Pensione anticipata per i dipendenti dell’editoria

pensione anticipata

Con circolare n.8 del 2016 l’Inps ha dato le prime indicazioni riguardo alla pensione anticipata dei dipendenti poligrafici di aziende editoriali in crisi.

In particolare l’ente spiega come va applicata la norma della Legge di Stabilità 2016 (dall’art. 1, commi da 295 a 297 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ) per i prepensionamenti dei lavoratori di aziende editoriali posti in cassa integrazione guadagni straordinaria.

Chi sono i destinatari della norma

La norma riguarda i lavoratori dipendenti poligrafici di aziende editoriali posti in cassa integrazione guadagni straordinaria finalizzata al prepensionamento ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416 in virtù di accordi di procedura firmati tra il 1° settembre ed il 31 dicembre 2013, che maturano i requisiti per l’accesso al pensionamento, previsti dalle disposizioni vigenti al 31 dicembre 2013, successivamente alla tale data. A tali lavoratori si applicano le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze dei trattamenti pensionistici vigenti al 31 dicembre 2013: hanno diritto alla pensione anticipata, indipendentemente dal requisito anagrafico e in presenza delle altre condizioni di legge, sulla base dell’anzianità contributiva minima di 32 anni da far valere nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, aumentata di un periodo pari a tre anni fino a un massimo di trentacinque.

I trattamenti pensionistici sono elargiti in favore dei lavoratori che vogliano usufruire della norma in esame entro però un determinato limite di spesa. Di conseguenza, per controllare il raggiungimento del predetto limite di spesa, l’Inps provvede a monitorare le domande di prepensionamento sulla base dell’ordine cronologico di sottoscrizione dell’accordo di procedura. Una volta raggiunto il limite di spesa previsto non possono essere prese in esame ulteriori  domande.

Presentazione della domanda di pensione anticipata

I dipendenti poligrafici di aziende editoriali, ai fini del prepensionamento, devono presentare la relativa domanda entro 60 giorni dal:

  • ammissione al trattamento straordinario di integrazione salariale;
  • maturazione del requisito contributivo di 32 anni nel periodo di godimento del trattamento;
  • maturazione del requisito contributivo di 32 anni se alla data di pubblicazione del decreto di ammissione al trattamento straordinario di integrazione salariale, successiva alla decorrenza del trattamento stesso, l’interessato non abbia ancora perfezionato il requisito contributivo;
  • data di pubblicazione del decreto di ammissione al trattamento straordinario di integrazione salariale se a tale data, successiva alla decorrenza del trattamento stesso, l’interessato abbia già perfezionato il requisito contributivo di 32 anni ( cfr. punto 5 della circolare n. 107 del 2002).

L’INPS chiarisce poi che, tenuto conto del periodo massimo di corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, nonché, del tempo trascorso tra la data ultima del 31 dicembre 2013 di sottoscrizione degli accordi di procedura e quella del 1° gennaio 2016 di entrata in vigore della norma in esame, nell’ipotesi in cui a tale ultima data il termine di 60 giorni di cui sopra sia scaduto, gli interessati possono presentare domanda di pensionamento anticipato ai sensi della predetta norma entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, ossia, entro e non oltre il 1° marzo 2016.

In ogni caso, l’Inps si riserva di fornire con nuova circolare ulteriori chiarimenti sul monitoraggio delle domande di pensionamento ed sulla decorrenza dei trattamenti pensionistici.

Circolare Inps n. 8 del 2016

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1 Commento

  1. buongiorno, sono disabile 100% con pensione di inabilità e accompagnamento. Per questo ho il supporto per fortuna di mio marito che lavora nel settore editoria ed è in CIGS da diversi anni. Lui ha maturato i 32 anni di lavoro ad agosto 2015. Con questa nuova Legge di Stabilità 2016 (dall’art. 1, commi da 295 a 297 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ) sembra potrebbe inoltrare domanda di prepensionamento (che per me significherebbe avere sempre qualcuno per l’assistenza) ma la grande azienda di cui è dipendente aveva presentato domanda per la CIGS a marzo 2013. Nella legge di stabilità si fa riferimento solo al fatto che la richiesta CIGS doveva essere stata fatta entro dicembre 2013, ma nella circolare INPS si indica che l’azienda deve aver sottoscritto l’accordo tre settembre e dicembre 2013. Essendo in CIGS da marzo 2013 ed avendo maturato i requisiti dei 32 anni ad agosto 2015 potrà fare domanda di prepensionamento entro il 1 marzo 2016? Inoltre, essendo io disabile 100% con accompagno può avvalersi di qualche altra modalità per riuscire ad ottenere il prepensionamento. Grazie infinite per l’aiuto. Cristina

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