Permessi legge 104: è legittimo il licenziamento in caso di indebito utilizzo

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La Corte di Cassazione, sez. lavoro, con sentenza n. 8310 del 25.03.2019, ha stabilito che è legittimo il licenziamento del lavoratore che non si avvale dei permessi 104 per l’assistenza del familiare disabile in conformità della legge. Tale comportamento costituisce un abuso del diritto, determina una violazione dei principi di correttezza e buona fede, priva il datore di lavoro della prestazione ed integra nei confronti dell’ente di previdenza un’indebita percezione dell’indennità.

Fatto

La Corte d’appello di Roma aveva confermato l’illegittimità del licenziamento di Tizio sulla scorta del fatto che, in base agli accertamenti svolti in primo grado, era emerso che Tizio aveva utilizzato per ben 6 volte le ore di permessi di cui alla legge 104 per finalità estranee all’assistenza del padre in condizione di handicap grave; infatti, quest’ultimo, dipendente nella stessa azienda del figlio, si trovava in servizio nella fascia oraria oggetto dei permessi e non era stata dedotta alcuna attività posta in  essere nell’interesse del padre durante la fruizione dei permessi. La Corte d’appello ha dunque giudicato proporzionato il licenziamento intimato dall’azienda a Tizio in ragione della lesione della buna fede e del forte disvalore sociale della condotta posta in essere.

Tizio ha quindi proposto ricorso per Cassazione.

Secondo gli ermellini la giurisprudenza della Corte ha più volte precisato come i permessi legge 104 sono riconosciuti al lavoratore in ragione dell’assistenza al disabile ed in relazione causale diretta con essa, senza che la norma ne consenta l’uso in funzione meramente compensativa delle energie impiegate dal dipendente per detta assistenza. Ne deriva che il comportamento del dipendente che si avvale dei permessi per attendere ad esigenze diverse integra l’abuso del diritto e viola i principi di correttezza e buona fede, sia nei confronti del datore di lavoro che dell’Ente assicurativo, con rilevanza anche ai fini disciplinari.

Difatti, in base all’art 33, comma 3, legge 104, che attribuisce al “lavoratore dipendente… che assiste la persona con handicap in situazione di gravità..” il diritto di fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito, coperta da contribuzione figurativa, è necessario che l’assenza dal lavoro si ponga in relazione diretta con l’assistenza del disabile; questa può essere prestata con modalità e forme diverse, anche attraverso lo svolgimento di incombenze amministrative, pratiche di qualsiasi genere, purché nell’interesse del familiare assistito.

Ne deriva che il comportamento del lavoratore dipendente che non si avvalga dei permessi in coerenza con la loro funzione, integra un abuso del diritto in quanto priva il datore di lavoro della prestazione lavorativa in violazione dell’affidamento riposto nel dipendente ed integra nei confronti dell’Ente previdenziale (erogatore del trattamento economico) un’indebita percezione dell’indennità ed uno sviamento dell’intervento assistenziale.

Dal canto suo il datore di lavoro ha dimostrato in giudizio come il familiare disabile dell’attuale ricorrente si trovasse in coincidenza con la durata dei permessi impegnato in attività lavorativa, senza che, peraltro, il lavoratore avesse dedotto “quale attività avrebbe posto in essere a favore del padre durante il periodo di durata dei permessi in questione”.

Testo integrale della sentenza.

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