
La legge 104 del 1992, all’art. 33 disciplina i permessi retribuiti per assistere il familiare con handicap grave, ma non dispone nulla circa la frazionabilità di tali permessi in ore.
Dal momento che è stata da più parti sottolineata l’esigenza di poter frazionare in ore i giorni di permesso di cui alla legge 104, sia l’Inps che l’Inpdap sono intervenuti con proprie circolari sull’argomento.
In particolare, l’Inpdap con circolare n.34 del 10 luglio 2000 ammette il frazionamento ad ore dei permessi, ma con il limite di un massimo di 18 ore mensili: “Il dipendente ha diritto a tre giorni di permesso mensile, fruibili anche in maniera non continuativa, in luogo dei permessi, il dipendente può chiedere il frazionamento orario degli stessi nel limite massimo di diciotto ore mensili”.
Dal canto suo, l’Inps con circolare n.211 del 31 ottobre 1996 consentiva di frazionare i 3 giorni di permesso al massimo in mezze giornate. Però, a seguito di un parere del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, anche l’INPS applica ora la soluzione già adottata dall’INPDAP. Infatti, con messaggio n. 15995 del 18 giugno 2007 l’Inps ha specificato che d’ora in poi i beneficiari dei 3 giorni di permesso, possono frazionare le assenze fino ad un massimo di 18 ore. Ciò però vale solo per il lavoratore che svolge attività a tempo pieno, mentre per chi svolge un tempo parziale (verticale o orizzontale) questo numero viene proporzionato alle ore effettivamente lavorate. Va, altresì, precisato che il limite delle 18 ore non è applicabile per quei lavoratori che abbiano diritto alle due ore di permesso giornaliero, ossia ai lavoratori disabili o ai genitori di persone di età inferiore ai tre anni (in alternativa al prolungamento dell’astensione facoltativa).
Con successivo messaggio n. 16866 del 28 giugno 2007, l’INPS torna sul tema della frazionabilità oraria dei permessi mensili, definendo il numero massimo di ore di permessi nel caso in cui questi vengano frazionati.
Nel suddetto messaggio L’INPS ribadisce che il limite massimo delle 18 ore mensili opera unicamente quando i 3 giorni di permesso vengono frazionati, anche parzialmente, in ore. Inoltre, chiarisce che tale limite di 18 ore è riferito ai casi in cui l’orario di lavoro sia di 36 ore suddiviso in sei giorni lavorativi.
Per tutti gli altri casi, il monte ore massimo va ricalcolato con una formula diversa a seconda che l’orario di lavoro sia fissato su base settimanale oppure su base plurisettimanale (quando l’orario cambia ciclicamente da una settimana all’altra).
Quindi, nel primo caso, ossia in ipotesi di orario di lavoro fissato su base settimanale, la formula da usare è la seguente:
(orario normale di lavoro settimanale/numero dei giorni lavorativi settimanali) x 3
= ore mensili fruibili.
Invece, nel secondo caso, ossia in ipotesi di orario di lavoro fissato su base plurisettimanale, la formula è la seguente:
(orario normale di lavoro medio settimanale /numero medio dei giorni lavorativi settimanali) x 3
= ore mensili fruibili.
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