Pensione di vecchiaia: resta il pensionamento agevolato per Invalidi e non vedenti

pensione di vecchiaia

Nonostante l’introduzione della Riforma Fornero, sono rimasti fermi i requisiti di pensionamento per i lavoratori non vedenti e per gli invalidi con una invalidità non inferiore all’80%. Questo perché la loro disciplina ha, per fortuna, carattere eccezionale e dunque non è stata modificata dal Dl 201 del 2011 che ha innalzato a 66 anni l’età per la pensione di vecchiaia.

Quindi, quanto ai lavoratori non vedenti la disciplina è rimasta invariata:

I lavoratori ciechi dalla nascita o diventati tali prima dell’inizio del rapporto assicurativo e per quelli che, seppure divenuti ciechi dopo l’inizio del rapporto assicurativo, hanno almeno 10 anni di contribuzione dopo l’insorgere della cecità hanno diritto alla pensione di vecchiaia col compimento dell’età di 55 anni (se uomini) o di 50 anni (se donne); per i lavoratori autonomi sono richiesti 5 anni in più, quindi 60 per gli uomini e 55 per le donne. Il requisito contributivo prescrive una anzianità di iscrizione previdenziale pari a 10 anni ed un numero minimo di contributi anch’esso pari a 10 anni.

Per i lavoratori non vedenti che si trovino in condizioni diverse da quelle viste sopra o con meno di 10 anni di contributi versati dall’insorgere dello stato di cecita’, rimangono fermi i requisiti di età richiesti in via generale al 31 dicembre 1992: ossia 60 anni per gli uomini e 55 per le donne (per gli autonomi sono richiesti 5 anni in piu’, quindi 65 per gli uomini e 60 per le donne) e almeno 15 anni di contributi.

Quanto ai lavoratori non vedenti iscritti all’ex-inpdap i requisiti sono più elevati. Infatti, per gli statali occorrono 65 anni e almeno 14 anni, 11 mesi e 16 giorni contributivi ed assicurativi. Le stesse condizioni sono previste per i lavoratori “non statali”; però, nei confronti di quest’ultimi rimangono ancora adesso validi i tassativi limiti di età in vigore al 31/12/1992, stabiliti per il collocamento a riposo d’ufficio, dalla fonte normativa delle singole amministrazioni di appartenenza. Conseguentemente, qualora tali limiti vigenti al 31 dicembre 1992 siano inferiori a 65 anni, restano confermati tali limiti di età più bassi.

Quanto ai lavoratori invalidi civili la disciplina è la seguente:

Per essi sono rimasti in vigore requisiti diversi da quelli necessari per la generalità degli assicurati. Infatti, l’articolo 1, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503 ha prescritto che l’elevazione dei limiti di età effettuata dalla medesima disposizione non trova applicazione nei confronti degli invalidi con percentuale pari o superiore all’80 per cento.

Quindi, i lavoratori e le lavoratrici con invalidità pari o superiore all’80% hanno diritto alla pensione di vecchiaia al compimento del 60° anno ( se uomini) o del 55° anno (se donne). Quanto ai requisiti di contribuzione, essi restano adeguati a quelli generali (ossia 15 anni, se maturati entro il 1992, altrimenti 20 anni). Il beneficio riguarda solo i lavoratori dipendenti, non anche i lavoratori autonomi o quelli iscritti all’ex-inpdap (cioè i lavoratori del pubblico impiego).

In ogni caso i requisiti anagrafici dei lavoratori invalidi devono essere adeguati per l’effetto dell’aspettativa di vita Istat (3 mesi dal 2013) e risultano altresì interessati dalla disciplina delle finestre mobili, ossia il differimento di un anno dal perfezionamento del requisito. (in tal senso: Circolare Inps 53/2011 e Circolare Inps 35/2012).

Pensione di vecchiaia

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9 Commenti

  1. Gent.ima Dott.sa, sono un fisioterapista non vedente e ho 51 anni. Sono in servizio dal settembre 1986 e ho svolto per 7 anni, dal 2001 al 2007 part time al 50%. in base a ciò che lei scrive nell’articolo, a causa della confluenza dell’INPDAP in INPS, la mia età pensionabile si eleverebbe dai 55 anni ai 65. ma su quali basi l’INPS può elevare tale età ? grazie

  2. Salve, qual’è il razionale per cui l’anticipo della pensione di vecchiaia per invalidi, non riguarda i lavoratori autonomi? i contributi versati da questa categoria erano comunque obbligatori! Grazie

  3. buonasera, sono un “sessantenne ” invalido 80%, ho poco meno di 12 anni di contributi inps ( autonome e dipendente) da febbraio 2000 sono dipendente assoggettato ad Inpdap, l’Azienda ( in crisi economica) mi propone di chiedere il pensionamento: ne avrei diritto ( finestra a parte ) ….. da quando ? e….. ho un ” montante di contribuzione di circa € 500.000- , orintativamente quale potrebbe essere, in tali situazioni, la mia pensione di ” vecchiaia” ? Grazie.

  4. buongiorno dott.ssa, mi è stata confermata dall inps la mia percentuale del 60% di invalidità civile. Volevo sapere quali sarebbero i diritti che mi spettano. Ho 51 anni e sono lavoratrici a tempo indeterminato. Visto le mie condizioni di salute (neoplasie sotto controllo/asma estrinseco) sarà possibile una riduzione di orario di lavoro?.
    Grazie mille
    Cordiali saluti

    • Gent.le signora, l’invalidità di per sé non da diritto a riduzioni dell’orario di lavoro. Per poter usufruire di ciò come di altre agevolazioni di cui all’art. 33 Legge n. 104/92, come permessi, scelta e trasferimento sede di lavoro, a favore del lavoratore con disabilità è necessario avere la certificazione di handicap grave. Quest’ultima è riconosciuta quando “la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”.
      Con l’invalidità al 60% ha diritto all’iscrizione nelle liste di collocamento mirato ed alla concessione di ausili e protesi. Saluti

  5. Gent.ima Dott.sa, sono un fisioterapista non vedente e ho 51 anni. Sono in servizio dal settembre 1986 e ho svolto per 7 anni, dal 2001 al 2007 part time al 50%. in base a ciò che lei scrive nell’articolo, a causa della confluenza dell’INPDAP in INPS, la mia età pensionabile si eleverebbe dai 55 anni ai 65. ma su quali basi l’INPS può elevare tale età ? NON CI SONO STATI RICORSI AL RIGUARDO ? GRAZIE

  6. Egr. Dott. lavoro come dirigente Asl, quindi ex-inpdap. 62 anni e con riscatto laurea 38 di contributi.
    Mi è stata riconosciuta invalidità al 80 per cento. Posso andare in pensione anticipata prima dei 41 anni di servizio o gli ex-inpdap sono esclusi da questa possibilità?
    Grazie

    • La normativa sullla vecchiaia anticipata per invalidità minima dell’80% è prevista solo per i dipendenti privati.Invece, per i dipendenti pubblici il prepensionamento per invalidità è previsto per legge solo in caso di inabilità (cioè 100%). Saluti

  7. Per una donna cieca assoluta imiegata comunale, a che età può andare in pensione di vecchiaia? Grazie Avvocata Nadia Delle Side per la risposta?

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