
Indennità di accompagnamento a stranieri. La Corte Costituzionale, con la sentenza 15 marzo 2013, n. 40 ha stabilito che l’indennità di accompagnamento spetta a tutti gli immigrati che siano regolari ed in possesso dei requisiti sanitari necessari; non solamente a quelli titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno).
Indennità di accompagnamento a stranieri: anche senza carta di soggiorno
Quest’ultimo permesso(a tempo indeterminato) può essere richiesto solo da coloro che siano titolari di un permesso di soggiorno da almeno 5 anni.
Con la succitata sentenza la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 nella parte in cui condiziona la corresponsione dell’indennità di accompagnamento e della pensione di inabilità agli stranieri legalmente soggiornanti in Italia al possesso della titolarità della carta di soggiorno.
La vecchia norma creava una disparità di trattamento tra cittadini italiani e cittadini stranieri in ordine ai diritti fondamentali (diritto alla salute) escludendo dal beneficio quegli stranieri che (pur avendo i requisiti sanitari necessari) erano presenti in Italia da meno di cinque anni.
L’assistenza alle famiglie che abbiano al loro interno dei portatori di handicap grave non può essere negata solo perché soggiornanti in Italia da meno di 5 anni.
Indennità di accompagnamento a stranieri – di Redazione
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