
Importante sentenza del tribunale di Marsala che ha condannato il Comune di Pantelleria e l’ASP di Trapani per non aver dato attuazione ai servizi previsti dal progetto individuale (art. 14 legge 328/00) a favore di una minore con handicap grave.
Progetto individuale
Il progetto individuale, definito dall’art. 14 della Legge 328 del 2000, è un insieme di interventi individuati ed attuati dal Comune e dalla Asl, insieme alla famiglia della persona con disabilità, al fine contribuire in base alle esigenze, preferenze ed aspettative della persona disabile, al suo sviluppo in termini di miglioramento della qualità della vita . Si tratta di un vero e proprio contratto che conseguentemente obbliga le parti ad adempierlo.
L’art.14 summenzionato, al comma 2, dispone che nell’ambito delle risorse disponibili, tale progetto individuale include, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale o al Profilo di funzionamento, anche le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, il Piano educativo individualizzato (PEI) a cura delle istituzioni scolastiche, i servizi alla persona a cui provvede il Comune in forma diretta o accreditata, con particolare riguardo al recupero e all’integrazione sociale, nonché le misure economiche indispensabili per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale.
Nel caso in esame, agli interventi, stabiliti nel progetto individuale, non è stata data attuazione, ragion per cui i familiari si sono rivolti al tribunale per ottenerne l’esecuzione.
Il fatto
Nel caso in esame una mamma aveva richiesto ed ottenuto la redazione, a favore della figlia minore con handicap grave, di un progetto individuale ex art. 14 legge 328/00. Tale progetto, nonostante il suo accoglimento, non veniva mai concretamente attuato dal Comune e dalla ASP di Trapani.
Si legge nella sentenza che in ordine alla qualificazione del progetto individuale di cui alla legge 328/2000, una volta definito l’iter procedimentale con la predisposizione del PAI e l’individuazione dei servizi, sorge il diritto dell’interessato ad ottenere la concreta erogazione delle prestazioni pianificate.
E’ stata poi specificata la differenza tra il PEI , che descrive gli interventi predisposti per l’alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all’educazione e all’istruzione, a carico della struttura scolastica, e il PAI, che viene in rilievo nel presente processo, individuante, come detto, un programma assistenziale individualizzato teso alla “presa in carico globale” del disabile che necessiti, anche qualora, come nella specie, alunno, di interventi ulteriori, di natura prevalentemente assistenziale, aggiuntivi rispetto a quelli assicurati nell’ambito del sistema scolastico.
Il Giudice del Tribunale di Marsala, con la sentenza n. 366/2019, pubblicata il 12.04.2019, ha dato dunque ragione alla madre condannando, altresì, il Comune al pagamento dei danni patrimoniali subiti dalla madre (ossia al pagamento delle spese intanto sostenute dalla madre per il servizio di educativa domiciliare privato che dovevano essere erogate gratuitamente dall’ente), nonché al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dalla minore portatrice di handicap che si sostanziano nella violazione di interessi fondamentali attinenti alla persona e, in particolare, al diritto della minore medesima alla effettività dell’integrazione nel contesto sociale di riferimento.
Commenta per primo