Indebito assistenziale per motivi reddituali: è ripetibile a seguito del provvedimento che accerta accerta il venir meno delle condizioni di legge (Trib. Velletri 1198/2019)

Accompagnamento e mancata spunta delle voci di non autonomia

Interessante sentenza del Tribunale di Velletri, n.1198 del 10.09.2019, riguardante l’indebito assistenziale per motivi reddituali.

Nel caso di specie l’Inps aveva avanzato una richiesta di restituzione somme poiché il ricorrente aveva continuato a percepire i ratei di assegno di invalidità civile nonostante il superamento dei limiti reddituali di legge.

Orbene, si trattava di accertare quale fosse la disciplina dell’indebito assistenziale riconnesso a carenza, nel caso di specie ab origine, del c.d. requisito reddituale.

Si legge, nella sentenza, come sia noto che il regime dell’indebito assistenziale e previdenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico dell’art 2033 c.c. in ragione dell’affidamento dei pensionati nell’irripetibilità dei trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede in cui le prestazioni pensionistiche, seppur indebite, sono normalmente destinate al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia.

Ciò premesso, si è andato affermando, in ambito assistenziale, un quadro per cui in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull’indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in generale e quindi in sostanza al D.L. n.850/1976 convertito in L. 29/1977 (per cui è disposta l’eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento) e il D.L. n.173/1988 (per cui è disposta la revoca in caso di insussistenza dei requisiti senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte).

Sicché la REGOLA che ne deriva, secondo il Tribunale di Velletri, è quella per cui: “l’indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento”.

Regole diverse e specifiche ricorrono, invece, per l’indebito legato al venir meno dei requisiti sanitari che consente la ripetibilità fin dal momento dell’esito sfavorevole della visita di verifica.

Quindi, si conferma il principio per cui l’indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l’Ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali; ciò, a meno che non risulti provato che l’accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione di dolo rispetto al venir meno del suo diritto (come ad es. quando l’incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio).

Nel caso in questione non vi era nessuna situazione di dolo del precettore poiché il ricorrente aveva correttamente comunicato i propri redditi, peraltro di poco superiori ai limiti di legge, per cui il tribunale ha ritenuto non ricorresse quella ipotesi esemplificativa parificata dalla giurisprudenza al dolo, ossia uno scarto così considerevole tra reddito percepito e limite reddituale da escludere la buona fede del precettore della prestazione.

Ringrazio il collega e amico avv. Carmine Buonomo per aver segnalato tale interessante precedente.

 

 

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