E’ pacifica l’applicabilità dell’art. 149 disp.att. c.p.c. al giudizio di opposizione ad ATPO (Cassazione, ord. n° 30860/2019)

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La Suprema Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 30860/19 del 25-11-2019, ha sancito in via definitiva l’applicabilità dell’art. 149 disp. att. c.p.c. (il dovere del giudice di valutare anche l’aggravamento della malattia intervenuta nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario) nel giudizio di opposizione all’ATPO ex art. 445 bis, 6° co., c.p.c..

Ne deriva, quindi, la sua applicabilità in materia assistenziale, non solo previdenziale, e dunque anche nell’ATPO!

La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza predetta ha chiarito che proprio per le esigenze di celerità del processo previdenziale ex art. 445 bis cpc (ATPO) trova a maggior ragione applicazione l’istituto ex art. 149 d.a. cpc.

La previsione dell’inapplicabilità del citato articolo vanificherebbe infatti tale intento minando, alle radici, il procedimento spedito e peculiare voluto dal legislatore, la ratio deflattiva della novella, oltre a creare disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti.

Di seguito il testo integrale dell’ordinanza messa a disposizione sulla pagina Facebook dei Previdenzialisti Romani dal collega avv. Massimo Mazzucchiello che ringrazio per l’interessantissimo precedente reso nel giudizio da lui patrocinato.

 

 

 

 

 

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