
Con Cassazione Civile, Sez. VI, con ordinanza n. 258 del 09.01.2014, è intervenuta in merito al posteggio dell’invalido civile al di fuori degli spazi riservati.
Il caso ha inizio dopo che il titolare di un tesserino di invalido civile al 100%, ha proposto sei opposizioni innanzi al Giudice di Pace avverso altrettanti verbali elevati dalla Polizia Municipale, per aver posteggiato la propria auto al di fuori degli spazi riservati agli invalidi presenti in una zona interdetta alla sosta.
Nelle opposizioni il ricorrente aveva sostenuto che lo spazio riservato si trovava lontano dalla propria abitazione e per di più dopo una strada in ripida salita; per tale motivo sosteneva ancora che si vedeva costretto a parcheggiare in uno spazio davanti all’immobile senza che ciò potesse causare intralcio alla circolazione.
Il Giudice di Pace aveva accolto l’opposizione, ma il Tribunale di Rieti, una volta riuniti i ricorsi, riformò le pronunce osservando che l’invalido pur essendo titolare del contrassegno, non sarebbe stato autorizzato alla sosta in quanto la pur rilasciata autorizzazione riguardava un arco temporale – dal 24 novembre 2005 al 31 maggio 2006 – diverso da quello interessato dalle violazioni.
La Corte di Cassazione ha considerato la questione in termini più ampi, osservando come non si può condividere il convincimento del ricorrente di poter parcheggiare la propria auto ove ritenuto più confacente alla propria disabilità ( nel caso specifico bronchite cronica ) con l’unico limite del non essere di intralcio alla circolazione. La Cassazione ricorda che non occorre dimenticare che il concetto di intralcio non riguarda solo un dato di fatto contingente e non può essere soggettivamente interpretabile: invece è un dato che ha riguardo a come nel contesto specifico l’autorità comunale ha ritenuto regolare il transito e la sosta in un determinato luogo.
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