Sì ai 3 giorni di permesso 104 per il lavoratore in part-time verticale

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, è intervenuta recentemente sul tema del rapporto tra i permessi di cui alla Legge 104 ed il lavoro part-time (sentenza n. 22925/2017), confermando la fruizione integrale dei permessi da parte del lavoratore se il part-time prevede lavoro per un numero di giornate superiore all’50% rispetto all’ordinario.

Nello specifico caso affrontato dagli ermellini un’Azienda, a seguito della trasformazione del rapporto di lavoro da full-time in part-time verticale (prestazione lavorativa articolata nel caso de quo su 4 giorni a settimana in luogo di 6), aveva illegittimamente riproporzionato i 3 giorni di permesso mensile di cui alla Legge 104 fruiti fino a tale momento, in 2 giorni al mese.

La Corte ha ricordato come i permessi mensili (art 33 legge 104/92) abbiano la finalità di favorire l’assistenza delle persone portatrici di handicap grave in ambito familiare. Di conseguenza, l’interesse primario cui è preposta la norma è quella di tutelare la salute psico-fisica della persona disabile quale diritto fondamentale dell’individuo tutelato dall’art 32 della Costituzione.

Dunque, la disciplina alla quale occorre fare riferimento è quella dettata dalla direttiva 97/81/CE che vieta la discriminazione tra lavoratori a tempo pieno e lavoratori a tempo parziale, con particolare riferimento all’ambito di operatività del riproporzionamento in ragione della ridotta entità della prestazione di lavoro.

Tuttavia, la normativa prevede anche ipotesi in cui è consentita una proporzionale riduzione di una serie di diritti facenti capo la lavoratore: è previsto ad esempio il riproporzionamento in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa in particolare per quanto riguarda l’importo della retribuzione globale o dei trattamenti di malattia o infortunio sul lavoro. A ben vedere quindi occorre distinguere tra quegli istituti che hanno una connotazione patrimoniale e che si pongono in stretta corrispettività con la durata della prestazione lavorativa (istituti rispetto ai quali è ammesso il riproporzionamento del trattamento del lavoratore)  e quegli istituti (astensione obbligatoria e facoltativa per maternitàad esempio) a carattere non patrimoniale che invece si intendono salvaguardare da qualsiasi riduzione connessa alla minore entità della durata della prestazione lavorativa.

Ciò posto si pone la necessità di evitare che particolari modalità di articolazione della prestazione lavorativa, come il part time verticale si traducano, quanto alla fruizione dei permessi legge 104, in un irragionevole sacrificio per la parte datoriale. Un nodo che secondo il Collegio può essere risolto tenendo conto che dal complesso delle fonti richiamate emerge la necessità di una valutazione comparativa delle esigenze dei datori di lavoro e dei lavoratori anche alla luce della esigenza di promozione, su base volontaria, del lavoro part-time.

Da tali indicazioni può dunque ragionevolmente desumersi il criterio di una distribuzione in misura paritaria degli oneri e dei sacrifici connessi all’adozione del rapporti di lavoro part.time, nello specifico quello verticale.

Quindi, in coerenza con tale criterio, valutate le opposte esigenze, appare opportuno distinguere l’ipotesi in cui la prestazione di lavoro part-time sia articolata sulla base di un orario settimanale che comporti una prestazione per un numero di giornate superiore al 50% di quello ordinario (tempo pieno), da quello in cui comporti una prestazione per un numero di giornate inferiori o addirittura limitata per solo ad alcuni periodi dell’anno e riconoscere solo nel primo caso, stante la pregnanza degli interessi coinvolti e l’esigenza di effettiva tutela della persona disabile, il diritto alla integrale fruizione dei permessi Legge 104.

Nel caso in esame la prestazione del lavoratore è stata articolata sulla base di un orario lavorativo settimanale pari a 4 giorni su sei, corrispondente ad un part time verticale al 67%; di conseguenza il lavoratore ha diritto alla fruizione integrale dei permessi di cui alla Legge 104.

 

 

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