
Il procedimento amministrativo: fase di accertamento. Il procedimento amministrativo che porta al riconoscimento dell’invalidità civile è volto innanzi tutto ad accertare il grado di riduzione della capacità lavorativa per gli adulti oppure, per i minori ed ultrasessantacinquenni, della loro capacità di compiere le azioni e le funzioni proprie dell’età.
Il procedimento è, altresì, volto ad accertare la sussistenza del requisito sanitario per la concessione dell’indennità di accompagnamento per adulti o dell’indennità di frequenza per i minori.
La fase di accertamento si sostanzia nella visita medica dell’avente diritto davanti alle competenti commissioni mediche, annesse alle Ausl.
Oltre una determinata percentuale di invalidità sussistono le condizioni sanitarie per la concessione di una provvidenza economica: si apre a questo punto la seconda fase del procedimento amministrativo, la fase concessoria, volta alla determinazione della sussistenza degli altri requisiti non sanitari, necessari per ottenere l’erogazione della prestazione, ma di questo ne parleremo in seguito.
Il procedimento amministrativo di riconoscimento dell’invalidità civile, cecità e sordomutismo è altro e diverso dal procedimento amministrativo volto al riconoscimento dello stato di handicap, legge 104/1992, per il quale occorre inoltrare una domanda specifica.
La prima domanda che viene presentata è la domanda di riconoscimento dell’invalidità civile, mentre quelle presentate successivamente sono domande di aggravamento che vengono inoltrate in caso di insorgenza di aptologie nuove o di aggravamento di patologie già esistenti.
Il procedimento di accertamento dell’invalidità civile, cecità e sordomutismo, ha inizio con l’inoltro, per via telematica, del certificato medico attestante le patologie che giustificano la richiesta.
Tutto il procedimento amministrativo, dalla fase della presentazione della domanda alla fase della concessione del beneficio o di diniego dello stesso, dovrà avere una durata non superiore a 120 giorni.
L’inoltro del certificato medico e della relativa domanda va fatto all’Inps provinciale competente per territorio che provvede poi a trasmettere gli atti alle Asl per l’accertamento medico-legale.
Se il medico è abilitato, può inoltrare direttamente all’Inps il certificato medico; poi il medico è tenuto a rilasciare al richiedente la comunicazione di avvenuta ricezione. Con tale documento il richiedente può inoltrare direttamente la domanda all’Inps, se dispone del codice Pin rilasciatogli dall’Inps, oppure può recarsi presso uno degli organismi abilitati per la presentazione della domanda amministrativa, consegnando la ricevuta ed il codice di pratica che gli ha rilasciato il medico che ha inoltrato il certificato in via telematica.
Se, invece, il medico non è abilitato ad inoltrare telematicamente il certificato all’Inps, deve rilasciare al richiedente un certificato cartaceo. Con quest’ultimo, il richiedente deve recarsi presso uno degli organismi abilitati che provvedono a trasmetterlo, in via telematica, attraverso un medico che sia accreditato quale loro rappresentante.
Le domande di accertamento di invalidità civile possono essere presentate, in via telematica, solo dai soggetti interessati, dalle associazioni di categoria, dai patronati e dagli altri soggetti abilitati, congiuntamente o successivamente all’inoltro del certificato medico.
Qualora, la domanda di accertamento di invalidità civile intervenga successivamente all’invio del certificato medico, la stessa dovrà essere presentata entro il termine di decadenza di trenta giorni dalla data di rilascio del certificato.
Inoltre, insieme alla domanda amministrativa di accertamento di invalidità civile deve essere presentato, sempre in via telematica, il mandato di assistenza che il richiedente conferisce all’associazione abilitata, nonché l’autorizzazione specifica al trattamento dei dati personali per le finalità connesse alla gestione della pratica in via amministrativa, nonché l’elezione del domicilio presso la stessa per ricevere notizie del procedimento.
A seguito della presentazione della domanda, la visita di accertamento deve essere fissata entro 3 mesi. Nel caso in cui la visita riguardi pazienti oncologici, essa deve essere effettuata entro 15 giorni dalla domanda.
Nel momento in cui il richiedente si presenta alla visita di accertamento può presentare tutta la documentazione medica cartacea in suo possesso.
Alla fase di accertamento del grado di invalidità può seguire la fase di concessione della provvidenza economica, ma solo se il grado di invalidità accertato sia superiore a 74% o se vengono accertati i requisiti sanitari per la concessione dell’indennità di accompagnamento o di frequenza.
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