui la misura si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario, rendendo necessario far luogo ad una forma di tutela più stringente attraverso la predisposizione dell’interdizione o dell’inabilitazione (art 413 comma 2 c.c.);
  • La sostituzione dell’amministratore di sostegno quando ne ricorrano i presupposti di cui all’art 413 comma 1 c.c..

Inoltre, l’amministrazione di sostegno può cessare nelle seguenti ipotesi:

  • per decorrenza del termine, in mancanza di proroga, nel caso di ADS a tempo determinato (art 405 comma 5 n.2 e comma 6 c.c.);
  • per la morte, dichiarazione di morte presunta, scomparsa e dichiarazione di assenza del beneficiario.

Nei casi previsti dall’art 413 c.c., la misura di protezione cesserà solo a seguito di un apposito provvedimento del giudice tutelare. Invece, la cessazione opererà di diritto in via automatica negli altri casi (scadenza del termine, data della morte, della scomparsa, della dichiarazione di assenza o di morte presunta).

Istanza motivata

Per cui, nel momento in cui il beneficiario, l’amministratore di sostegno, il Pubblico Ministero o taluno dei soggetti di cui all’art 406 c.c., ritengono che siano venuti meno i presupposti per l’amministrazione di sostegno, devono presentare un istanza motivata al Giudice Tutelare. L’istanza ha la forma del ricorso e deve indicare le ragioni per cui si chiede la revoca della misura, con riferimento ad esempio al recupero delle capacità del beneficiario ecc.

La predetta istanza deve essere poi comunicata al beneficiario e all’ADS (se proposta da soggetti diversi) in modo che possano effettuare eventuali osservazioni o contestazioni.

Il giudice tutelare provvede, sull’istanza, con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori.

In virtù dei poteri ufficiosi conferiti al giudice tutelare, si ritiene che la cessazione della misura possa essere disposta anche d’ufficio (art 413 ultimo comma c.c.) laddove la stessa si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario, con trasmissione degli atti alla Procura per l’apertura dell’interdizione o dell’inabilitazione.

Informazioni su Avv. Nadia Delle Side 627 Articoli
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