Sì agli ANF maggiorati: anche dopo la scadenza del verbale rivedibile (Messaggio Inps 754 del 22/02/2021)

ANF maggiorati anche dopo la scadenza del verbale

Con messaggio n. 754 del 2021 l’Inps ha fornito chiarimenti sugli ANF maggiorati: la sospensione delle visite per l’accertamento dell’ invalidità a causa del Covid non impedisce l’attribuzione degli assegni familiari (ANF) maggiorati a favore dei nuclei familiari con componenti inabili.

Come noto, ai nuclei familiari che includono persone che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, o, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età, la legge prevede specifiche tabelle di importo differenziato nonché maggiorato rispetto ai nuclei con soli componenti normodotati.

Dal punto di vista amministrativo, il riconoscimento del diritto alle maggiorazioni degli importi ANF è condizionato alla preventiva autorizzazione da parte dell’Inps, acquisito il parere dell’Ufficio medico legale, e, in generale, la durata di godimento del suddetto diritto non supera mai la data di revisione prevista nel verbale sanitario o comunque la data indicata dal responsabile sanitario di sede.

Dunque, l’Inps non sospenderà l’erogazione degli assegni familiari maggiorati a favore dei nuclei familiari con componenti inabili nel caso in cui l’iter sanitario di revisione dei verbali non sia stato possibile a causa dell’emergenza epidemiologica.

Nello specifico il caso riguarda la domanda di rinnovo della maggiorazione degli importi ANF al lavoratore, nell’ipotesi di componente inabile nel nucleo familiare o di inclusione nel nucleo di un soggetto maggiorenne inabile a proficuo lavoro (che diversamente sarebbe escluso in quanto maggiorenne) presentata tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell’accertamento sanitario.

Infatti, la fase emergenziale legata alla crisi epidemiologia e conseguentemente la sospensione delle visite per l’accertamento sanitario dell’invalidità sta di fatto allungando i tempi di attesa per il rinnovo dell’autorizzazione alla maggiorazione degli importi degli assegni familiari nelle more dell’iter sanitario di revisione.

Nel messaggio, l’Inps ricorda che la legge 114 del 2014 ha previsto che nelle more dell’effettuazione delle visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità, precedentemente autorizzati alla fruizione dei benefici economici in base a una prima domanda amministrativa, presentata quando il verbale non era ancora in stato di revisione, conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura.

Per cui, in base a quanto detto, la domanda in questione sarà provvisoriamente accolta in attesa della conclusione dell’iter sanitario di revisione.

Se poi, all’esito della revisione, sia confermato che il componente il nucleo familiare, se maggiorenne, si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro ovvero, se minorenne, che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età, in presenza degli altri requisiti normativamente previsti, la domanda sarà accolta con decorrenza dalla data di presentazione della relativa istanza.

Se al contrario, all’esito della revisione non risulti confermato lo stato di inabilità del soggetto interessato, si procederà alla reiezione della domanda di autorizzazione ANF per la maggiorazione dei livelli dalla data dell’accertamento sanitario.

Testo messaggio INPS n. 754 del 22 febbraio 2021

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