
La Corte Costituzionale con sentenza n.203 ha affermato che la persona disabile ha il diritto ad essere assistita dai propri familiari, di conseguenza il diritto al congedo straordinario va esteso anche ai parenti e affini entro il terzo grado.
La Corte ha ritenuto ingiusto ed iniquo il fatto che l’aiuto dei parenti fino al terzo grado sia riconosciuto solo per i permessi di cui alla legge 104/1992 e non anche per i congedi straordinari.
La norma dichiarata incostituzionale è l’art. 42, comma 5 del d.lgs n.151/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità) , nella parte in cui, in caso di mancanza o decesso o malattie invalidanti dei soggetti individuati dalla disposizione, non comprende tra i soggetti legittimati a fruire del congedo anche i parenti e gli affini entro il terzo grado.
Si allarga così il novero dei familiari che possono assistere il proprio caro in condizioni di disabilità grave. Se però il parente della persona disabile che voglia prendersene cura non rientra tra quelli che possono fruire del beneficio, è costretto o a rinunciare al proprio lavoro o comunque a diminuire il numero di ore o ancora a cercare un lavoro che sia compatibile con le proprie esigenze.
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