
Sono a rischio le pensioni degli invalidi che hanno presentato domanda di invalidità prima del 28 giugno 2013 e le pensioni di quelli che hanno fatto ricorso sempre prima di tale data.
Infatti, prima del 28 giugno 2013, ai fini della concessione della pensione di inabilità si aveva riguardo al reddito del nucleo familiare del richiedente. A seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 27812 del 2013 (che ha interpretato la nuova norma del D.L. 76/2013 ) invece, si è stabilito che il diritto alla pensione di inabilità spetti sulla base del reddito personale del richiedente.
In particolare gli ermellini chiariscono che la nuova norma trova applicazione anche per le domande ed i procedimenti giurisdizionali non conclusi con sentenza definitiva alla data del 28 giugno 2013, limitatamente al riconoscimento del diritto alla pensione a decorrere dalla medesima data, senza il pagamento di importi arretrati e senza il recupero degli importi erogati prima.
Questo cosa significa in pratica?
Significa che in base alla nuova norma, le posizioni in essere alla data del 28 giugno 2013, per domande d’invalidità presentate prima di tale data e per contenzioso pendente alla stessa data, devono essere valutate nel seguente modo:
a) il diritto alla pensione si accerta sulla base del reddito personale, anche in epoca antecedente al 28 giugno 2013;
b) l’erogazione della pensione dal 28 giugno 2013 in poi spetta sulla base del reddito personale;
c) l’erogazione della pensione prima del 28 giugno spetta sulla base del reddito familiare.
Quindi, prima del 28 giugno 2013 la pensione è erogata sulla base al reddito familiare, dal 28 giugno in poi spetta sulla base del reddito familiare.
Inoltre, dato che la nuova norma vieta all’Inps di richiedere la restituzione delle somme già erogate (l’Inps non può chiedere il rimborso della pensione di invalidità, che l’anno scorso ha comunque erogato in base al solo reddito personale) la novità volge a sfavore soltanto delle situazioni ancora aperte al 28 giugno 2013 (domande e/o ricorsi) che in caso di riconoscimento non avranno diritto agli arretrati.
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