Interessante sentenza della Corte di giustizia europea (causa C-38/24, sentenza n. 119 del 11.09.2025), in tema di discriminazione sul posto di lavoro, secondo cui la tutela dei diritti delle persone disabili contro le discriminazioni indirette si estende anche ai genitori dei bambini con handicap.
In pratica, le condizioni di impiego e di lavoro devono essere adattate per consentire ai genitori di occuparsi del figlio senza rischiare di subire una discriminazione indiretta.
Il caso
Un’operatrice di stazione, madre di un figlio gravemente disabile del quale si prende cura in qualità di caregiver familiare, per poter conciliare la vita lavorativa con l’assistenza al figlio, ha chiesto al datore di lavoro di essere stabilmente assegnata al turno di mattina, così da garantire al figlio le cure quotidiane necessarie senza dover rinunciare al lavoro. L’azienda ha accordato, a titolo provvisorio, taluni accomodamenti, ma si è tuttavia rifiutata di rendere permanenti tali accomodamenti.
Ritenendo che tale comportamento discriminatorio, la lavoratrice ha avviato una causa. La questione è arrivata fino alla Corte di Cassazione italiana, la quale ha sottoposto alla Corte di giustizia dell’Unione europea la questione poiché nutre dubbi circa l’interpretazione del diritto dell’Unione in materia di tutela contro la discriminazione indiretta di un lavoratore che si occupa di suo figlio minore gravemente disabile, pur non essendo disabile egli stesso.
Pertanto, la Corte UE risponde che il divieto di discriminazione indiretta fondata sulla disabilità, ai sensi della direttiva quadro sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, si estende anche a un lavoratore che ne è vittima a causa dell’assistenza che fornisce a suo figlio, affetto da disabilità.
Questa causa si inserisce nel solco della sentenza Coleman, con cui la Corte di giustizia aveva già riconosciuto l’esistenza della discriminazione “per associazione” fondata sull’handicap, ma solo con riferimento alla discriminazione diretta. Ora la Corte è chiamata a chiarire se questa tutela si estenda anche alla discriminazione indiretta e quali siano le conseguenze pratiche per la vita lavorativa dei caregiver di persone con disabilità, alla luce anche della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.
La sentenza
Secondo la Corte, per garantire la parità di trattamento tra i lavoratori, il datore di lavoro deve adottare misure ragionevoli (c.d. accomodamenti ragionevoli) che permettano al genitore caregiver di assicurare al figlio disabile l’assistenza necessaria.
In pratica, anche se il lavoratore non è egli stesso disabile, il datore di lavoro è tenuto a prevedere adattamenti concreti, come la modifica degli orari o dei turni di lavoro e, se necessario, l’adeguamento delle mansioni, così da rendergli possibile conciliare l’attività lavorativa con le cure essenziali da prestare al figlio.
L’unico limite a tale obbligo è rappresentato dal fatto che questi adattamenti non devono comportare per il datore di lavoro un onere eccessivo o sproporzionato rispetto alla propria organizzazione. Di conseguenza, conclude la decisione, il giudice nazionale dovrà verificare che, nella causa specifica, la domanda del lavoratore non costituisca un onere del genere.

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