
Interessante sentenza della Cassazione che dichiara illegittima la compensazione compiuta dall’Inps tra il credito per ratei di indennità di accompagnamento ed il debito relativo all’assegno sociale.
La Suprema Corte, con la succitata sentenza n. 30220/2019, premessa l’impignorabilità dell’assegno sociale, ha ritenuto che nella fattispecie in esame non ricorra il requisito dell’identità di titolo tra le somme dovute dall’istituto per indennità di accompagnamento e quelle dovute dal ricorrente sull’assegno sociale. L’identità del titolo non può essere affermato sul generico presupposto che entrambe le prestazioni hanno natura assistenziale dovendosi sottolineare l’assoluta diversità dei presupposti che giustificano l’erogazione dell’assegno sociale da quelli dell’indennità di accompagnamento.
Pertanto, nel caso di specie non sono applicabili né la compensazione impropria né quella propria, stante il divieto imposto dal n. 3 dell’art. 1246 c.c. con riferimento ai crediti impignorabili.
Di seguito il testo completo della sentenza: Cassazione n. 30220/2019
Ringrazio l’amico e collega Carmine Buonomo per l’interessante segnalazione.
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