Accompagnamento: il diritto è reclamabile entro 10 anni (sentenza Trib. Roma n.9930/2018)

Interessante sentenza del Tribunale di Roma che afferma che in caso di accertamento da parte della Commissione invalidi civili del diritto alla prestazione assistenziale (accompagnamento nel caso in esame), l’invalido può reclamare in giudizio il diritto all’indennità di accompagnamento entro 10 anni, quindi anche essendo decorso il termine di 6 mesi dal ricevimento del verbale di invalidità.

Fatto

Gli eredi di Tizio hanno chiamato in causa l’Inps, sostenendo che la de cuius aveva presentato domanda amministrativa il 16 febbraio 2016, e che ad esito della visita della commissione medica competente (effettuata il 27 ottobre 2016) era stata riconosciuta a Tizio l’indennità di accompagnamento con decorrenza dal momento della proposizione della domanda in quanto nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore. Quindi, Tizio aveva inoltrato all’INPS la documentazione necessaria per ottenere la prestazione riconosciuta, ma non aveva ricevuto risposta sino al momento del decesso.

Gli eredi hanno dunque presentato l’odierno ricorso chiedendo che l’Inps fosse condannata al pagamento della somma di euro 7.450,43 per le somme loro dovute, nella qualità dichiarata, a titolo di indennità di accompagnamento (riconosciuta ma non liquidata) per il periodo dal 1 marzo 2016 al 15 maggio 2017. 

L’Inps si è costituito in giudizio proponendo l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta decadenza, in quanto l’azione è stata proposta oltre il termine di 6 mesi dalla notifica del verbale della Commissione medica competente, nonché il rigetto dello stesso per infondatezza della domanda. 

Il Giudice, per quanto riguarda l’eccezione proposta dall’Inps, ha ritenuto la questione non fondata. Infatti, dal verbale di invalidità risulta accertato il diritto all’indennità di accompagnamento, mentre a causa dell’incompletezza della documentazione, (vizio certamente sanabile) l’Inps ha rigettato la domanda di liquidazione della prestazione stessa. Ne deriva, secondo il Giudice, che il rigetto da parte dell’Inps della liquidazione dell’accompagnamento sia illegittimo posto che tale atto dell’Inps, oltre a non incidere sull’accertamento già effettuato e mai revocato dall’istituto previdenziale, neppure comporta la decorrenza del termine semestrale indicato dall’ente resistente per la proposizione di azioni giudiziali rivolte piuttosto a contrastare le conseguenze di accertamenti negativi dei presupposti sanitari. 

Al contrario nella vicenda in questione trova, secondo il Giudice, applicazione il principio, anche di recente richiamato dall’istituto previdenziale, secondo il quale in caso di accertamento favorevole alla parte ricorrente, permane il diritto di questa di avvalersi degli effetti favorevoli dell’accertamento, con l’unico limite dell’ordinario termine di prescrizione decennale ai sensi dell’art. 2946 c.c. (messaggio Inps n. 1217 del 20 marzo 2018). 

In conclusione, gli eredi di Tizio hanno diritto a ricevere le somme da loro richieste nella loro qualità di eredi, anche in ragione della documentazione attestante la concorrenza dei requisiti ulteriori, oltre quello sanitario, da loro tempestivamente depositata. 

Fonte: laprevidenza.it

Informazioni su Avv. Nadia Delle Side 634 Articoli
Avvocato specializzato su invalidità, e disabilità, indennità di accompagnamento, cecità, sordità, handicap, prestazioni Inps e Inail. Richiedi una Consulenza Legale Online. Lo Studio offre un servizio di consulenza legale on line puntuale ed eccellente ad un costo che, nella maggior parte dei casi, è compreso tra i 60 e 150 euro. Clicca qui!

1 Commento

  1. Salve avvocato, sono un uomo di 48 anni; a giugno del 2018 in seguito ad una malattia oncologica l’Inps mi ha riconosciuto l’indennità di accompagnamento e la pensione di invalidità civile (per un anno); alla visita successiva (giugno 2019) non mi è stata più riconosciuta l’accompagnamento ma solo la pensione di invalidità. Il problema è che l’Inps continua a pagarmi la cifra completa di accompagnamento+pensione. Nonostante una mia pec continuo ad oggi a percepire l’importo completo di 807,00 €, che un giorno dovrò restituire. Come posso fare per avere solo quello che mi spetta e soprattutto c’è la possibilità che non debba restituire quanto avuto??? grazie.

Lascia un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*