Pensione di inabilità: si converte in assegno sociale anche se non fruita

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Interessante sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (n. 25204 del 15.12.2015) che afferma la possibilità che la pensione di inabilità venga convertita in assegno sociale al compimento del 65esimo anno di età, anche se non venga pagato neanche un rateo della pensione di inabilità.

Il caso trae origine dalla sentenza con cui il giudice del lavoro, in accoglimento della domanda proposta dalla ricorrente nei confronti dell’INPS, dichiarava il diritto della stessa a beneficiare della pensione sociale in sostituzione della pensione di inabilità ai sensi dell’art. 19 della legge n. 118 del 1971 a decorrere dal 1.8.2009.

L’INPS appellava allora detta sentenza lamentando che erroneamente il primo giudice aveva ritenuto che la ricorrente (che aveva presentato la domanda amministrativa in data 28.7.2009, ossia un giorno prima del compimento del 65esimo anno) avesse maturato il diritto alla pensione di inabilità in data antecedente al 1.8.2009, presupposto necessario per accedere al beneficio della “sostituzione” della pensione in assegno sociale.

La Corte d’appello accoglieva allora l’appello, rigettando la domanda originaria.

A questo punto la ricorrente ricorreva in Cassazione sostenendo che quando gli elementi costitutivi del diritto alla pensione di inabilità siano maturati prima del compimento del 65esimo anno (come nel suo caso) la pensione di inabilità si converte in pensione sociale. Quello che non era scattato nel caso in esame era solo la decorrenza del trattamento della pensione di inabilità, differita per legge al primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa.

La Cassazione ha osservato quindi che  “in tema di invalidità civile, nel caso in cui gli elementi costitutivi della pensione di inabilità prevista dall’art. 12 della legge 30 marzo 1974, n. 118 siano maturati prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età e la relativa domanda amministrativa sia stata proposta prima di tale data, la sostituzione della pensione di inabilità con la pensione sociale, prevista dall’art. 19 della medesima legge, opera dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del sessantacinquesimo anno, anche se ciò comporta che non venga pagato neanche un rateo della pensione di inabilità e si debba corrispondere direttamente la pensione sociale”.

“L’art. 19, infatti, prevede la “sostituzione” della pensione di inabilità al compimento del 65esimo anno e, pertanto, se gli elementi costitutivi del diritto erano maturati prima del 65° compleanno e ciò che doveva ancora scattare era la mera decorrenza del trattamento, differita dalla legge al primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa, non si vede perché la trasformazione non debba avvenire. L’unica peculiarità di questo caso è che la sostituzione opererà sin dal pagamento del primo rateo”. 

E’ stato chiarito che la regola per cui il pagamento della pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda risponde a mera “opportunità di natura contabile”, mentre i principi generali dell’ordinamento si muovono nel senso che la tutela assistenziale matura nel momento in cui si determina la situazione di inabilità e di mancanza di mezzi di sostentamento, con la conseguenza che “la regola che differisce il trattamento assistenziale al primo giorno del mese successivo a quello della maturazione delle condizioni non può essere estesa al di là dei casi in cui è stata espressamente enunciata e che il principio generale è invece quello della retrodatazione degli effetti al momento di maturazione delle condizioni sanitarie e socio–economiche richieste dalla legge.

Ne deriva che il diritto alla pensione di inabilità è riconosciuto solo se tutti i requisiti richiesti sussistano nel primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa; viceversa, la pensione non spetta ai soggetti che, alle date in questione, non abbiano il prescritto requisito anagrafico.

Secondo la Cassazione, in buona sostanza, il diritto alla pensione matura quando se ne perfezionino tutti gli elementi costitutivi sostanziali, rilevando la decorrenza successiva sul piano, soltanto, della esigibilità della prestazione.

Va pertanto affermato il principio secondo cui “nel caso in cui gli elementi costitutivi della pensione di inabilità (prevista dall’art. 12 della legge 30 marzo 1974, n. 118) siano maturati prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età e la relativa domanda amministrativa sia stata proposta prima di tale data, la sostituzione della pensione di inabilità con l’assegno sociale opera dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del sessantacinquesimo anno, anche se ciò comporta che non venga pagato neanche un rateo della pensione di inabilità e si debba corrispondere direttamente l’assegno sociale.

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1 Commento

  1. ho un invalidita dell,80×100 riconosciuta dall,inps soo un ex pipendent dlle poste italiane un lavoro piu da anni a gennaio o avuto l,ivalidita posso chiedere la pensione anticipata avendo oggi anni 63

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